Commento generale.
Gran parte delle modifiche apportate con il 3° correttivo sono dovute ad adeguamenti al direttive europee (in particolare la 2004/17) o a rilievi fatti dalla C.E. che potrebbero tradursi in procedimenti di
infrazione.
Le modifiche, comunque, non hanno tenuto conto ne' del D.Lgs 81/08 (sicurezza), ne' di ulteriori adeguamenti che sarebbero necessari a fronte dei pareri del Consiglio di Stato (non tutti recepiti), ne', tantomeno, della bozza del Regolamento che andra' a sostituire il DPR 554/99, gia' in avanzata fase di
approvazione.
Tutto cio' non fa ben sperare per il futuro, ma questo lavoro vuole essere di aiuto a chi quotidianamente avra' a che fare con il Codice degli appalti.
A disposizione per ogni
chiarimento, modifica, critica e correzione. Un caro buon lavoro.
Tecnico (moderatore del forum
di Aedilweb)
Le principali modifiche: commenti.
comma 8 dell'art. 3 corregge la definizione di “lavori”,
per adeguamento normativa europea.
7-bis all'art. 13, recepisce integralmente il contenuto
dell'art. 35 della direttiva 2004/17/CE
1-bis all'art. 18, recepisce le norme dell'art. 12 della
direttiva. 2004/17/CE
Comma 1 dell'art. 21 sugli appalti misti dispone che tali appalti, nel
caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi quello dei
servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente alla disciplina
prevista dall'art. 20, comma 1 per gli appalti di servizi elencati
nell'allegato II B. Quindi
saranno applicabili i soli artt. 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui
risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti
aggiudicati).
art. 24. Adeguamento a rilievi C.E.
Si dispone l'inapplicabilita'
del Codice agli appalti previsti nella Parte III quando l'ente aggiudicatore non
gode di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione
dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o
darlo in locazione alle stesse condizioni.
A titolo di esempio, la
realizzazione di opere di edilizia sociale destinate ad essere rivendute o
locate dall'amministrazione aggiudicatrice, con la vecchia dicitura
dell'art. 24, non rientrerebbe nelle regole di messa in concorrenza.
art. 32, comma 1, lettera g). Riscrittura molto
importante.
Viene modificata la procedura di
project financing, conseguente al nuovo art. 153 e di realizzazione delle OO.PP.
a scomputo.
La nuova lettera g) stabilisce
che il richiedente del permesso di costruire, per quanto riguarda la
realizzazione delle opere di urbanizzazione, possa presentare uno studio di
fattibilita' relativo alle opere da eseguire -e non piu' un progetto
preliminare- dopodiche' l'amministrazione – sulla base di tale studio di
fattibilita' - indice una gara con le modalita' previste dal nuovo art. 153.
Pertanto, sara' effettuata una
gara a cui puo' partecipare il richiedente del permesso di costruire al pari di
altri eventuali offerenti, all'esito della quale colui che risultera' primo in
graduatoria sara' nominato promotore e diverra' aggiudicatario dei lavori.
La nuova norme trova la sua
giustificazione nel superamento dei rilievi espressi dalla C.E. con
l'eliminazione del diritto di prelazione.
Sulla stessa questione era
intervenuto anche il Consiglio di Stato che aveva espresso gli stessi dubbi.
Quindi, l'amministrazione che
rilascia il permesso di costruire, puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di
costruire presenti all'amministrazione medesima, in sede di richiesta del
permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire.
L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le
modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le
esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per
l'esecuzione dei lavori, per gli oneri della sicurezza;”
Il tutto e' relativo alle opere
sopra soglia. Per le opere sotto soglia l'affidamento sara' determinato con
procedura negoziata fra almeno cinque offerenti.
Se l'amministrazione non si avvale della possibilita'
appena descritta, l'operatore privato dovra' gestire una pubblica procedura di
gara.
comma 1 dell'art. 34, accoglimento dei rilievi della Commissione
europea
articolo 36, comma 5. Riguarda i Consorzi stabili. Questi dovranno
indicare, gia' in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre e
solo per questi ultimi vi sara' il divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
Nel caso in cui, pero', le
stazioni appaltanti faranno ricorso della facolta' di cui all'articolo 122,
comma 9 per i lavori e all'articolo 124, comma 8 per servizi e forniture
(esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sara' esteso a tutti i
consorziati.
La stessa disciplina e' estesa
anche ai consorzi fra societa' cooperative ed artigiani.
comma 11 dell'art. 37. Modifica importante. Di fatto elimina la vecchia
dizione di scorporabile non subappaltabile relativa ad alcune specifiche
lavorazioni, e piu' precisamente, le S.I.O.S.; viene fissato il limite del 30%
di subappaltabilita' senza alcuna limitazione per il limite di ribasso.
Spettera' poi al regolamento
attuativo di cui all'art. 5 del Codice definire l'elenco delle opere di cui al
presente comma e, in ogni caso, il subappalto non puo' essere suddiviso in piu'
contratti. La stazione appaltante, infine, provvede alla corresponsione diretta
al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, nei limiti del
contratto di subappalto previste dal comma in questione.
E' da notare come la
riscrittura del comma lasci adito a qualche dubbio interpretativo. Una prima
lettura confermerebbe che:
a)
per il restante 70% resta l'obbligo - se non si e' qualificati - di
costituire un'ATI verticale.
b)
solo per questa applicazione, sara' obbligatorio il pagamento diretto
della stazione appaltante al subappaltatore.
c)
Rimane ancora forte il dubbio sulla percentuale di subappaltabilita', e
cioe' se il 30% e' riferito a tutto il subappaltabile o solo alla categoria ex
superspecializzata.
articolo 38 estende ai subappalti le disposizioni in materia di
false dichiarazioni, come adeguamento a prescrizioni del Consiglio di Stato.
articolo 41, chiarisce, per gli appalti di servizi e forniture, che le idonee dichiarazioni bancarie
di almeno due istituti atte a dimostrare il requisito relativo alla capacita'
economica e finanziaria devono essere presentate dal concorrente gia' in sede di
presentazione dell'offerta.
comma
1-bis all'art. 45
Il comma aggiuntivo dispone che l'iscrizione negli elenchi, da parte degli
operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti
da altre societa' del gruppo, deve indicare i mezzi di cui essi si avvalgono, la
proprieta' degli stessi e lo condizioni contrattuali dell'avvalimento. Lo scopo
e' un adeguamento a rilievi C.E.
art. 47, introduzione della dizione “operatore economico”, quale
risposta a rilievi C.E.
comma 1-bis all'art. 48: verifica dei requisiti della capacita' dei
candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei
candidati. Viene prevista l'obbligatorieta' di presentare gia' in sede di gara
la documentazione a comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico – organizzativi. Attenzione: solo in caso di procedura con numero
prefissato di candidati.
art. 53. La riscrittura deriva dalla necessita' di reintrodurre
l'art. 19, commi 4, 5 della L. n. 109/1994, precedentemente soppressi dal
Codice, ma previsti nel nuovo regolamento, come evidenziato dal Consiglio di
Stato.
Il
nuovo comma 4, di fatto, nel ribadire che gli appalti si affidano esclusivamente
a corpo, prevede, come deroga, esclusivamente la possibilita' di affidare a
misura lavori < a 500.000,00 € nel caso degli appalti di sola esecuzione e
nei casi degli appalti riguardanti i lavori di manutenzione, restauro, scavo
archeologico, opere in sotterraneo e di consolidamento dei terreni.
Viene comunque esclusa la
fattispecie dell'appalto a corpo e misura.
L'abrogazione del comma 13 dell'art. 58 relativo ai criteri di
valutazione nel dialogo competitivo viene attivata in quanto l'articolo
vigente era in contrasto con la normativa C.E..
articolo 74. Va a chiarire una situazione che aveva creato qualche
dubbio, e cioe' la impossibilita' di ricompilare la lista delle lavorazioni e
forniture nel caso in cui l'offerta sia determinata con il metodo dell'offerta a
prezzi unitari.
articolo 75 comma 7 elimina la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualita' che le
imprese devono possedere ai fini della qualificazione, in quanto sostituita dal
sistema di qualita', obbligatorio dal 2005 per le classifiche dalla III all'VIII.
comma 5 dell'art. 79, specifica la necessita' per le S.A. di
precisare nel bando la possibilita' di non procedere nell'aggiudicazione.
Adeguamento a rilievo C.E
La
soppressione del comma 4 dell'art. 83
elimina la possibilita' per la commissione giudicatrice, prima dell'apertura
delle buste contenenti le offerte, di fissare i criteri motivazionali cui si
atterra' per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il
punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
comma 13 dell'articolo 85 il ricorso alle aste elettroniche viene
esteso anche ai lavori.
f-bis all'art. 90, include, tra gli affidatari dei servizi di'
architettura e di ingegneria, anche le societa' costituite conformemente alla
legislazione di altri Stati membri.
art. 91, comma 2 e all'art. 101, comma 2, includono tra gli
affidatari degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di
100.000 euro, anche le societa' costituite conformemente alla legislazione di
altri Stati membri; per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di
servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla
legislazione di altri Stati membri.
articolo 92. abrogazione comma 4. Le modifiche adeguano il Codice al cd. Decreto Bersani
relativamente alle tariffe professionali.
Le
modifiche pongono fine ad una contraddizione presente nella vecchia dicitura, e
lasciano ora alla libera contrattazione
i compensi, senza piu' prevedere alcune tetto ai ribassi.
Il decreto ministeriale 4 aprile 2001 puo'
essere utilizzato dalle stazioni appaltanti, soltanto quale criterio o base di
riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento
Il comma aggiuntivo, 7-bis,
prevede che il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica debba essere
munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di
responsabilita' civile professionale, la cui copertura, per i soggetti interni
alla stazione appaltante, e' a carico per intero dell'amministrazione di
appartenenza.
comma 1 dell'articolo 113, pone fine ad una vecchia mancanza sulla
possibilita', da parte degli operatori partecipanti a gare per servizi e
forniture, di presentare polizza definitiva ridotta
articolo
118 del comma 6-bis. viene precisato che al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare, il D.U.R.C. deve contenere anche la verifica
della congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato con la precisazione che la congruita' deve essere verificata
dalla Cassa Edile previo accordo tra i Sindacati piu' rappresentativi ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
articolo 122, comma 9 in riferimento alla valutazione delle offerte
anomale, e' stata ammessa la possibilita'
di ricorrere al meccanismo dell'esclusione automatica solo per i lavori
di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte
sia non inferiore a dieci. Precedentemente la soglia era fissata in conformita'
con quella europea, e le ditte erano indicate in 5.
Con
tale modifica, quindi non e' piu' possibile, sotto 10 ditte o per appalti
>1M€, l'esclusione automatica ed occorre utilizzare tutta la procedura
prevista all'articolo 87.
Il nuovo comma 7 modifica l'attuale procedimento di esclusione. Con la
nuova scrittura si stabilisce che solo all'esito del procedimento di verifica
progressiva delle offerte presunte anomale, la stazione appaltante dichiari le
eventuali esclusioni e l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala
123, comma 1 del codice dei contratti, Il ricorso alla licitazione
privata semplificata viene esteso fino ad 1 milione di euro da 750.000 della
precedente normativa
125, comma 6, lettera b) anche per i lavori di manutenzione sara'
possibile l'affidamento in economia fino a 200.000 euro
1-bis
articolo 133. E'
stata attribuita la facolta', agli enti appaltanti, di individuare nel bando di
gara i materiali da costruzione che, nei limiti delle risorse disponibili e
secondo le modalita' e i tempi fissati dal contratto d'appalto, saranno pagati
all'appaltatore. Tale facolta' e' subordinata ad una serie di condizioni,
ossia: preventiva presentazione della fattura comprovante l'acquisto dei
materiali nella tipologia e quantita' necessaria per l'esecuzione del
contratto e la loro destinazione allo specifico contratto; preventiva
accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; impossibilita',
per i medesimi materiali, di richiesta di compensazioni del prezzo (quella, cioe',
basata sulle periodiche rilevazioni con specifica tabella ministeriale) o di
adeguamento (basata sulla differenza tra tasso di inflazione reale e
programmato, applicabile ai lavori di durata pluriennale); presentazione di
garanzia bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento, maggiorato del
tasso di interesse legale, riducibile gradualmente ed automaticamente in
relazione al recupero progressivo del pagamento da parte dell'ente appaltante.
I commi 3-bis e 6-bis dell'art. 133 prevedono un termine di decadenza pari
a 60 giorni sia per la presentazione, da parte dell'appaltatore,
dell'istanza finalizzata all'adeguamento del prezzo (cioe' per la richiesta
di riconoscimento della differenza tra tasso di inflazione reale e programmato
per lavori pluriennali) sia per la presentazione della richiesta di
compensazioni dei prezzi. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei rispettivi decreti ministeriali (il
termine di pubblicazione dei decreti e' stato anticipato al 31 marzo di ogni
anno). L'istanza non sara' piu' ammessa una volta decorso il termine
menzionato. Esistono pero' problemi pratici applicativi, tra i quali
quello legato al reperimento delle necessarie risorse per i cantieri gia' aperti
che non hanno alcuna previsione di spesa per revisione prezzi nel quadro
tecnico-economico del progetto.
art. 140 relativo alle procedure di affidamento in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'esecutore:
la prima modifica al comma
1 dispone la possibilita', per le stazioni appaltanti, di interpellare fino
al quinto migliore offerente tra i soggetti che hanno partecipato alla gara
originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto, sempre a partire da quello
che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;
la seconda modifica sostituisce
il comma 2: conformemente ai rilievi
della Commissione europea, essa prevede che l'affidamento avvenga alle stesse
condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
la terza modifica sopprime il comma
3 che prevede che, in caso di fallimento o di indisponibilita' di tutti i
soggetti interpellati, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento
del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell'art. 57, se l'importo del nuovo contratto e' pari o
superiore alle soglie di applicazione della direttiva 2004/18/CE di cui
all'art. 28.
l'ultima modifica sopprime
il comma 4.
art. 153 completa riscrittura dell'articolo che disciplina il Project
financing.
le stazioni appaltanti potranno
optare per una delle due seguenti procedure:
Ø
una doppia gara nella quale la prima procedura e' finalizzata ad
individuare il promotore e ad attribuire il diritto di prelazione, la seconda
consente di aggiudicare la concessione ponendo a base di gara la proposta del
promotore;
Ø
una gara unica semplificata, senza alcun diritto di prelazione, su
uno studio di fattibilita' dell'amministrazione per individuare il promotore per
interventi previsti negli elenchi annuali. I concorrenti dovranno presentare
offerte corredate da progetto preliminare, bozza di convenzione, piano
economico-finanziario e caratteristiche del servizio e gestione. Il promotore
prescelto sara' tenuto, se necessario, a modificare il progetto; in caso di
rifiuto, le amministrazioni interpelleranno gli altri concorrenti procedendo a
scorrere la graduatoria.
Art. 240-bis inserimento direttamente nel Codice del testo
dell'attuale art. 32 del DM n. 145/2000 sulla definizione delle riserve al
termine dei lavori.
Art. 253 comma 9-bis introduce una importante norma per la
qualificazione delle imprese. Ai fini della dimostrazione dei requisiti della
cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell'adeguata dotazione di
attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di
attivita' documentabile non sara' piu' quello degli ultimi cinque anni ma sara'
possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la
qualificazione SOA. Tale possibilita' viene, pero', consentita in regime
transitorio, sino al 31 dicembre 2010.
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