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IL REATO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI ex art 22, comma 12, t.u. immigrazione come modificato dal c.d. “pacchetto sicurezza”
03/11/2008

Il Legislatore con la Legge 125 del 2008 (c.d. “pacchetto sicurezza”) ha introdotto nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato e nuovi istituti al fine di migliorare e rendere piu' efficaci gli strumenti sino ad ora utilizzati per arginare e contrastare l'ingresso o il mancato allontanamento di stranieri non in regola con i necessari permessi richiesti dalla legge.

LA FATTISPECIE INCRIMINATORIA

Uno degli interventi predetti e' stato quello che ha profondamente innovato l'illecito di occupazione di lavoratori stranieri irregolari.

L'art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione, alla luce  delle modifiche a seguito del c.d. “pacchetto sicurezza”, prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

L'innovazione e' del tutto evidente: rispetto al vecchio testo, il “nuovo” illecito, comporta la “qualificazione” della condotta illecita sopra descritta da semplice contravvenzione a vero e proprio delitto. Inoltre, la pena detentiva e' piu' che raddoppiata.

LA CONDOTTA OGGETTIVA

Riguardo all'elemento obbiettivo, il Legislatore punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che aveva interpretato il vecchio testo dell'art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione, con la figura del “datore di lavoro” non si intende solo l'imprenditore o colui che amministra e gestisce una qualsivoglia attivita' lavorativa, ma chiunque assume di fatto alla proprie dipendenze lo straniero al fine di utilizzarne la forza lavoro dietro compenso. Pertanto, puo' essere considerato reo anche il semplice privato che assume alle proprie dipendenze una singola persona per una qualsivoglia collaborazione subordinata (Cass. 4 aprile 2003).

In tale ambito, rientrano sicuramente nella fattispecie incriminatoria in esame anche l'assunzione di collaboratrici domestiche e badanti irregolari.

Quanto ai lavoratori, il dato letterale non deve trarre in errore: anche se il Legislatore utilizza il sostantivo plurale “lavoratori”, il succitato delitto viene commessa anche da chi “occupa” solo ed esclusivamente un unico lavoratore straniero irregolare.

Poi, nessuna differenza puo' sussistere se il datore di lavoro si sia avvalso del lavoratore irregolare in modo stabile o meno, in quanto la norma non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione/termine.

Infine, il delitto de quo sussiste anche nel caso in cui lo straniero abbia inoltrato richiesta di regolarizzazione solo a seguito dell'inizio dell'attivita' lavorativa,.

L'ELEMENTO SOGGETTIVO

Ai fini della sussistenza della figura delittuosa di specie, la condotta del datore di lavoro deve essere connotata dal dolo semplice. Pertanto il reo deve essere consapevole di “assumere” alle proprie dipendenza un lavoratore irregolare, senza la volonta' di trarre alcun particolare profitto rispetto all'assunzione di un eventuale lavoratore ordinario.

DIFFERENZA CON IL REATO DI FAVOREGGIAMENTO

Proprio l'elemento elemento psichico del dolo semplice distingue la fattispecie in esame da quella ben piu' grave di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero sul territorio dello Stato ex art. 12, comma 5, T.U. Immigrazione. Tale norma prevede che fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni”. Questa ultima fattispecie, cioe' il favoreggiamento, si distingue da quella di occupazione dello straniero irregolare in quanto il reo agisce con dolo specifico, cioe' con la consapevolezza e la volonta' di approfittare e trarre cosi' un ingiusto profitto dalla situazione di clandestinita' in cui si torva dell'immigrato. Esempio classico, il fatto imporre al lavoratore condizioni gravose, ingiustificate e discriminatorie (per orario e retribuzione) rispetto ad un rapporto di lavoro ordinario.

Quindi, in buona sostanza, se la condotta del datore di lavoro e' caratterizzata dal dolo semplice (come sopra spiegato), egli rispondera' solo del reato di occupazione di lavoratore irregolare. Invece se la sua condotta e' connotata dal dolo specifico, allora il datore di lavoro dovra' rispondere al ben piu' grave reato di favoreggiamento.

CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO

Infine, il delitto in esame si consuma nel momento in cui il datore di lavoro inizia materialmente ad avvalersi del lavoratore straniero irregolare.

IN CONCLUSIONE

Tale figura si inserisce nel quadro dei provvedimenti urgenti finalizzati a contrastare l'illegalita' derivante dal permanere sul territorio nazionale di immigrati clandestini. Con tale fattispecie, il Legislatore intende sanzionare pesantemente chi, a vario titolo, “favorisce” o comunque alimenti la permanenza degli stranieri irregolari sul nostro territorio. Cio' proprio al fine di rispondere ad una esigenza di sicurezza avvertita in questo periodo storico da tutte le fasce della popolazione. Con tale fattispecie criminosa e' ragionevole prevedere una fortissima diminuzione dell'utilizzo di manodopera straniera irregolare. Come specificato, l'elemento centrale di tale illecito si ravvisa nel dolo generico. Proprio detto elemento soggettivo Proprio l'elemento psichico distingue detto delitto da quello, ben piu' grave, di favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero sul territorio dello Stato ex art. 12, comma 5, T.U. Immigrazione.

Avv. Luigi Modaffari

Fonte: La previdenza.it

 


 
 
 
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