COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 30 novembre 2006
Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle
forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del
5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.
SEZIONE I
Adeguamenti statutari dei fondi pensione negoziali
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto l'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del
5 dicembre 2005 (di seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 novembre 2006,
n. 279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che
hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2
del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove
adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del trattamento di fine rapporto (di seguito: TFR), dandone
comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni dalla stessa
impartite;
Visto il medesimo art. 23, comma 4, del decreto n. 252/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che
solo le forme pensionistiche che entro il 30 giugno 2007 hanno
ricevuto, anche tramite procedura di silenzio-assenso,
l'autorizzazione o l'approvazione della COVIP in ordine agli
adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3 ed abbiano
altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a
decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 giugno 2007;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera b) del decreto n. 252/2005, nella
parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, e delle altre condizioni
richieste dal decreto stesso e valutandone anche la compatibilita'
rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
Visto l'art. 19, comma 1, del decreto n. 252/2005 che prevede
l'iscrizione delle forme pensionistiche complementari nell'apposito
albo tenuto a cura della COVIP;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede
che si tenga conto, nella definizione del contenuto degli atti di
regolamentazione generale, del principio di proporzionalita' inteso
come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del
fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
Viste le direttive emanate dalla COVIP con deliberazione del
28 giugno 2006;
Visti gli Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa
adottati dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252/2005;
Rilevata l'urgenza di adottare le presenti istruzioni e procedure
in ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme
pensionistiche complementari alle disposizioni del decreto n.
252/2005, stabilito dal decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art.
4, comma 1, del decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che
risultino autorizzati all'esercizio dell'attivita' entro il
31 dicembre 2006.
Art. 2.
Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti statutari
1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005, i fondi pensione negoziali provvedono a dare comunicazione
alla COVIP degli adeguamenti di cui alla lettera a) del citato art.
23, comma 3, del decreto n. 252/2005.
2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:
a) attestazione che il nuovo statuto e' conforme allo Schema
predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
b) attestazione di rispondenza del nuovo statuto alle previsioni
dello statuto vigente, per tutte le parti che non sono state
modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e
alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonche' relazione
illustrativa delle eventuali variazioni apportate;
c) attestazione di conformita' della copia dello statuto di cui
al comma 3, lettera a), alla copia inoltrata in formato elettronico
di cui al comma 4;
d) istanza di approvazione del nuovo statuto.
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
a) copia del nuovo statuto con evidenza grafica delle eventuali
ulteriori modifiche introdotte in occasione dell'adeguamento alle
disposizioni sopravvenute;
b) copia del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo
amministrativo in cui e' stato deliberato il nuovo testo di statuto.
Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto
all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute la delibera deve
essere adottata dall'assemblea del fondo.
4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al
comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo dello statuto in
formato elettronico.
Art. 3.
Termini per l'approvazione degli adeguamenti statutari
1. La COVIP, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione corredata dalla richiesta documentazione, approva lo
statuto ovvero nega l'approvazione. Salvo quanto previsto al
successivo art. 17, la comunicazione si intende ricevuta nel giorno
in cui e' presentata, ovvero e' pervenuta alla COVIP con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora la documentazione prodotta risulti incompleta o
insufficiente la COVIP procede a richiedere entro trenta giorni dal
ricevimento dell'istanza i necessari elementi integrativi ed il
termine e' interrotto. Il termine e', comunque, interrotto se il
soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o
modificativa di quella inizialmente trasmessa. In tali ipotesi il
termine decorre nuovamente dalla data di ricezione della nuova
documentazione.
3. Il termine e', invece, sospeso qualora la COVIP chieda
chiarimenti o ulteriori informazioni in relazione alla documentazione
prodotta. I chiarimenti e le informazioni devono pervenire alla COVIP
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta della
COVIP; in caso contrario, l'istanza si considera ritirata, con
conseguente decadenza del fondo dalla facolta' di raccolta delle
adesioni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, lo statuto si
intende approvato se la COVIP non ha nel frattempo comunicato di non
poter accogliere la relativa istanza con le modalita' di cui al
comma successivo.
5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in
parte l'istanza, comunica al fondo i motivi che ostano
all'accoglimento della stessa. Il soggetto istante puo' presentare
per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da
documenti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della
comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. La
comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza
interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Il termine
inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni. In mancanza di osservazioni nel predetto termine di
venti giorni, l'istanza si intende, in tutto o in parte, rigettata.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione del
nuovo statuto o dal decorso dei termini, i fondi devono trasmettere
alla COVIP il testo dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su
ogni pagina dal legale rappresentante, e su supporto informatico,
ovvero trasmetterlo in via telematica, secondo le forme e le
specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
SEZIONE II
Adeguamenti relativi ai regolamenti al responsabile e all'organismodi
sorveglianza dei fondi pensione aperti
Art. 4.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai fondi pensione aperti di cui
all'art. 12 del decreto legislativo n. 252/2005, che risultino
autorizzati all'esercizio dell'attivita' entro il 31 dicembre 2006.
Art. 5.
Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti
regolamentari
1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del
decreto medesimo che sono stati autorizzati all'esercizio di fondi
pensione aperti provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli
adeguamenti di cui alla lettera a) del citato art. 23, comma 3, del
decreto n. 252/2005.
2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:
a) attestazione che il nuovo regolamento e' conforme allo Schema
predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
b) attestazione di rispondenza del nuovo regolamento alle
previsioni del regolamento vigente, per tutte le parti che non sono
state modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto
normativo e alle disposizioni applicative adottate dalla COVIP
nonche' relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;
c) attestazione di conformita' della copia del regolamento di cui
al comma 3, lettera a) alla copia inoltrata in formato elettronico di
cui al comma 5;
d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
a) copia del nuovo regolamento con evidenza grafica delle
eventuali ulteriori modifiche introdotte in occasione
dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;
b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o
della decisione del presidente dello stesso o dell'amministratore
delegato, in cui e' stato deliberato il nuovo testo di regolamento.
4. Nel caso in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto
all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute, la delibera di cui al
comma 3, lettera b), deve essere adottata dall'organo amministrativo.
In tal caso, inoltre, alla comunicazione deve essere anche allegata
una relazione del responsabile del fondo, volta ad illustrare le
motivazioni delle suddette ulteriori modifiche, nonche' i presidi
posti a tutela degli aderenti laddove tali modifiche comportino un
peggioramento delle condizioni economiche o incidano in modo
sostanziale sulle caratteristiche del fondo.
5. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al
comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del nuovo
regolamento in formato elettronico.
Art. 6.
Termini per l'approvazione degli adeguamenti regolamentari
1. Per l'approvazione del nuovo regolamento si applicano gli stessi
termini previsti nell'art. 3.
Art. 7.
Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del fondo e dei
componenti dell'organismo di sorveglianza
1. I soggetti autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti
devono dare comunicazione alla COVIP dell'avvenuta nomina del
responsabile del fondo e dei componenti dell'organismo di
sorveglianza, in conformita' all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis,
del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine, la societa' trasmette alla COVIP, entro dieci giorni
dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale
rappresentante, del verbale, sottoscritto anche dal presidente
dell'organo di controllo, della riunione dell'organo amministrativo
in cui sono state accertate in capo al responsabile del fondo e ai
componenti dell'organismo di sorveglianza la sussistenza dei
requisiti di professionalita' e onorabilita' e l'assenza delle cause
di incompatibilita' e decadenza previste dalla normativa.
3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere
allegata alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualora il
responsabile del fondo e/o i componenti dell'organismo di
sorveglianza siano gia' stati nominati alla data di presentazione di
detta comunicazione.
4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive
all'assunzione della carica, la societa' trasmette inoltre alla COVIP
la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
SEZIONE III
Adeguamenti relativi ai regolamenti, al patrimonio separato e al
responsabile dei piani individuali pensionistici attuati
mediantecontratti di assicurazione sulla vita (PIP) - iscrizione all'albo.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. La presente sezione si applica ai piani individuali
pensionistici (di seguito: PIP), ossia alle forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005.
Art. 9.
Comunicazione e istanza di approvazione del regolamento
1. Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP
provvedono a dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui
alla lettera a) e b) n. 2 del citato art. 23, comma 3, del decreto n.
252/2005.
2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, deve
riportare quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la
vigente normativa in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e
pubblici registri:
a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;
b) indicazione se trattasi di impresa di assicurazione
autorizzata dall'ISVAP ad operare nel territorio della Repubblica
ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento
o in regime di liberta' di prestazione di servizi;
c) sede dell'impresa di assicurazione; per le imprese estere in
regime di stabilimento dovra' essere indicata la sede principale
nonche' la sede secondaria nel territorio della Repubblica;
d) generalita' complete e carica rivestita dal soggetto che
sottoscrive la domanda;
e) elenco dei documenti allegati;
f) attestazione che il regolamento e' conforme allo Schema
predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
g) attestazione di conformita' della copia del regolamento di cui
al comma 3 alla copia inoltrata in formato elettronico di cui al
comma 4;
h) istanza di approvazione del regolamento.
3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
a) copia del regolamento e del verbale della riunione dell'organo
amministrativo, o della decisione del presidente dello stesso o
dell'amministratore delegato, in cui il regolamento e' stato
deliberato;
b) condizioni generali di contratto.
4. Contestualmente all'inoltro della comunicazione di cui al
comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del regolamento in
formato elettronico.
Art. 10.
Termini per l'approvazione del regolamento
1. Per l'approvazione del regolamento si applicano gli stessi
termini previsti nell'art. 3.
Art. 11.
Adempimenti conseguenti alla costituzione del patrimonio separato
1. Le imprese di assicurazione danno tempestiva comunicazione alla
COVIP dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato,
in conformita' agli articoli 4, comma 2, 13, comma 3, e 23, comma 3,
del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni e
sulla base delle disposizioni impartite dall'ISVAP con provvedimento
n. 2472 de1 10 novembre 2006.
2. A tal fine, l'impresa trasmette tempestivamente alla COVIP copia
della delibera dell'organo amministrativo con la quale si e' disposta
la costituzione del patrimonio autonomo e separato nonche' del
provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP ovvero
comunicazione attestante l'avvenuto decorso del termine per il
conseguimento degli effetti autorizzativi di cui all'art. 6 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.
3. La documentazione di cui al precedente comma deve essere
allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora gia'
disponibile alla data di presentazione di detta comunicazione.
Art. 12.
Iscrizione all'albo
1. La COVIP dispone l'iscrizione del PIP all'albo di cui all'art.
19, comma 1, del decreto n. 252/2005 successivamente al completamento
della procedura di approvazione del regolamento, al deposito della
nota informativa di cui al successivo art. 14 e alla ricezione della
comunicazione di cui al precedente art. 11.
Art. 13.
Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del PIP
1. Le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP
dell'avvenuta nomina del responsabile del PIP, in conformita'
all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. A tal fine, l'impresa trasmette alla COVIP, entro 10 giorni
dalla delibera, copia, dichiarata conforme all'originale dal legale
rappresentante dell'impresa, del verbale, sottoscritto anche dal
presidente dell'organo di controllo, della riunione dell'organo
amministrativo in cui sono state accertate in capo al responsabile
del PIP la sussistenza dei requisiti di professionalita' e
onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita' e decadenza
previste dalla normativa.
3. La copia del verbale di cui al precedente comma deve essere
allegata alla comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora il
responsabile del PIP risulti gia' nominato alla data di presentazione
di detta comunicazione.
4. Al fine di verificare che non sussistano cause impeditive
all'assunzione della carica, l'impresa trasmette inoltre alla COVIP
la certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
SEZIONE IV
Adeguamenti relativi alla nota informativa
Art. 14.
Deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni
1. Contestualmente alla comunicazione di cui ai precedenti
articoli 2, 5 e 9, le forme pensionistiche complementari depositano
presso la COVIP la nota informativa per la raccolta delle adesioni
unitamente ad attestazione, a firma del legale rappresentante, di
conformita' della stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle
direttive dalla medesima adottate.
2. Eventuali modifiche successive della nota informativa devono
essere comunicate alla COVIP, mediante nuovo deposito del testo
integrale della nota informativa, prima di procedere alla raccolta di
nuove adesioni sulla base del testo modificato.
3. Le informazioni sull'andamento della gestione contenute nella
nota informativa sono aggiornate con dati, anche provvisori, al
31 dicembre 2006, ovvero, se questi ultimi non sono ancora
disponibili, e limitatamente ai depositi effettuati entro il
31 gennaio 2007, con dati aggiornati al 30 novembre 2006. Le forme
pensionistiche complementari procedono a un nuovo deposito della nota
informativa non appena sia possibile un aggiornamento della stessa
con i dati al 31 dicembre 2006 e qualora i dati definitivi alla
medesima data si discostino in misura significativa da quelli
provvisori gia' pubblicati.
SEZIONE V
Raccolta delle adesioni e facolta' degli aderenti
Art. 15.
Raccolta di nuove adesioni successivamente al 31 dicembre 2006
1. Successivamente al 31 dicembre 2006 le forme pensionistiche
complementari possono procedere alla raccolta di nuove adesioni solo
a seguito della comunicazione di cui agli articoli 2, 5 e 9 e
dell'avvenuto deposito presso la COVIP della nota informativa di cui
al precedente art. 14.
2. Nel modulo di adesione deve essere espressamente indicato che le
suddette adesioni vengono acquisite, nelle more del procedimento di
approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP, sulla
base di una preliminare comunicazione di adeguamento
statutario/regolamentare e che, pertanto, gli effetti dell'adesione
stessa si perfezioneranno solo a seguito del conseguimento
dell'approvazione della COVIP ovvero, per i PIP, dell'iscrizione
degli stessi nell'albo delle forme pensionistiche complementari
tenuto dalla stessa COVIP.
3. Nel modulo di adesione dovra' essere, altresi', precisato che il
versamento del TFR e degli altri contributi previsti potra' avvenire,
previa approvazione dello statuto/regolamento da parte della COVIP,
ovvero, per i PIP, di iscrizione all'albo, solo dal 1° luglio 2007,
anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il
30 giugno 2007.
Art. 16.
Facolta' riconosciute agli aderenti
1. Le forme danno tempestivamente informazione agli aderenti
dell'intervenuta approvazione dello statuto/regolamento da parte
della COVIP, nonche' delle eventuali modifiche sostanziali apportate
allo stesso ovvero alla nota informativa per la raccolta delle
adesioni. In tale ultimo caso, su indicazione della COVIP, deve
essere riconosciuta a coloro che abbiano aderito successivamente al
31 dicembre 2006 la facolta' di aderire, con pari decorrenza, ad
altra forma pensionistica complementare che abbia gia' ricevuto
l'approvazione della COVIP.
2. Qualora non intervenga l'approvazione da parte della COVIP dello
statuto/regolamento ovvero, per i PIP, l'iscrizione all'albo delle
forme pensionistiche complementari entro il 30 giugno 2007, deve
essere consentito agli iscritti al 31 dicembre 2006 di trasferire
l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP e a
coloro che abbiano aderito successivamente al 31 dicembre 2006 di
aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica
complementare che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP.
SEZIONE VI
Norme finali
Art. 17.
Decorrenza delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2006
1. Le istanze di approvazione degli statuti/regolamenti presentate
entro il 31 dicembre 2006 si considerano ricevute dalla COVIP il
1° gennaio 2007 ai fini della decorrenza dei termini di cui agli
articoli 3, 6 e 10.
Art. 18.
Proroga dei termini
1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di rispettare i termini stabiliti ai precedenti articoli 3, 6 e 10,
la COVIP rappresentera' al soggetto istante tale situazione,
motivandola, ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra'
adottato l'atto, termine che non potra' comunque, essere superiore di
ulteriori 90 giorni.
Art. 19.
Pubblicita' degli adeguamenti delle forme pensionistiche al decreto
n. 252/2005
1. Sul sito della COVIP (www.covip.it) e' data indicazione delle
forme pensionistiche complementari che possono raccogliere adesioni
ai sensi delle disposizioni del decreto n. 252/2005 e del presente
regolamento, a seguito di presentazione alla COVIP delle prescritte
comunicazioni, e per le quali e' in corso il procedimento di
approvazione ovvero e' stato conseguito il provvedimento medesimo.
Art. 20.
Unita' organizzativa e responsabile del procedimento
1. Le unita' organizzative responsabili delle istruttorie dei
procedimenti di cui al presente regolamento sono le rispettive
direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme
pensionistiche complementari. L'articolazione delle direzioni e le
competenze delle stesse sono riportate sul sito della COVIP.
2. Il responsabile del procedimento e' il dirigente responsabile
della direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo
stesso designato.
Art. 21.
Entrata in vigore e termini di applicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
2. Lo stesso entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica esclusivamente
alle comunicazioni di adeguamento alle disposizioni del decreto
legislativo n. 252/2005 pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.
Roma, 30 novembre 2006
Il presidente: ScimIa
Allegato
RELAZIONE
Sul
Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle
forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del
5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del
decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.
L'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 novembre
2006, n. 279, ha sostituito il comma 4 dell'art. 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo che, a decorrere dal
1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti alle disposizioni del citato decreto
252/2005 - con la tempistica prevista nel comma 3 dell'art. 23 del
decreto medesimo - dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso,
l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresi'
provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ricevono,
a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
contributi eventualmente previsti anche con riferimento al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.
Tenuto conto di tale previsione, in coerenza con il previsto
anticipo al 1° gennaio 2007 della decorrenza dell'entrata in vigore
dell'intera riforma della previdenza complementare, si rende
necessario e urgente definire le procedure che le forme
pensionistiche complementari devono seguire per dar corso agli
adeguamenti alla nuova normativa e impartire le istruzioni volte a
disciplinarne i conseguenti effetti in ordine alle adesioni raccolte.
La COVIP ha pertanto adottato il regolamento recante le procedure
in questione che trova applicazione con riguardo alle istanze
presentate dai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
252/2005 (fondi pensione negoziali) e ai fondi pensione aperti di cui
all'art. 12 del decreto medesimo che siano gia' autorizzati
all'esercizio dell'attivita' entro il 31 dicembre 2006, nonche' per i
piani individuali pensionistici (PIP), ossia le forme pensionistiche
complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005. Le
predette procedure trovano applicazione con riferimento
esclusivamente alle comunicazioni di adeguamento che siano pervenute
alla COVIP entro il 30 aprile 2007.
Le modalita' e i termini procedurali sono stati definiti nel
rispetto delle previsioni generali della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modifiche e integrazioni, avendo anche riguardo alla
disposizione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che
richiede si tenga conto del principio di proporzionalita' inteso come
criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. Inoltre,
anche secondo quanto previsto dal citato art. 1 del decreto-legge
279/2006, e' stato previsto l'utilizzo della procedura di
silenzio-assenso, fissando, in via generale, in novanta giorni il
termine per il compimento di tale effetto.
Si sono poi regolati, oltre agli aspetti connessi alla
presentazione delle istanze di approvazione degli adeguamenti
statutari e regolamentari, i profili inerenti agli ulteriori
adeguamenti connessi alla nomina del responsabile del fondo e dei
componenti dell'organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti e
alla costituzione del patrimonio separato, previa autorizzazione
dell'ISVAP, e alla nomina del responsabile per i PIP, tenendo
presenti i diversi termini che la legge impone per tali adempimenti.
Sono state inoltre definite, sempre in riferimento alla fase
transitoria in cui trova applicazione la disciplina in questione, le
modalita' di deposito della nota informativa per la raccolta delle
adesioni, che deve essere redatta da ciascuna forma pensionistica
complementare in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP con
delibera del 31 ottobre 2006.
Nel regolamento sono poi definite le modalita' di raccolta delle
adesioni successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione
degli adeguamenti da parte della COVIP, con particolare attenzione
all'esigenza di garantire una corretta informativa agli aderenti,
nonche' le facolta' da riconoscere agli aderenti medesimi nel caso di
modifiche sostanziali dei documenti statutari, regolamentari o
informativi successive all'adesione.
E' stato altresi' previsto, sempre al fine di garantire una
corretta informazione all'aderente, che nel modulo di adesione debba
essere precisato che il versamento del TFR e degli altri contributi
previsti potra' avvenire, previa approvazione dello statuto o del
regolamento da parte della COVIP - e iscrizione all'albo delle forme
pensionistiche complementari per quanto riguarda i PIP - solo dal
1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di
adesione e il 30 giugno 2007.
Oltre che per i flussi di TFR, il riferimento temporale di cui
sopra e' da intendersi relativo ai contributi previsti per i
lavoratori dipendenti, mentre per quanto attiene a lavoratori
autonomi e liberi professionisti i relativi flussi contributivi,
determinati su base esclusivamente individuale, potranno essere
versati alle forme pensionistiche prescelte anche prima della data
del 1° luglio 2007, subordinatamente, comunque, all'approvazione,
anche con procedura di silenzio-assenso, degli adeguamenti alla nuova
normativa delle forme pensionistiche complementari da parte della
COVIP (e, per i PIP, anche all'iscrizione all'albo delle forme
pensionistiche complementari).
A tale ultimo riguardo, infine, sulla base delle disposizioni del
decreto-legge n. 279/2006, si sono definiti gli effetti conseguenti
all'eventuale mancata approvazione da parte della COVIP degli
adeguamenti statutari e regolamentari entro il 30 giugno 2007,
prevedendo che gli iscritti al 31 dicembre 2006 possano in tal caso
trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica
complementare e gli aderenti successivi al 31 dicembre 2006 possano
aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica
complementare che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP.
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