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RISPARMIO ENERGETICO. Tutte le circolari sulla detrazione del 55%.
17/09/2008

da Confappi: Confederazione piccola proprieta' immobiliare.

Si sono moltiplicati, a cavallo dell'estate, i chiarimenti delle Entrate sulla detrazione fiscale del 55%. Sono ormai 14 le circolari e risoluzioni sull'argomento a cui si puo' aggiungere anche un'apposita Guida pubblicata a maggio 2008 (vedi l'elenco completo in tabella).

Indicazioni generali. Sono state fornite dalla circolare n. 36/2007 e sono state ormai “metabolizzate” dagli interessati. Tra i chiarimenti principali quello che non occorre la comunicazione di inizio attivita' a Pescara e che ciascuno dei proprietari di un unita' immobiliare in condominio puo' utilizzare la detrazione fino al tetto massimo concesso, tranne che per le spese di riqualificazione globale dell'edificio in cui l'ammontare di 100. 000 euro deve ritenersi il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficioLa Guida pubblicata a maggio 2008 dalle Entrate e disponibile su sito www.agenzientrate.it rappresenta un'efficace a aggiornata volgarizzazione della circolare, ma non aggiunge nulla.

Chi e' agevolato. La risoluzione n. 33/2008 esclude gli organi dell'amministrazione pubblica dal 55%, sulla base del fatto che non sono soggette all'Ires. Piu' discutibile e' l'impossibilita' di detrarre le spese per immobili che non siano beni strumentali per l'esercizio dell'attivita' di societa' e imprese. Essa e' decretata dalla Risoluzione n. 303/2008, per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili merce) e dalla Risoluzione n. 3040/2008, per quelli offerti in locazione (e quindi oggetto dell'attivita' esercitata). Non vi e' infatti traccia di tale esclusione ne' nella legge istitutiva ne' nel suo regolamento di attuazione e le giustificazioni appaiono deboli.

Per quali lavori. Le risoluzioni n. 244/2007 e 14/7/2008 si occupano dei pannelli solari termici. La prima e' datata perche' le modifiche apportate al regolamento dal Dm 26/10/2007 (inclusione dei pannelli solari certificati UNI EN 12976) l'hanno svuotata di significato. La seconda ritiene non detraibili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva. La motivazione e' formale: nella legge si parla solo di “climatizzazione invernale”.

Sottolineato poi dalla Risoluzione m. 299/2008 che i pannelli solari fotovoltaici non sono agevolati dal 55% ma solo dal cosiddetto “conto energia”. Ma il chiarimento piu' importante viene dalla risoluzione n. 207/2008 che, nel caso specifico, ritiene non detraibili ai sensi del 55% (ma solo del 36%) le spese di rifacimento di un pavimento sotto il quale viene installato un impianto di riscaldamento a pannelli radianti. Il senso e' questo: possono godere del 55% le opere collegate a un intervento solo quando il tecnico incaricato e' in grado di dimostrare che sono necessarie per raggiungere il risparmio energetico. E' evidente che la posa in opera di un pavimento in parquet o a piastrelle non incrementa di per se' tale risparmio.

Tipo di edifici. Per definire cosa e' un edificio o un appartamento, non si deve fare riferimento al certificato catastale, ma alla situazione di fatto. Quindi se un'unita' catastale e' composta da piu' edifici, per ciascuno di essi vale il tetto di detrazione. Lo afferma la risoluzione n. 365/2007. La risoluzione n. 295/2008, per quanto implicitamente, ammette la detrazione in caso di demolizione e ricostruzione totale di un fabbricato, che non e' considerato nuova costruzione.

Requisiti. I mutamenti alle norme sulla detrazione varati dalla Finanziaria 2008 ( fino a 10 rate, esonero per finestre e pannelli dalla certificazione energetica), valgono solo dal gennaio 2008 (Circolare n. 12/2008). Il tetto di spesa e di detrazione vanno “spalmati” su tutti gli anni in cui dura l'intervento (Risoluzione n. 295/2008),. Le detrazioni del 36% e del 55% sono alternative e non e' possibile “passare” dalla prima alla seconda, anche se esisterebbero altri requisiti (Risoluzione n. 152/2007)..

Burocrazia. Se l'intestazione della scheda informativa all'Enea e quella del bonifico o della fattura non coincidono, la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura (Circolare n. 34/2008). interventi in corso di realizzazione il contribuente puo' usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono stati ultimati. E' sufficiente che la comunicazione all'Enea sia inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.(risoluzione n. 335/2008).

 

Le norme sul 55%

 

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-361

Norma istitutiva (modificata dalla legge 24/12/2007n. 244)

Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007

Regolamento di attuazione (modificato dal Dm 26/10/07 e dal Dm 7/4/2008)

Decreto Sviluppo 11 marzo 2008

Ridefinizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, art. 11*

Riproposizione della detrazione del 55% per i nuovi edifici nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. La data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi.

 

* In attesa di regolamento di attuazione

 

Le regole in breve

 

 

Spesa detraibile al 55

Max detrazione (euro)*

Max spesa detraibile (euro)*

Requisiti

Riqualificazione energetica totale di edifici esistenti

100.000

181.818

Fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale pari almeno quello stabilito nell'allegato 1 del Decreto Sviluppo 11 marzo 2008

Coibentazioni strutture e infissi

60. 000

109.091

Requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, nella Tabella 2 allegata al Decreto Sviluppo 11 marzo 2008. Per i doppi vetri non e' necessario inviare la documentazione energetica all'Enea.

Pannelli solari termici

60.000

109.091

Produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita'. Garanzia di almeno 5 anni per pannelli e bollitori e 2 anni per accessori e i componenti tecnici. Conformita' alle norme UNI 12975. Non e' necessario inviare la documentazione energetica all'Enea.

Caldaie a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia

30.000

54.545

Valvole termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a pavimento. Bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili.

 

* In rate annuali da 3 a 10 a scelta del contribuente

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

 

 

 

 

Interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate

 

Indicazioni generali

Circolare 31/05/2007 n. 36; Guida maggio 2008 entrate

Chi ne puo' godere

Risoluzione 05/02/2008 n. 33; Risoluzione 15/07/2008 n. 303; Risoluzione 01/08/2008 n. 340.

Per quali lavori

Risoluzione 11/09/2007 n. 244; Risoluzione 20/05/2008 n. 207; Risoluzione 07/07/2008 n. 283; Risoluzione 14/07/2008 n. 299

Per che tipo di edifici

Risoluzione 12/12/2007 n. 365.

Altri requisiti:

Circolare 19/02/2008 n. 12; Risoluzione 11/07/2008 n. 295; Risoluzione 05/07/2007 n. 152.

Burocrazia

Risoluzione 11/09/2007 n. 244; Circolare 04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2); Risoluzione 01/08/2008 n. 335

 

 

 

 


 
 
 
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