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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Trasmissione telematica modello unico catastale - aggiornamento geom.
10/01/2007

AGENZIA DEL TERRITORIO - PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006 - Approvazione di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio di trasmissione telematica del modello unico informatico catastale, relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche. (GU n. 1 del 2-1-2007)

AGENZIA DEL TERRITORIO 

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2006 

Approvazione  di nuove specifiche tecniche e attivazione del servizio
di  trasmissione  telematica del modello unico informatico catastale,
relativo agli atti di aggiornamento geometrico, di cui all'articolo 8
della  legge  1° ottobre  1969,  n.  679,  ed agli articoli 5 e 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 650
(Pregeo), limitatamente ad alcune aree geografiche.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento
dell'imposta  fondiaria, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1539;
  Visto  il  regolamento  per  la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
  Vista   la   legge   1° ottobre   1969,   n.  679,  concernente  la
semplificazione delle procedure catastali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  650,  concernente  il  perfezionamento e la revisione del sistema
catastale;
  Visto   il  regolamento,  recante  norme  per  l'automazione  delle
procedure   di   aggiornamento   degli   archivi  catastali  e  delle
conservatorie  dei  registri  immobiliari,  adottato  con decreto del
Ministro  delle  finanze  19 aprile  1994,  n. 701, ed in particolare
l'art.   5,   comma 3,   il   quale  stabilisce  che  la  modifica  o
l'integrazione  dei  modelli,  delle formalita' e delle procedure per
gli  adempimenti  degli obblighi di cui al regolamento stesso possono
essere   adottate   con  provvedimento  del  direttore  generale  del
Dipartimento del territorio;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma  dell'organizzazione  del Governo a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59»,  e  successive  modificazioni, ed in
particolare, l'art. 64, che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto  il  decreto  28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro
delle  finanze,  con cui sono state rese esecutive le Agenzie fiscali
previste  dagli  articoli 62,  63,  64  e  65 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  come  modificato  dal  successivo decreto
ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Visto   l'art.  30,  comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2005,  che  fissa  termini,  condizioni  e  modalita'  relative  alla
presentazione  del  modello  unico informatico di aggiornamento degli
atti  catastali,  e  rinvia  ad  appositi provvedimenti del direttore
dell'Agenzia  del territorio l'approvazione delle specifiche tecniche
del  modello  unico informatico catastale relativamente a determinate
tipologie di atti di aggiornamento;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
23 febbraio  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 50 del
1° marzo  2006,  con  cui  sono  state  approvate le nuove specifiche
tecniche e la procedura Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di
aggiornamento  geometrico  di  cui  all'art. 8 della legge 1° ottobre
1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Considerata  l'opportunita' di avviare una fase sperimentale per la
presentazione   in   via   telematica  degli  atti  di  aggiornamento
geometrico;
                              Dispone:
                               Art. 1.
Approvazione del modello unico informatico per la presentazione degli
atti geometrici di aggiornamento e delle relative specifiche tecniche
  1.  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art.  2 del provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 25 marzo 2005, le specifiche tecniche
per  la predisposizione del modello unico informatico catastale degli
atti  geometrici  di  aggiornamento  di  cui  all'art.  8 della legge
1° ottobre  1969,  n.  679,  ed  agli  articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  650,  riportate
nell'allegato 1.
  2. A decorrere dal 15 gennaio 2007, le medesime specifiche tecniche
sono  utilizzate  anche per la presentazione degli atti geometrici di
aggiornamento  predisposti  con  la  procedura  Pregeo  9  di  cui al
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia del territorio 23 febbraio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006.

      

                               Art. 2.
                     Modalita' di presentazione
  1.  Il  modello  unico  informatico  catastale per la presentazione
degli  atti  geometrici di aggiornamento di cui all'art. 1 e' redatto
sulla  base  di  un  estratto  autenticato  della  mappa  in  formato
digitale, richiesto e rilasciato a tale uso anche per via telematica.
  2.  Il  modello  unico  informatico  catastale,  di cui al presente
provvedimento,  e'  sottoscritto,  mediante  apposizione  della firma
elettronica  avanzata  dal  professionista  che  ha  redatto gli atti
tecnici  di aggiornamento, in conformita' a quanto previsto dall'art.
6,   comma 1,   del  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del
territorio  22 marzo  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.
  3. Nel modello unico informatico catastale, il professionista rende
le  attestazioni  di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4 del provvedimento
del direttore dell'Agenzia del territorio 22 marzo 2005.
  4.  Gli  atti di aggiornamento, per i quali e' previsto il deposito
presso  il  comune  competente  per  territorio  ai sensi del comma 5
dell'art.  30  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  presentati  con modello unico informatico catastale,
sono  resi disponibili al comune medesimo nell'ambito delle procedure
informatiche  di interscambio tra Agenzia del territorio e comuni per
la  trasmissione  dei  dati.  L'Ufficio  provinciale dell'Agenzia del
territorio,  accertata  la  corretta  ricezione del tipo da parte del
comune, puo' procedere all'approvazione.
  5.  Fino  alla  predisposizione  delle  procedure  informatiche  di
interscambio  tra Agenzia del territorio e comuni per la trasmissione
dei dati di cui al comma 4, il professionista, quando ne ricorrono le
condizioni,   deposita   presso   il   comune  competente  l'atto  di
aggiornamento  ed  attesta  nel  modello unico informatico catastale,
trasmesso  in  via  telematica, mediante dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  di  cui  agli  articoli 38 e 47 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'atto di
aggiornamento  e'  stato  depositato  presso il comune competente per
territorio,   ai   sensi  dell'art.  30,  comma 5,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  ovvero  che
ricorrono  le  condizioni  di  esonero dall'obbligo. Sulla base della
dichiarazione  di  cui  al  periodo precedente, l'Ufficio provinciale
dell'Agenzia  del  territorio provvede all'approvazione degli atti ed
al  conseguente  aggiornamento degli archivi e, ai fini del riscontro
dell'avvenuto  deposito,  rende disponibili a ciascun comune gli atti
di  aggiornamento  approvati,  limitatamente  a quelli per i quali il
deposito medesimo e' previsto.
  6.  Con  comunicazioni ai competenti Ordini e Collegi professionali
sono  indicati  i comuni per i quali sono state attivate le procedure
informatiche di interscambio di cui al comma 4.

      

                               Art. 3.
                  Atti geometrici di aggiornamento
  1.  Gli  atti  geometrici  di  aggiornamento di cui all'art. 41 del
regio  decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono costituiti dai documenti
informatici  trasmessi  e  dal relativo attestato di conformita' alla
normativa  vigente  (cosiddetto  «attestato di approvazione»). Con le
stesse  modalita'  si provvede alla conservazione dei tipi mappali di
cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679.
  2.  La  copia  dell'atto  di  aggiornamento  geometrico  di  cui al
comma 1, primo periodo, sottoscritta con firma digitale dal direttore
dell'ufficio  competente e restituita per via telematica, tiene luogo
del  secondo  originale  di cui all'art. 5 del decreto del presidente
della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n.  650.  Si  applicano  le
disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 1-ter, della tariffa allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3.    L'attestato    di    approvazione,   comprensivo   dell'esito
dell'aggiornamento  della  mappa,  costituisce  la ricevuta di cui al
comma 5  dell'art. 8 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del
territorio  22 marzo  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70
del 25 marzo 2005.

      

                               Art. 4.
           Conservazione dei documenti originali cartacei
  1. I documenti originali cartacei sottoscritti dal professionista e
dai   titolari   dei  diritti  reali  sulle  particelle  interessate,
comprensivi degli allegati, sono conservati, per un periodo di cinque
anni  dal  professionista  e  da almeno uno dei soggetti titolari dei
diritti reali sui beni interessati dalle variazioni.
  2.  Sui  documenti  originali cartacei il professionista annota, ai
sensi   dell'art.   8,   comma 6,  del  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  del  territorio  del  22 marzo  2005,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  70 del 25 marzo 2005, la data e il numero di
protocollo dell'atto di aggiornamento geometrico.
  3.  I soggetti titolari dei diritti reali sui beni interessati, che
provvedono  alla  conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono
indicati sul modello unico informatico catastale.

      

                               Art. 5.
            Attivazione del servizio in via sperimentale
  1.   Il  servizio  e'  attivato  progressivamente,  a  partire  dal
15 gennaio 2007, per la trasmissione degli atti di cui all'art. 1, da
presentare  agli  Uffici  provinciali  di  Milano,  Brescia,  Padova,
Biella,  Ravenna, Bologna, Siena, Reggio Calabria, Cuneo e Modena, e,
a  partire  dal  15 febbraio  2007,  per  gli  Uffici  provinciali di
Catania, Ascoli Piceno, Lecce, Viterbo, Campobasso, Cagliari, Genova,
Potenza e Udine, con una fase sperimentale che coinvolgera' un numero
limitato  di  professionisti  abilitati  alla redazione degli atti di
aggiornamento  catastale  e che sara' attuata d'intesa con gli Ordini
ed i Collegi professionali.

      

                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  ed  entra in vigore il giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
    Roma, 22 dicembre 2006
                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi

      


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