AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006
Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio
di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale,
relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8
della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650
(Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento
dell'imposta fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1539;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la
semplificazione delle procedure catastali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 650, concernente il perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed in particolare
l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che la modifica o
l'integrazione dei modelli, delle formalita' e delle procedure per
gli adempimenti degli obblighi di cui al regolamento stesso possono
essere adottate con provvedimento del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni, ed in
particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto il decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro
delle finanze, con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali
previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto
ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
Visto l'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005, che fissa termini, condizioni e modalita' relative alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali, e rinvia ad appositi provvedimenti del direttore
dell'Agenzia del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche
del modello unico informatico catastale relativamente a determinate
tipologie di atti di aggiornamento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio
23 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del
1° marzo 2006, con cui sono state approvate le nuove specifiche
tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di
aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre
1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
Considerata l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la
presentazione in via telematica degli atti di aggiornamento
geometrico;
Dispone:
Art. 1.
Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli
atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche
1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 2 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche
per la predisposizione del modello unico informatico catastale degli
atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 8 della legge
1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, riportate
nell'allegato 1.
2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche
sono utilizzate anche per la presentazione degli atti geometrici di
aggiornamento predisposti con la procedura Pregeo 9 di cui al
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.
Art. 2.
Modalita' di presentazione
1. Il modello unico informatico catastale per la presentazione
degli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 e' redatto
sulla base di un estratto autenticato della mappa in formato
digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.
2. Il modello unico informatico catastale, di cui al presente
provvedimento, e' sottoscritto, mediante apposizione della firma
elettronica avanzata dal professionista che ha redatto gli atti
tecnici di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art.
6, comma 1, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.
3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende
le attestazioni di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.
4. Gli atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito
presso il comune competente per territorio ai sensi del comma 5
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, presentati con modello unico informatico catastale,
sono resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure
informatiche di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per
la trasmissione dei dati. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del
territorio, accertata la corretta ricezione del tipo da parte del
comune, puo' procedere all'approvazione.
5. Fino alla predisposizione delle procedure informatiche di
interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione
dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le
condizioni, deposita presso il comune competente l'atto di
aggiornamento ed attesta nel modello unico informatico catastale,
trasmesso in via telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di
aggiornamento e' stato depositato presso il comune competente per
territorio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero che
ricorrono le condizioni di esonero dall'obbligo. Sulla base della
dichiarazione di cui al periodo precedente, l'Ufficio provinciale
dell'Agenzia del territorio provvede all'approvazione degli atti ed
al conseguente aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro
dell'avvenuto deposito, rende disponibili a ciascun comune gli atti
di aggiornamento approvati, limitatamente a quelli per i quali il
deposito medesimo e' previsto.
6. Con comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali
sono indicati i comuni per i quali sono state attivate le procedure
informatiche di interscambio di cui al comma 4.
Art. 3.
Atti geometrici di aggiornamento
1. Gli atti geometrici di aggiornamento di cui all'art. 41 del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti
informatici trasmessi e dal relativo attestato di conformita' alla
normativa vigente (cosiddetto «attestato di approvazione»). Con le
stesse modalita' si provvede alla conservazione dei tipi mappali di
cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
2. La copia dell'atto di aggiornamento geometrico di cui al
comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore
dell'ufficio competente e restituita per via telematica, tiene luogo
del secondo originale di cui all'art. 5 del decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. L'attestato di approvazione, comprensivo dell'esito
dell'aggiornamento della mappa, costituisce la ricevuta di cui al
comma 5 dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.
Art. 4.
Conservazione dei documenti originali cartacei
1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e
dai titolari dei diritti reali sulle particelle interessate,
comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque
anni dal professionista e da almeno uno dei soggetti titolari dei
diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.
2. Sui documenti originali cartacei il professionista annota, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, del provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di
protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.
3. I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che
provvedono alla conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono
indicati sul modello unico informatico catastale.
Art. 5.
Attivazione del servizio in via sperimentale
1. Il servizio e' attivato progressivamente, a partire dal
15 gennaio 2007, per la trasmissione degli atti di cui all'art. 1, da
presentare agli Uffici provinciali di Milano, Brescia, Padova,
Biella, Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e,
a partire dal 15 febbraio 2007, per gli Uffici provinciali di
Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova,
Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgera' un numero
limitato di professionisti abilitati alla redazione degli atti di
aggiornamento catastale e che sara' attuata d'intesa con gli Ordini
ed i Collegi professionali.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 22 dicembre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
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