Sempre in merito al Decreto legge n.112 del 25 giugno 2008,
comunichiamo quanto previsto in merito ad Energia e Risparmio Energetico.
Energia (articolo 7). Entro 6 mesi il Consiglio dei ministri definira' Una Strategia energetica nazionale e stipulera' accordi per ridurre le emissioni di CO2. Si punta a una diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento; al miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo; alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica; alla realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, all'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica; alla sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; alla garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.
Imprese soggette a certificazione (articolo 30). La disposizione introduce il principio, attinente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, in base al quale, per le certificazioni ambientali o di qualita', rilasciate da soggetti certificatori accreditati, i controlli degli enti certificatori sostituiscono quelli degli organi amministrativi. A questi ultimi spettano poteri di verifica ex post della certificazione.
Interventi infrastrutturali nel settore energetico e delle telecomunicazioni
(articolo 10). L'operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e' estesa anche al finanziamento di infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione. Il decreto legge 159/2007 aveva gia' esteso l'operativita' del Fondo alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
Risparmio energetico (articolo 48). Le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, istituzioni universitarie, enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla
Consip.
Fonte: il Sole 24 ore.
VISIONA
IL DECRETO DAL SITO DEL GOVERNO.
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