Indicazioni generali. Sono state fornite dalla circolare n. 36/2007 e sono state ormai “metabolizzate” dagli interessati. Tra i chiarimenti principali quello che non occorre la comunicazione di inizio attivita' a Pescara e che ciascuno dei proprietari di un unita' immobiliare in condominio puo' utilizzare la detrazione fino al tetto massimo concesso, tranne che per le spese di riqualificazione globale dell'edificio in cui l'ammontare di 100. 000 euro deve ritenersi il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficioLa Guida pubblicata a maggio 2008 dalle Entrate e disponibile su sito www.agenzientrate.it rappresenta un'efficace a aggiornata volgarizzazione della circolare, ma non aggiunge
nulla.
Chi e' agevolato. La risoluzione n. 33/2008 esclude gli organi dell'amministrazione pubblica dal 55%, sulla base del fatto che non sono soggette all'Ires. Piu' discutibile e' l'impossibilita' di detrarre le spese per immobili che non siano beni strumentali per l'esercizio dell'attivita' di societa' e imprese. Essa e' decretata dalla Risoluzione n. 303/2008, per gli immobili ristrutturati e poi rivenduti (immobili merce) e dalla Risoluzione n. 3040/2008, per quelli offerti in locazione (e quindi oggetto dell'attivita' esercitata). Non vi e' infatti traccia di tale esclusione ne' nella legge istitutiva ne' nel suo regolamento di attuazione e le giustificazioni appaiono
deboli.
Per quali lavori. Le risoluzioni n. 244/2007 e 14/7/2008 si occupano dei pannelli solari termici. La prima e' datata perche' le modifiche apportate al regolamento dal Dm 26/10/2007 (inclusione dei pannelli solari certificati UNI EN 12976) l'hanno svuotata di significato. La seconda ritiene non detraibili le spese per pannelli solari termici con funzione esclusiva di climatizzazione estiva. La motivazione e' formale: nella legge si parla solo di “climatizzazione
invernale”.
Sottolineato poi dalla Risoluzione m. 299/2008 che i pannelli solari fotovoltaici non sono agevolati dal 55% ma solo dal cosiddetto “conto energia”. Ma il chiarimento piu' importante viene dalla risoluzione n. 207/2008 che, nel caso specifico, ritiene non detraibili ai sensi del 55% (ma solo del 36%) le spese di rifacimento di un pavimento sotto il quale viene installato un impianto di riscaldamento a pannelli radianti. Il senso e' questo: possono godere del 55% le opere collegate a un intervento solo quando il tecnico incaricato e' in grado di dimostrare che sono necessarie per raggiungere il risparmio energetico. E' evidente che la posa in opera di un pavimento in parquet o a piastrelle non incrementa di per se' tale
risparmio.
Tipo di edifici. Per definire cosa e' un edificio o un appartamento, non si deve fare riferimento al certificato catastale, ma alla situazione di fatto. Quindi se un'unita' catastale e' composta da piu' edifici, per ciascuno di essi vale il tetto di detrazione. Lo afferma la risoluzione n. 365/2007. La risoluzione n. 295/2008, per quanto implicitamente, ammette la detrazione in caso di demolizione e ricostruzione totale di un fabbricato, che non e' considerato nuova
costruzione.
Requisiti. I mutamenti alle norme sulla detrazione varati dalla Finanziaria 2008 ( fino a 10 rate, esonero per finestre e pannelli dalla certificazione energetica), valgono solo dal gennaio 2008 (Circolare n. 12/2008). Il tetto di spesa e di detrazione vanno “spalmati” su tutti gli anni in cui dura l'intervento (Risoluzione n. 295/2008),. Le detrazioni del 36% e del 55% sono alternative e non e' possibile “passare” dalla prima alla seconda, anche se esisterebbero altri requisiti (Risoluzione n.
152/2007)..
Burocrazia. Se l'intestazione della scheda informativa all'Enea e quella del bonifico o della fattura non coincidono, la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura (Circolare n. 34/2008). interventi in corso di realizzazione il contribuente puo' usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono stati ultimati. E' sufficiente che la comunicazione all'Enea sia inviata entro 90 giorni della fine dei lavori.(risoluzione n. 335/2008).
Le
norme sul 55%
Legge
27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 commi 344-361
|
Norma
istitutiva (modificata dalla legge 24/12/2007n.
244)
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Decreto
Economia e Finanze 19 febbraio 2007
|
Regolamento
di attuazione (modificato dal Dm 26/10/07
e dal Dm 7/4/2008)
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Decreto
Sviluppo 11 marzo 2008
|
Ridefinizione
dei limiti di fabbisogno di energia
primaria
|
Decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, art. 11*
|
Riproposizione
della detrazione del 55% per i nuovi edifici nei limiti di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009. La data
ultima di inizio lavori e' da intendersi
fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi
entro i tre anni successivi.
|
*
In attesa di regolamento di attuazione
Le
regole in breve
Spesa
detraibile al 55
|
Max
detrazione (euro)*
|
Max
spesa detraibile (euro)*
|
Requisiti
|
Riqualificazione
energetica totale di edifici esistenti
|
100.000
|
181.818
|
Fabbisogno
di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale pari almeno quello stabilito nell'allegato
1 del Decreto Sviluppo 11 marzo 2008
|
Coibentazioni
strutture e infissi
|
60.
000
|
109.091
|
Requisiti
di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, nella
Tabella 2 allegata al Decreto
Sviluppo 11 marzo 2008. Per i doppi vetri
non e' necessario inviare la documentazione energetica all'Enea.
|
Pannelli
solari termici
|
60.000
|
109.091
|
Produzione
di acqua calda per usi domestici,
industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita'. Garanzia
di almeno 5 anni per pannelli e bollitori e 2 anni per accessori e i
componenti tecnici. Conformita' alle
norme UNI 12975. Non e' necessario inviare la documentazione
energetica all'Enea.
|
Caldaie
a condensazione, pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia
|
30.000
|
54.545
|
Valvole
termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli
impianti a pavimento.
Bruciatore di tipo modulante, regolazione
climatica sul bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili.
|
*
In rate annuali da 3 a 10 a scelta del contribuente
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Interpretazioni
dell'Agenzia delle Entrate
Indicazioni
generali
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Circolare
31/05/2007 n. 36; Guida maggio 2008 entrate
|
Chi
ne puo' godere
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Risoluzione
05/02/2008 n. 33; Risoluzione 15/07/2008 n. 303; Risoluzione
01/08/2008 n. 340.
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Per
quali lavori
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Risoluzione
11/09/2007 n. 244; Risoluzione 20/05/2008 n. 207; Risoluzione
07/07/2008 n. 283; Risoluzione 14/07/2008 n. 299
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Per
che tipo di edifici
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Risoluzione
12/12/2007
n. 365.
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Altri
requisiti:
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Circolare
19/02/2008 n. 12; Risoluzione 11/07/2008 n. 295; Risoluzione
05/07/2007 n. 152.
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Burocrazia
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Risoluzione
11/09/2007 n. 244; Circolare 04/04/2008 n. 34 (Punti 11.1-11.2);
Risoluzione 01/08/2008 n. 335
|