Con una Deliberazione del 3 Settembre u.s., l'Autorita' ha risposto ad un quesito riguardante l'applicazione della normativa vigente in materia di
subappalto per ipotesi di fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi nonche' a comportamenti di dubbia liceita' nel settore dei lavori stradali.
La fattispecie presa in esame riguardava, in particolare, un'impresa appaltatrice che acquista il conglomerato bituminoso presso la ditta produttrice, la quale provvede anche con i propri mezzi a trasportarlo in cantiere. Successivamente l'impresa appaltatrice ha richiesto alla stessa ditta produttrice e fornitrice del conglomerato il nolo a freddo della vibrofinitrice e dei rulli, di tutti i mezzi accessori necessari alla posa in opera nonche' il "distacco funzionale e di dipendenza" dei conduttori dei mezzi d'opera.
L'Autorita' ha confermato che anche per i sub-affidamenti non qualificabili come subappalti ai sensi dell'art.18, comma 12 della legge n. 55/1990, pur in assenza di un obbligo di autorizzazione, deve comunque essere assicurato, da parte delle amministrazioni appaltanti, il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia. L'Autorita' ha altresi' precisato di ritenere assimilabile al subappalto qualunque contratto concernente la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi, in quanto comprensivo di una serie di lavorazioni, tutt'altro che accessorie e/o complementari rispetto al bene fornito, riconducibili a lavori e in relazione alle quali si pone l'esigenza che siano eseguite da soggetti, non solo in regola con la disciplina c.d. antimafia, ma anche in possesso di idonea qualificazione. Deve peraltro considerarsi vietato ogni sub-contratto che nella sostanza, al fine di aggirare il divieto legislativo, miri a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto o con il cottimo, ossia l'esecuzione di tutti o parte dei lavori oggetto dell'appalto senza l'autorizzazione della stazione appaltante.
In passato l'Autorita' aveva gia' chiarito che "sebbene la legge vigente stabilisca che i singoli sub-affidamenti, purche' di ammontare inferiore al 2% del contratto o a 100.000 euro o, qualora di importo superiore a tali soglie, il costo della mano d'opera espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto, non sono equiparabili al subappalto (e risultano quindi sottratti al regime di autorizzazione), non e' ammissibile che l'unico vincolo per l'impresa esecutrice resti ancorato a questi soli parametri e possa percio' tradursi in una frammentazione degli importi delle attivita' preventivate, con l'intento di mantenere sottosoglia i sub-contratti cosi' frazionati ed eludere la configurazione dei medesimi obblighi normativi correlati al subappalto di lavori……. In particolare, qualora ci si avvalesse piu' volte di un identico nolo a caldo nell'ambito dello stesso appalto e tale circostanza non fosse giustificata da fatti oggettivamente verificabili (quali ad esempio la necessita' di eseguire la relativa lavorazione in fasi temporali nettamente distinte – come da previsioni del cronoprogramma allegato al contratto – o l'intervenuta approvazione di una perizia di variante che reintroduce, in un momento diverso e non prevedibile all'atto della consegna dei lavori, le condizioni per l'ulteriore ricorso ad un nolo a caldo di cui l'appaltatore si sia gia' avvalso in precedenza), risulterebbe pienamente legittimo, se non addirittura doveroso, che l'amministrazione appaltante, attraverso i propri organi, richiedesse all'aggiudicatario di fornire adeguate motivazioni, accompagnate – se del caso – dalla produzione degli opportuni atti a corredo o dalla redazione di nuovi elaborati a modifica ed integrazione di quelli esistenti in precedenza".
Fonte: ANIEM
Deliberazione
n. 35 /2008
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