Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 69 del 6.03.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Cardinale - Lavori di consolidamento della zona retrostante il centro abitato a rischio di movimento franoso del Comune di Cardinale (CZ).
In data 10 gennaio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere di cui all'oggetto, con la quale il Comune di Cardinale ha rappresentato di aver escluso dalla procedura di gara, relativa ai
lavori in oggetto, una ditta, dal momento che tra agli atti di gara era stato prodotto il certificato della Procura della Repubblica di Lamezia Terme riportante il procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta per il reato prescritto e punito
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646. (Chiunque,
avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche
di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza
l'autorizzazione della autorita' competente, e' punito con il pagamento di una
sanzione pecuniaria pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta
in appalto. Il subappaltatore e' responsabile in via solidale del pagamento
della sanzione pecuniaria. È data alla amministrazione appaltante la facolta'
di chiedere la risoluzione del contratto.)
La ditta esclusa, che aveva gia' richiesto al Comune di agire in autotutela, annullando il provvedimento di esclusione emesso, sostiene l'insussistenza di alcuna clausola di esclusione nei suoi confronti, dal momento che la violazione della normativa di cui all'articolo 21 della legge n. 646/1982 non comporterebbe l'automatica applicazione delle misure di prevenzione.
L'Autorita', dopo le opportune considerazione
ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione della ditta
non e' conforme alla normativa di settore.
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LA DELIBERA INTEGRALE
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