Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 104 del 9.04.2008
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di San Lorenzo – restauro facciata lato sud ovest della Chiesa San Pasquale Baylon in Chorio di San Lorenzo e ristrutturazione della sala annessa da dedicare a San Gaetano Catanoso da adibire ad auditorium.
In data 7 gennaio 2008 il Comune di San Lorenzo ha bandito l'appalto per l'affidamento dei lavori di restauro indicati in oggetto, per un importo a base d'asta di € 530.206,68, da aggiudicarsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del d. Lgs. n. 163/2006 e con l'individuazione delle offerte anomale secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 1, del medesimo decreto.
Il bando di gara, inoltre, prevedeva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 122, comma 9, del d. Lgs. n. 163/2006, che consente alla stazione appaltante di procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale, purche' in presenza di almeno cinque offerte valide.
In data 15 febbraio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere in oggetto con la quale il Comune di San Lorenzo ha richiesto l'avviso dell'Autorita' in relazione alla controversia insorta in sede di individuazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, cosi' come risultante dalla graduatoria conseguente al calcolo della soglia di anomalia.
La Commissione di gara, utilizzando una procedura informatica, dopo aver determinato la predetta soglia (19,70%) ha proceduto ad aggiudicare la gara all'associazione temporanea di imprese Labate
Antonia/La Spezia 2000 s.r.l., che ha presentato il ribasso del 19,70%. |
L'impresa risultata seconda in graduatoria, con il ribasso del 17,68%, ha contestato l'aggiudicazione, rivendicandola nei propri confronti. |
Ritenuto in diritto
Ai sensi dell'articolo 122, comma 9, del d. Lgs. n. 163/2006, negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo decreto, senza procedere alla verifica in contraddittorio delle offerte anormalmente basse. Detta facolta' e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' almeno pari a cinque.
Nel caso in esame, l'aggiudicazione a favore dell'impresa che ha centrato, con la propria offerta, la soglia di anomalia e' frutto di un errore, in quanto l'offerta che ha presentato una percentuale di ribasso pari alla citata soglia doveva essere esclusa.
L'aggiudicazione, infatti, doveva avvenire a favore dell'offerta che piu' si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia.
Sulla base di quanto sopra, ricorrono i presupposti affinche' la commissione proceda a riesaminare, in autotutela, il proprio operato, riaprire la gara stessa, escludere l'offerta che ha presentato una percentuale di ribasso pari alla soglia di anomalia e individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio.
Si richiamano, al riguardo, gli indirizzi dettati da questa Autorita' con la determinazione n. 17/2002.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che nel caso in esame,
ricorrono i presupposti per un provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria.
Tratto dal parere ufficiale che potete visionare cliccando
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