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sentenze e pareri: CHIESTI EURO 500,00 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GARA, COME DIRITTI DI PRESA VISIONE. Per l'Autority, tale procedura, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti
04/06/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 67 del 6.03.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall' Associazione Costruttori Edili di Avellino – lavori di recupero, riqualificazione e conservazione del centro storico. Corso Vittorio Emanuele e Piazza Umberto I. S.A. Comune di Savignano Irpino.

Viene contestata alla stazione appaltante:

- la clausola relativa alla presa visione degli atti progettuali e di avvenuto sopralluogo che prevede, a carico delle imprese che intendono partecipare all'appalto, il pagamento di € 500,00 per diritti di presa visione;

L'Autorita', in merito, ha dichiarato che:

la richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione, quale risulta essere la somma di € 500,00 dovuta per il rilascio dell'attestato di avvenuto sopralluogo, determinato in funzione dell'importo a base d'asta, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.

Come chiarito da questa Autorita' con i parere n. 12/2008 e n. 21/2008, l'unica forma di partecipazione consentita e' il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara.

Oltre a quanto sopra detto, per la stessa gara, all'amministrazione e' stato ulteriormente contestato:

- l'erronea indicazione, riportata nell'estratto del bando di gara pubblicato in GURI, della classifica di iscrizione SOA richiesta per la partecipazione alla gara;

- la possibilita' del ricorso all'istituto dell'avvalimento, in quanto, a parere dell'Associazione, la legge regionale n. 3/2007, per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, vieta il ricorso a detto istituto;

- la mancata richiesta al concorrente, in relazione alla parte a corpo delle lavorazioni di appalto, della presa d'atto che le indicazioni delle voci e delle quantita' riportate nella lista delle categorie non ha valore negoziale;

- il richiamo, contenuto nel punto 10 del disciplinare di gara, all'articolo 75 del d.P.R. 554/1999, norma abrogata dall'articolo 256 del d. Lgs. n. 163/2006;

- la richiesta a carico dei soggetti indicati dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 75 del d.P.R. 554/1999, di rilasciare dichiarazione sostitutiva in ordine alla inesistenza di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione ex legge n. 231/2001 e ex legge 248/2006.

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