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AVVALIMENTO: meno vincoli con il terzo decreto correttivo
05/11/2008

Appalti. Il terzo decreto correttivo amplia i confini dell`«avvalimento»
Il Codice apre le gare alle alleanze di imprese
Meno vincoli a chi si accredita grazie ai requisiti di un garante

Il terzo decreto correttivo al Codice appalti riavvicina la disciplina nazionale dell`avvalimento alle previsioni della normativa comunitaria. Prendendo spunto dai rilievi mossi dalla Commissione europea con la procedura di infrazione, vengono cancellati alcuni vincoli all`utilizzo dell`istituto che erano stabiliti nella versione originaria dell`articolo 49.

La prima modifica elimina il principio secondo cui il concorrente poteva avvalersi di una sola impresa ausiliaria in relazione a ogni singolo requisito di qualificazione o categoria di specializzazione. Di conseguenza - almeno per le forniture e i servizi - il concorrente per colmare il proprio deficit di qualificazione si puo` avvalere di piu` imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Cosi`, ad esempio, al fine di raggiungere un certo importo di fatturato o di prestazioni analoghe l`impresa potra` sommare fatturati o le prestazioni analoghe facenti capo a piu` imprese ausiliarie.

Piu` flessibilita`

Piu` articolata la situazione per i lavori. La nuova formulazione del comma 6 ribadisce che - come regola generale - e` ammesso il ricorso a una sola impresa ausiliaria per ogni categoria di qualificazione richiesta nel bando. Tuttavia, rispetto al passato, questa regola puo` subire delle deroghe. La stazione appaltante, infatti, puo` ammettere il ricorso a piu` imprese ausiliarie in ragione dell`importo dell`appalto o della peculiarita` delle prestazioni. Quindi, in presenza di particolari caratteristiche dell`appalto, puo` essere consentito all`impresa concorrente di avvalersi di piu` imprese ausiliarie anche con riferimento alla medesima categoria di lavorazioni, sommando quindi le relative classifiche di iscrizione.

Questa possibilita` incontra tuttavia un limite: e` previsto il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell`attestazione Soa. Limite peraltro di difficile interpretazione, considerato che nel sistema Soa i singoli requisiti non vengono in rilievo in sede di gara. In ogni caso, per i lavori, l`eliminazione del principio dell`unicita` dell`impresa ausiliaria non e` assoluta, ma dipende da una scelta operata dalla stazione appaltante nella specifica gara.

Meno scelte per le stazioni

La seconda modifica consiste nell`eliminazione della facolta` per le stazioni appaltanti di imporre il cosiddetto avvalimento parziale. Viene infatti abrogato il comma dell`articolo 4 che consentiva alla stazione appaltante di limitare l`utilizzo dell`istituto, introducendo una clausola del bando che permetteva l`avvalimento solo in termini parziali, o in senso orizzontale (cioe` solo per alcuni requisiti e non per altri) o in senso verticale (ammettendo quindi che l`impresa concorrente potesse solo aggiungere ai propri requisiti - che essa comunque doveva possedere nella misura o percentuale indicata nel bando - i requisiti dell`impresa ausiliaria, nella misura o percentuale residua).

In sostanza, questa disposizione consentiva alla stazione appaltante di obbligare l`impresa concorrente al possesso di un certo livello di qualificazione, impedendo che alla gara potessero partecipare soggetti privi di qualunque requisito.

Questa facolta` della stazione appaltante viene ora eliminata, di conseguenza, i concorrenti potranno liberamente ricorrere, sulla base delle proprie autonome valutazioni, all`avvalimento secondo le modalita` ritenute piu` opportune, e quindi sia in forma parziale che totale.

Roberto Mangani

Il Sole 24 Ore - 03/11/2008

 


 
 
 
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