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MODIFICHE IN TEMA DI CIRCOLAZIONE ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE. Importanti novita' gia' in vigore dal 30 Aprile
05/05/2008

Dal 30 aprile 2008, per effetto del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono entrate in vigore alcune importanti novita' in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore, assegni bancari e circolari e di libretti di deposito al portatore, che di seguito specifichiamo:

CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a € 5.000,00. Il trasferimento potra' tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.:

ASSEGNI

1. Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari gia' muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”. I moduli di assegno bancario gia' in possesso dei correntisti potranno essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008, avendo cura di rispettare all'atto dell'emissione le regole indicate di seguito descritte.

2. L'apposizione della clausola “NON TRASFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari diventera' obbligatoria per importi pari o superiori a € 5.000. Gli assegni emessi con tale clausola dovranno riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiario.

3. Il cliente potra' chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l'emissione di assegni circolari in forma libera, cioe' senza la clausola di non trasferibilita'. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera sara' dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50. In ogni caso per assegni di importo pari o superiore a € 5.000 dovra' essere apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”.

4. Le banche saranno tenute a comunicare alle Autorita' pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

5. Ciascuna girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera dovra' recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante. E' dunque importante, per la regolarita' dell'assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all'atto dell'apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione.

6. Gli assegni bancari emessi all'ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali ‘a me stesso', ‘a me medesimo' o simili in luogo del nome del traente) non potranno circolare ma potranno essere girati unicamente ad una banca per l'incasso.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

1. Dal prossimo 30 aprile 2008 i libretti di deposito al portatore non potranno avere un saldo pari o superiore a € 5.000. Di conseguenza, quei libretti che recheranno un saldo pari o superiore a tale importo dovranno essere estinti dal possessore ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l'importo indicato entro il 30 giugno 2009.

2. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore dovra' comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha consegnato il libretto nonche' la data del trasferimento.


3. Per dati identificativi si intendono: per le persone fisiche, nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identita'; se soggetto diverso da persona fisica, denominazione, sede legale, codice fiscale.

Le regole sopra indicate riguarderanno anche i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste. 

Informiamo infine che la normativa sopra citata prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, al quale le banche saranno tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui avranno notizia.

 


 
 
 
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