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sentenze e pareri: DIVIETO DI SUBAPPALTO PER OPERE SUPER SPECIALIZZATE. Ulteriore parere dell'Autority. Se nel disciplinare di gara non viene specificato il divieto di subappalto di dette opere, non e' legittimo escludere le ditte che dichiarano di volerle subappaltare
30/04/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 42 del 14.02.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla SOLCASA s.r.l. – lavori di adeguamento alla normativa antincendio alle Torri A e B, alle autorimesse e parti comuni del complesso immobiliare in Milano. S.A: Fondazione E.N.P.A.M.

In data 23 luglio 2007 la Fondazione E.N.P.A.M. ha bandito l'appalto indicato in oggetto, per un importo a base d'asta di € 3.436.571,95, categoria prevalente OG1, classifica IV e categorie scorporabili OS28, classifica III e OS30, classifica III.

Il bando ed il disciplinare di gara non contengono alcun richiamo al divieto di subappalto per le categorie scorporabili previste per l'esecuzione dell'appalto, appartenenti alle categorie cd. super specializzate e di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'intervento.

Il punto 4.i) del disciplinare, concernente la dichiarazione relativa al subappalto, dispone che “in assenza di specifica qualificazione SOA, la mancanza di esplicita dichiarazione di ricorso al subappalto per le eventuali categorie individuate come “scorporabili a qualificazione obbligatoria” comportera' l'esclusione dalla gara.”


In data 8 novembre 2007 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale l'impresa SOLCASA s.r.l. contesta l'esclusione dalla gara per non essere in possesso della qualificazione nelle categorie scorporabili OS28 e OS30, in relazione alle quali ha presentato dichiarazione di subappalto.

A parere dell'istante, l'esclusione e' illegittima in quanto la disciplina di gara non contiene alcuna previsione in ordine al divieto di subappalto delle citate categorie scorporabili, ma anzi, attesa la previsione di cui al richiamato punto 4.i) del disciplinare, prevede la possibilita' di subappaltarle laddove il concorrente sia privo della relativa qualificazione.

L'autorita' ha specificato che:

In relazione al provvedimento di esclusione dell'impresa istante, priva della predetta qualificazione, si precisa che la Commissione di gara ha violato il principio espresso da questa Autorita' (ex multis parere n. 8/2007) ed unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale il bando di gara e' lex specialis, per cui l'Amministrazione, in sede di gara, e' vincolata dalle prescrizioni che essa stessa ha dettato nei vari atti che governano la procedura. 

e a ritenuto

nei limiti di cui in motivazione, che non e' conforme alla disciplina di gara l'esclusione dell'impresa SOLCASA s.r.l. priva della qualificazione nelle categorie OS28 e OS30, tuttavia non puo' non rilevarsi che non e' conforme all'articolo 37, comma 11, del d. Lgs. n. 163/2006 la mancata previsione, nel bando di gara, del divieto di subappalto delle predette categorie.

VISIONA IL PARERE INTEGRALE

 


 
 
 
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