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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: adeguamenti delle forme pensionistiche....
12/01/2007

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE - DELIBERAZIONE 30 novembre 2006 - Regolamento recante le procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto n. 252 del 2005, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006. (GU n. 297 del 22-12-2006)


COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

DELIBERAZIONE 30 novembre 2006 

Regolamento  recante  le  procedure  relative  agli adeguamenti delle
forme  pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del
5 dicembre  2005  e le istruzioni ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
del  decreto  n.  252  del  2005,  come  modificato  dall'art.  1 del
decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.


SEZIONE I
Adeguamenti statutari dei fondi pensione negoziali
           LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

  Visto  l'art.  23,  comma 4,  del  decreto  legislativo  n. 252 del
5 dicembre  2005  (di  seguito: decreto n. 252/2005), come sostituito
dall'art.  1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 13 novembre 2006,
n.  279, ai sensi del quale le forme pensionistiche complementari che
hanno  provveduto  agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2
del comma 3, possono, a far tempo dal 1° gennaio 2007, ricevere nuove
adesioni  anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento
del   trattamento   di  fine  rapporto  (di  seguito:  TFR),  dandone
comunicazione   alla   COVIP   secondo  le  istruzioni  dalla  stessa
impartite;
  Visto  il  medesimo  art.  23,  comma 4,  del decreto n. 252/2005 e
successive  modifiche ed integrazioni, nella parte in cui prevede che
solo  le  forme  pensionistiche  che  entro  il  30 giugno 2007 hanno
ricevuto,    anche    tramite    procedura    di    silenzio-assenso,
l'autorizzazione   o   l'approvazione  della  COVIP  in  ordine  agli
adeguamenti  di cui alle lettere a) e b), n. 2 del comma 3 ed abbiano
altresi'   provveduto,  per  quanto  di  competenza,  agli  ulteriori
adeguamenti  di  cui  al  comma 3,  lettera b),  n.  1,  ricevono,  a
decorrere  dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
30 giugno 2007;
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera b) del decreto n. 252/2005, nella
parte in cui prevede che la COVIP approva gli statuti e i regolamenti
delle  forme  pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza
dei  requisiti  di  cui all'art. 4, comma 3, e delle altre condizioni
richieste  dal  decreto  stesso e valutandone anche la compatibilita'
rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
  Visto  l'art.  19,  comma 1,  del  decreto  n. 252/2005 che prevede
l'iscrizione  delle  forme pensionistiche complementari nell'apposito
albo tenuto a cura della COVIP;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede
che  si  tenga  conto,  nella definizione del contenuto degli atti di
regolamentazione  generale,  del principio di proporzionalita' inteso
come  criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del
fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
  Viste  le  direttive  emanate  dalla  COVIP  con  deliberazione del
28 giugno 2006;
  Visti  gli  Schemi di statuto, di regolamento e di nota informativa
adottati  dalla COVIP con deliberazione del 31 ottobre 2006, ai sensi
dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto n. 252/2005;
  Rilevata  l'urgenza  di adottare le presenti istruzioni e procedure
in  ragione dell'anticipo dei termini per gli adeguamenti delle forme
pensionistiche   complementari   alle  disposizioni  del  decreto  n.
252/2005, stabilito dal decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art.
4,  comma 1,  del  decreto n. 252/2005 (fondi pensione negoziali) che
risultino   autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'   entro   il
31 dicembre 2006.

      

                               Art. 2.
 Comunicazione e istanza di approvazione degli adeguamenti statutari

  1.  Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005,  i fondi pensione negoziali provvedono a dare comunicazione
alla  COVIP  degli adeguamenti di cui alla lettera a) del citato art.
23, comma 3, del decreto n. 252/2005.
  2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:
    a) attestazione  che  il  nuovo  statuto  e' conforme allo Schema
predisposto  dalla  COVIP  e  rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
    b) attestazione  di rispondenza del nuovo statuto alle previsioni
dello  statuto  vigente,  per  tutte  le  parti  che  non  sono state
modificate in ragione dell'adeguamento al mutato contesto normativo e
alle  disposizioni applicative adottate dalla COVIP nonche' relazione
illustrativa delle eventuali variazioni apportate;
    c) attestazione  di  conformita' della copia dello statuto di cui
al  comma 3,  lettera a), alla copia inoltrata in formato elettronico
di cui al comma 4;
    d) istanza di approvazione del nuovo statuto.
  3.  Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
    a) copia  del  nuovo statuto con evidenza grafica delle eventuali
ulteriori  modifiche  introdotte  in  occasione dell'adeguamento alle
disposizioni sopravvenute;
    b) copia  del verbale della riunione dell'assemblea o dell'organo
amministrativo  in cui e' stato deliberato il nuovo testo di statuto.
Nel  caso  in  cui  siano  introdotte  modifiche  ulteriori  rispetto
all'adeguamento  alle  disposizioni  sopravvenute  la  delibera  deve
essere adottata dall'assemblea del fondo.
  4.  Contestualmente  all'inoltro  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1,  deve  essere trasmesso alla COVIP il testo dello statuto in
formato elettronico.

      

                               Art. 3.
       Termini per l'approvazione degli adeguamenti statutari

  1.   La   COVIP,   entro   novanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione  corredata  dalla  richiesta documentazione, approva lo
statuto   ovvero   nega  l'approvazione.  Salvo  quanto  previsto  al
successivo  art.  17, la comunicazione si intende ricevuta nel giorno
in  cui  e'  presentata,  ovvero  e' pervenuta alla COVIP con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno.
  2.   Qualora   la  documentazione  prodotta  risulti  incompleta  o
insufficiente  la  COVIP procede a richiedere entro trenta giorni dal
ricevimento  dell'istanza  i  necessari  elementi  integrativi  ed il
termine  e'  interrotto.  Il  termine  e', comunque, interrotto se il
soggetto  istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o
modificativa  di  quella  inizialmente  trasmessa. In tali ipotesi il
termine  decorre  nuovamente  dalla  data  di  ricezione  della nuova
documentazione.
  3.   Il  termine  e',  invece,  sospeso  qualora  la  COVIP  chieda
chiarimenti o ulteriori informazioni in relazione alla documentazione
prodotta. I chiarimenti e le informazioni devono pervenire alla COVIP
entro  trenta  giorni dalla data di ricevimento della richiesta della
COVIP;  in  caso  contrario,  l'istanza  si  considera  ritirata, con
conseguente  decadenza  del  fondo  dalla  facolta' di raccolta delle
adesioni.
  4.  Decorsi  i  termini  di  cui ai commi precedenti, lo statuto si
intende  approvato se la COVIP non ha nel frattempo comunicato di non
poter  accogliere  la  relativa  istanza  con  le modalita' di cui al
comma successivo.
  5.  La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in
parte   l'istanza,   comunica   al   fondo   i   motivi   che  ostano
all'accoglimento  della  stessa.  Il soggetto istante puo' presentare
per   iscritto   le  sue  osservazioni,  eventualmente  corredate  da
documenti,  entro  il  termine  di venti giorni dal ricevimento della
comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. La
comunicazione  dei  motivi  che  ostano all'accoglimento dell'istanza
interrompe  i termini per la conclusione del procedimento. Il termine
inizia  nuovamente  a  decorrere  dalla  data  di presentazione delle
osservazioni.  In  mancanza  di  osservazioni nel predetto termine di
venti giorni, l'istanza si intende, in tutto o in parte, rigettata.
  6.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione di approvazione del
nuovo  statuto  o dal decorso dei termini, i fondi devono trasmettere
alla  COVIP  il testo dello statuto, su supporto cartaceo, firmato su
ogni  pagina  dal  legale  rappresentante, e su supporto informatico,
ovvero  trasmetterlo  in  via  telematica,  secondo  le  forme  e  le
specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

      


SEZIONE II
Adeguamenti relativi ai regolamenti al responsabile e all'organismodi
sorveglianza dei fondi pensione aperti
                               Art. 4.
                       Ambito di applicazione

  1.  La  presente sezione si applica ai fondi pensione aperti di cui
all'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  252/2005,  che risultino
autorizzati all'esercizio dell'attivita' entro il 31 dicembre 2006.

      

                               Art. 5.
Comunicazione   e   istanza   di   approvazione   degli   adeguamenti
                            regolamentari

  1.  Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005,  i  soggetti  di  cui  all'art. 3, comma 1, lettera h), del
decreto  medesimo  che  sono stati autorizzati all'esercizio di fondi
pensione  aperti  provvedono  a  dare  comunicazione alla COVIP degli
adeguamenti  di  cui alla lettera a) del citato art. 23, comma 3, del
decreto n. 252/2005.
  2. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, contiene:
    a) attestazione  che il nuovo regolamento e' conforme allo Schema
predisposto  dalla  COVIP  e  rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
    b) attestazione   di   rispondenza  del  nuovo  regolamento  alle
previsioni  del  regolamento vigente, per tutte le parti che non sono
state  modificate  in  ragione  dell'adeguamento  al  mutato contesto
normativo  e  alle  disposizioni  applicative  adottate  dalla  COVIP
nonche' relazione illustrativa delle eventuali variazioni apportate;
    c) attestazione di conformita' della copia del regolamento di cui
al comma 3, lettera a) alla copia inoltrata in formato elettronico di
cui al comma 5;
    d) istanza di approvazione del nuovo regolamento.
  3.  Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
    a) copia   del  nuovo  regolamento  con  evidenza  grafica  delle
eventuali     ulteriori    modifiche    introdotte    in    occasione
dell'adeguamento alle disposizioni sopravvenute;
    b) copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o
della  decisione  del  presidente  dello stesso o dell'amministratore
delegato, in cui e' stato deliberato il nuovo testo di regolamento.
  4.  Nel  caso  in cui siano introdotte modifiche ulteriori rispetto
all'adeguamento alle disposizioni sopravvenute, la delibera di cui al
comma 3, lettera b), deve essere adottata dall'organo amministrativo.
In  tal  caso, inoltre, alla comunicazione deve essere anche allegata
una  relazione  del  responsabile  del  fondo, volta ad illustrare le
motivazioni  delle  suddette  ulteriori  modifiche, nonche' i presidi
posti  a  tutela  degli aderenti laddove tali modifiche comportino un
peggioramento   delle   condizioni  economiche  o  incidano  in  modo
sostanziale sulle caratteristiche del fondo.
  5.  Contestualmente  all'inoltro  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1,  deve  essere  trasmesso  alla  COVIP  il  testo  del  nuovo
regolamento in formato elettronico.

      

                               Art. 6.
     Termini per l'approvazione degli adeguamenti regolamentari

  1. Per l'approvazione del nuovo regolamento si applicano gli stessi
termini previsti nell'art. 3.

      

                               Art. 7.
Adempimenti  conseguenti alla nomina del responsabile del fondo e dei
              componenti dell'organismo di sorveglianza

  1.  I  soggetti  autorizzati all'esercizio di fondi pensione aperti
devono   dare  comunicazione  alla  COVIP  dell'avvenuta  nomina  del
responsabile   del   fondo   e   dei   componenti  dell'organismo  di
sorveglianza,  in  conformita' all'art. 5 e all'art. 23, comma 3-bis,
del decreto n. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. A tal fine, la societa' trasmette alla COVIP, entro dieci giorni
dalla  delibera,  copia, dichiarata conforme all'originale dal legale
rappresentante,   del  verbale,  sottoscritto  anche  dal  presidente
dell'organo  di  controllo, della riunione dell'organo amministrativo
in  cui  sono  state accertate in capo al responsabile del fondo e ai
componenti   dell'organismo   di   sorveglianza  la  sussistenza  dei
requisiti  di professionalita' e onorabilita' e l'assenza delle cause
di incompatibilita' e decadenza previste dalla normativa.
  3.  La  copia  del  verbale  di cui al precedente comma deve essere
allegata  alla  comunicazione  di cui all'art. 5, comma 1, qualora il
responsabile   del   fondo   e/o   i   componenti  dell'organismo  di
sorveglianza  siano gia' stati nominati alla data di presentazione di
detta comunicazione.
  4.  Al  fine  di  verificare  che  non  sussistano cause impeditive
all'assunzione della carica, la societa' trasmette inoltre alla COVIP
la  certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

      


SEZIONE III
Adeguamenti relativi ai regolamenti, al patrimonio separato e al 
responsabile dei piani individuali pensionistici attuati 
mediantecontratti di assicurazione sulla vita (PIP) - iscrizione all'albo.
                               Art. 8.
                       Ambito di applicazione

  1.   La   presente   sezione   si   applica  ai  piani  individuali
pensionistici  (di  seguito:  PIP),  ossia  alle forme pensionistiche
complementari  attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005.

      

                               Art. 9.
       Comunicazione e istanza di approvazione del regolamento

  1.  Ai fini di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n.
252/2005,  le  imprese  di  assicurazione  che  abbiano istituito PIP
provvedono  a  dare comunicazione alla COVIP degli adeguamenti di cui
alla lettera a) e b) n. 2 del citato art. 23, comma 3, del decreto n.
252/2005.
  2.  La  comunicazione,  a  firma  del  legale  rappresentante, deve
riportare  quanto di seguito precisato e deve essere in regola con la
vigente  normativa  in  materia  di  bollo per l'iscrizione ad albi e
pubblici registri:
    a) denominazione dell'impresa di assicurazione e del PIP;
    b) indicazione   se   trattasi   di   impresa   di  assicurazione
autorizzata  dall'ISVAP  ad  operare  nel territorio della Repubblica
ovvero di impresa di assicurazione operante in regime di stabilimento
o in regime di liberta' di prestazione di servizi;
    c) sede  dell'impresa  di assicurazione; per le imprese estere in
regime  di  stabilimento  dovra'  essere  indicata la sede principale
nonche' la sede secondaria nel territorio della Repubblica;
    d) generalita'  complete  e  carica  rivestita  dal  soggetto che
sottoscrive la domanda;
    e) elenco dei documenti allegati;
    f) attestazione  che  il  regolamento  e'  conforme  allo  Schema
predisposto  dalla  COVIP  e  rispondente alle direttive dalla stessa
emanate;
    g) attestazione di conformita' della copia del regolamento di cui
al  comma 3  alla  copia  inoltrata  in formato elettronico di cui al
comma 4;
    h) istanza di approvazione del regolamento.
  3.  Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti,
certificati conformi in ogni pagina dal legale rappresentante:
    a) copia del regolamento e del verbale della riunione dell'organo
amministrativo,  o  della  decisione  del  presidente  dello stesso o
dell'amministratore   delegato,   in  cui  il  regolamento  e'  stato
deliberato;
    b) condizioni generali di contratto.
  4.  Contestualmente  all'inoltro  della  comunicazione  di  cui  al
comma 1, deve essere trasmesso alla COVIP il testo del regolamento in
formato elettronico.

      

                              Art. 10.
             Termini per l'approvazione del regolamento

  1.  Per  l'approvazione  del  regolamento  si  applicano gli stessi
termini previsti nell'art. 3.

      

                              Art. 11.
  Adempimenti conseguenti alla costituzione del patrimonio separato

  1.  Le imprese di assicurazione danno tempestiva comunicazione alla
COVIP  dell'avvenuta costituzione del patrimonio autonomo e separato,
in  conformita' agli articoli 4, comma 2, 13, comma 3, e 23, comma 3,
del  decreto  n.  252/2005  e  successive modifiche ed integrazioni e
sulla  base delle disposizioni impartite dall'ISVAP con provvedimento
n. 2472 de1 10 novembre 2006.
  2. A tal fine, l'impresa trasmette tempestivamente alla COVIP copia
della delibera dell'organo amministrativo con la quale si e' disposta
la  costituzione  del  patrimonio  autonomo  e  separato  nonche' del
provvedimento   di   autorizzazione   rilasciato   dall'ISVAP  ovvero
comunicazione  attestante  l'avvenuto  decorso  del  termine  per  il
conseguimento  degli  effetti  autorizzativi  di  cui  all'art. 6 del
provvedimento dell'ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006.
  3.  La  documentazione  di  cui  al  precedente  comma deve  essere
allegata  alla  comunicazione di cui all'art. 9 comma 1, qualora gia'
disponibile alla data di presentazione di detta comunicazione.

      

                              Art. 12.
                         Iscrizione all'albo

  1.  La  COVIP dispone l'iscrizione del PIP all'albo di cui all'art.
19, comma 1, del decreto n. 252/2005 successivamente al completamento
della  procedura  di  approvazione del regolamento, al deposito della
nota  informativa di cui al successivo art. 14 e alla ricezione della
comunicazione di cui al precedente art. 11.

      

                              Art. 13.
    Adempimenti conseguenti alla nomina del responsabile del PIP

  1. Le imprese di assicurazione devono dare comunicazione alla COVIP
dell'avvenuta   nomina  del  responsabile  del  PIP,  in  conformita'
all'art.  5  e  all'art.  23,  comma 3-bis, del decreto n. 252/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
  2.  A  tal  fine,  l'impresa  trasmette alla COVIP, entro 10 giorni
dalla  delibera,  copia, dichiarata conforme all'originale dal legale
rappresentante  dell'impresa,  del  verbale,  sottoscritto  anche dal
presidente  dell'organo  di  controllo,  della  riunione  dell'organo
amministrativo  in  cui  sono state accertate in capo al responsabile
del   PIP   la   sussistenza  dei  requisiti  di  professionalita'  e
onorabilita'  e l'assenza delle cause di incompatibilita' e decadenza
previste dalla normativa.
  3.  La  copia  del  verbale  di cui al precedente comma deve essere
allegata  alla  comunicazione  di  cui all'art. 9 comma 1, qualora il
responsabile del PIP risulti gia' nominato alla data di presentazione
di detta comunicazione.
  4.  Al  fine  di  verificare  che  non  sussistano cause impeditive
all'assunzione  della  carica, l'impresa trasmette inoltre alla COVIP
la  certificazione prevista dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

      


SEZIONE IV
Adeguamenti relativi alla nota informativa
                              Art. 14.
   Deposito della nota informativa per la raccolta delle adesioni

  1.   Contestualmente   alla  comunicazione  di  cui  ai  precedenti
articoli 2,  5  e 9, le forme pensionistiche complementari depositano
presso  la  COVIP  la nota informativa per la raccolta delle adesioni
unitamente  ad  attestazione,  a  firma del legale rappresentante, di
conformita'  della  stessa allo Schema predisposto dalla COVIP e alle
direttive dalla medesima adottate.
  2.  Eventuali  modifiche  successive  della nota informativa devono
essere  comunicate  alla  COVIP,  mediante  nuovo  deposito del testo
integrale della nota informativa, prima di procedere alla raccolta di
nuove adesioni sulla base del testo modificato.
  3.  Le  informazioni  sull'andamento della gestione contenute nella
nota  informativa  sono  aggiornate  con  dati,  anche provvisori, al
31 dicembre   2006,   ovvero,   se  questi  ultimi  non  sono  ancora
disponibili,   e   limitatamente  ai  depositi  effettuati  entro  il
31 gennaio  2007,  con  dati aggiornati al 30 novembre 2006. Le forme
pensionistiche complementari procedono a un nuovo deposito della nota
informativa  non  appena  sia possibile un aggiornamento della stessa
con  i  dati  al  31 dicembre  2006  e qualora i dati definitivi alla
medesima  data  si  discostino  in  misura  significativa  da  quelli
provvisori gia' pubblicati.

      


SEZIONE V
Raccolta delle adesioni e facolta' degli aderenti
                              Art. 15.
   Raccolta di nuove adesioni successivamente al 31 dicembre 2006

  1.  Successivamente  al  31 dicembre  2006  le forme pensionistiche
complementari  possono procedere alla raccolta di nuove adesioni solo
a  seguito  della  comunicazione  di  cui  agli  articoli 2,  5 e 9 e
dell'avvenuto  deposito presso la COVIP della nota informativa di cui
al precedente art. 14.
  2. Nel modulo di adesione deve essere espressamente indicato che le
suddette  adesioni  vengono acquisite, nelle more del procedimento di
approvazione  dello  statuto/regolamento  da parte della COVIP, sulla
base    di    una    preliminare    comunicazione    di   adeguamento
statutario/regolamentare  e  che, pertanto, gli effetti dell'adesione
stessa   si   perfezioneranno   solo   a  seguito  del  conseguimento
dell'approvazione  della  COVIP  ovvero,  per  i PIP, dell'iscrizione
degli  stessi  nell'albo  delle  forme  pensionistiche  complementari
tenuto dalla stessa COVIP.
  3. Nel modulo di adesione dovra' essere, altresi', precisato che il
versamento del TFR e degli altri contributi previsti potra' avvenire,
previa  approvazione  dello statuto/regolamento da parte della COVIP,
ovvero,  per  i PIP, di iscrizione all'albo, solo dal 1° luglio 2007,
anche  con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il
30 giugno 2007.

      

                              Art. 16.
                 Facolta' riconosciute agli aderenti

  1.  Le  forme  danno  tempestivamente  informazione  agli  aderenti
dell'intervenuta  approvazione  dello  statuto/regolamento  da  parte
della  COVIP, nonche' delle eventuali modifiche sostanziali apportate
allo  stesso  ovvero  alla  nota  informativa  per  la raccolta delle
adesioni.  In  tale  ultimo  caso,  su  indicazione della COVIP, deve
essere  riconosciuta  a coloro che abbiano aderito successivamente al
31 dicembre  2006  la  facolta'  di  aderire, con pari decorrenza, ad
altra  forma  pensionistica  complementare  che  abbia  gia' ricevuto
l'approvazione della COVIP.
  2. Qualora non intervenga l'approvazione da parte della COVIP dello
statuto/regolamento  ovvero,  per  i PIP, l'iscrizione all'albo delle
forme  pensionistiche  complementari  entro  il  30 giugno 2007, deve
essere  consentito  agli  iscritti  al 31 dicembre 2006 di trasferire
l'intera  posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica
complementare  che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP e a
coloro  che  abbiano  aderito  successivamente al 31 dicembre 2006 di
aderire,   con   pari   decorrenza,   ad  altra  forma  pensionistica
complementare che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP.

      


SEZIONE VI
Norme finali
                              Art. 17.
    Decorrenza delle istanze presentate entro il 31 dicembre 2006

  1.  Le istanze di approvazione degli statuti/regolamenti presentate
entro  il  31 dicembre  2006  si  considerano ricevute dalla COVIP il
1° gennaio  2007  ai  fini  della  decorrenza dei termini di cui agli
articoli 3, 6 e 10.

      

                              Art. 18.
                         Proroga dei termini

  1. Laddove particolari evenienze o esigenze istruttorie impediscano
di  rispettare  i termini stabiliti ai precedenti articoli 3, 6 e 10,
la   COVIP   rappresentera'  al  soggetto  istante  tale  situazione,
motivandola,  ed  indichera'  il  nuovo termine entro il quale verra'
adottato l'atto, termine che non potra' comunque, essere superiore di
ulteriori 90 giorni.

      

                              Art. 19.
Pubblicita'  degli  adeguamenti delle forme pensionistiche al decreto
                             n. 252/2005

  1.  Sul  sito  della COVIP (www.covip.it) e' data indicazione delle
forme  pensionistiche  complementari che possono raccogliere adesioni
ai  sensi  delle  disposizioni del decreto n. 252/2005 e del presente
regolamento,  a  seguito di presentazione alla COVIP delle prescritte
comunicazioni,  e  per  le  quali  e'  in  corso  il  procedimento di
approvazione ovvero e' stato conseguito il provvedimento medesimo.

      

                              Art. 20.
        Unita' organizzativa e responsabile del procedimento

  1.  Le  unita'  organizzative  responsabili  delle  istruttorie dei
procedimenti  di  cui  al  presente  regolamento  sono  le rispettive
direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme
pensionistiche  complementari.  L'articolazione  delle direzioni e le
competenze delle stesse sono riportate sul sito della COVIP.
  2.  Il  responsabile  del procedimento e' il dirigente responsabile
della  direzione  di  vigilanza  competente  o altro dipendente dallo
stesso designato.

      

                              Art. 21.
             Entrata in vigore e termini di applicazione

  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.
  2.  Lo  stesso  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale e si applica esclusivamente
alle  comunicazioni  di  adeguamento  alle  disposizioni  del decreto
legislativo n. 252/2005 pervenute alla COVIP entro il 30 aprile 2007.
    Roma, 30 novembre 2006
                                                Il presidente: ScimIa

      

                                                             Allegato

                              RELAZIONE

                                 Sul

Regolamento  recante  le  procedure  relative  agli adeguamenti delle
forme  pensionistiche complementari al decreto legislativo n. 252 del
5 dicembre  2005  e le istruzioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del
decreto   n.   252   del   2005,  come  modificato  dall'art.  1  del
decreto-legge n. 279 del 13 novembre 2006.
    L'art.  1,  comma 1,  lettera c),  del  decreto-legge 13 novembre
2006,  n.  279,  ha  sostituito  il  comma 4 dell'art. 23 del decreto
legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo che, a decorrere dal
1° gennaio  2007,  le  forme  pensionistiche  complementari che hanno
provveduto  agli  adeguamenti  alle  disposizioni  del citato decreto
252/2005  -  con  la tempistica prevista nel comma 3 dell'art. 23 del
decreto  medesimo  -  dandone  comunicazione  alla  COVIP  secondo le
istruzioni  impartite  dalla  stessa, possono ricevere nuove adesioni
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
    Relativamente   a   tali   adesioni,   le   forme  pensionistiche
complementari  che  entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte
della   COVIP,   anche   tramite   procedura   di   silenzio-assenso,
l'approvazione  in  ordine ai predetti adeguamenti e abbiano altresi'
provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ricevono,
a  decorrere  dal  1° luglio  2007,  il  versamento  del  TFR  e  dei
contributi  eventualmente  previsti  anche con riferimento al periodo
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007.
    Tenuto  conto  di  tale  previsione,  in coerenza con il previsto
anticipo  al  1° gennaio 2007 della decorrenza dell'entrata in vigore
dell'intera   riforma   della   previdenza  complementare,  si  rende
necessario   e   urgente   definire   le   procedure   che  le  forme
pensionistiche  complementari  devono  seguire  per  dar  corso  agli
adeguamenti  alla  nuova  normativa e impartire le istruzioni volte a
disciplinarne i conseguenti effetti in ordine alle adesioni raccolte.
    La COVIP ha pertanto adottato il regolamento recante le procedure
in  questione  che  trova  applicazione  con  riguardo  alle  istanze
presentate dai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
252/2005 (fondi pensione negoziali) e ai fondi pensione aperti di cui
all'art.   12   del  decreto  medesimo  che  siano  gia'  autorizzati
all'esercizio dell'attivita' entro il 31 dicembre 2006, nonche' per i
piani  individuali pensionistici (PIP), ossia le forme pensionistiche
complementari  attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita
di  cui  all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto n. 252/2005. Le
predette    procedure    trovano    applicazione    con   riferimento
esclusivamente  alle comunicazioni di adeguamento che siano pervenute
alla COVIP entro il 30 aprile 2007.
    Le  modalita'  e  i  termini  procedurali sono stati definiti nel
rispetto delle previsioni generali della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e  successive  modifiche  e  integrazioni, avendo anche riguardo alla
disposizione  dell'art.  23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che
richiede si tenga conto del principio di proporzionalita' inteso come
criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con  il  minore  sacrificio degli interessi dei destinatari. Inoltre,
anche  secondo  quanto  previsto  dal citato art. 1 del decreto-legge
279/2006,   e'   stato   previsto   l'utilizzo   della  procedura  di
silenzio-assenso,  fissando,  in  via  generale, in novanta giorni il
termine per il compimento di tale effetto.
    Si   sono   poi   regolati,  oltre  agli  aspetti  connessi  alla
presentazione   delle   istanze  di  approvazione  degli  adeguamenti
statutari   e   regolamentari,  i  profili  inerenti  agli  ulteriori
adeguamenti  connessi  alla  nomina  del responsabile del fondo e dei
componenti dell'organismo di sorveglianza nei fondi pensione aperti e
alla  costituzione  del  patrimonio  separato,  previa autorizzazione
dell'ISVAP,  e  alla  nomina  del  responsabile  per  i  PIP, tenendo
presenti i diversi termini che la legge impone per tali adempimenti.
    Sono  state  inoltre  definite,  sempre  in riferimento alla fase
transitoria  in cui trova applicazione la disciplina in questione, le
modalita'  di  deposito  della nota informativa per la raccolta delle
adesioni,  che  deve  essere  redatta da ciascuna forma pensionistica
complementare  in conformita' allo schema predisposto dalla COVIP con
delibera del 31 ottobre 2006.
    Nel  regolamento sono poi definite le modalita' di raccolta delle
adesioni successive al 31 dicembre 2006, nelle more dell'approvazione
degli  adeguamenti  da  parte della COVIP, con particolare attenzione
all'esigenza  di  garantire  una  corretta informativa agli aderenti,
nonche' le facolta' da riconoscere agli aderenti medesimi nel caso di
modifiche   sostanziali  dei  documenti  statutari,  regolamentari  o
informativi successive all'adesione.
    E'  stato  altresi'  previsto,  sempre  al  fine di garantire una
corretta  informazione all'aderente, che nel modulo di adesione debba
essere  precisato  che il versamento del TFR e degli altri contributi
previsti  potra'  avvenire,  previa  approvazione dello statuto o del
regolamento  da parte della COVIP - e iscrizione all'albo delle forme
pensionistiche  complementari  per  quanto  riguarda i PIP - solo dal
1° luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di
adesione e il 30 giugno 2007.
    Oltre  che  per  i flussi di TFR, il riferimento temporale di cui
sopra  e'  da  intendersi  relativo  ai  contributi  previsti  per  i
lavoratori   dipendenti,  mentre  per  quanto  attiene  a  lavoratori
autonomi  e  liberi  professionisti  i  relativi flussi contributivi,
determinati  su  base  esclusivamente  individuale,  potranno  essere
versati  alle  forme  pensionistiche prescelte anche prima della data
del  1° luglio  2007,  subordinatamente,  comunque, all'approvazione,
anche con procedura di silenzio-assenso, degli adeguamenti alla nuova
normativa  delle  forme  pensionistiche  complementari da parte della
COVIP  (e,  per  i  PIP,  anche  all'iscrizione  all'albo delle forme
pensionistiche complementari).
    A tale ultimo riguardo, infine, sulla base delle disposizioni del
decreto-legge  n.  279/2006, si sono definiti gli effetti conseguenti
all'eventuale   mancata  approvazione  da  parte  della  COVIP  degli
adeguamenti  statutari  e  regolamentari  entro  il  30 giugno  2007,
prevedendo  che  gli iscritti al 31 dicembre 2006 possano in tal caso
trasferire   la  posizione  maturata  ad  altra  forma  pensionistica
complementare  e  gli aderenti successivi al 31 dicembre 2006 possano
aderire,   con   pari   decorrenza,   ad  altra  forma  pensionistica
complementare che abbia gia' ricevuto l'approvazione della COVIP.


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