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sentenze e pareri: CERTIFICATI RICHIESTI IN SEDE DI GARA, ORIGINALI O AUTODICHIARAZIONE?: La Stazione Appaltante nel predisporre gli atti di una gara d'appalto, ha l'onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti.
18/11/2008

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 126 del 23.04.2008
PREC 92/08/L
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'EDIL GEN Appalti e Costruzioni S.r.l. di Napoli – Realizzazione intervento di riqualificazione urbana del quartiere S. Aniello. S.A. Comune di Villaricca.

Nel caso specifico un impresa lamenta l'esclusione da una gara d'appalto per il seguente motivo: 

ha presentato soltanto le dichiarazioni sostitutive al posto dei certificati in originale o in copia conforme”

Tale eccezione appare infondata alla Societa', in quanto quest'ultima dichiara di essersi attenuta all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, cosi' come previsto dal Bando di Gara.


L'autorita' a seguito di richiesta di parere sull'argomento ha specificato che: 

In riferimento a quanto menzionato nel bando di gara, la richiesta della stazione appaltante risulta essere poco chiara, in quanto si prevede il deposito dei certificati su indicati in originale oppure in copia conforme all'originale mediante dichiarazione resa con le modalita' previste dal DPR 445/2000….


Per la definizione del caso di specie, occorre sottolineare che, la P.A. nel predisporre gli atti di una gara d'appalto,

 ha l'onere di indicare con estrema chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, 

onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le imprese stesse, cui si correla l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti; pertanto, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l'ammissione alla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso piu' favorevole all'ammissione degli aspiranti, corrispondendo all'interesse pubblico di assicurare un ambito piu' vasto di valutazioni, e quindi, un'aggiudicazione alle condizioni migliori possibili (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V N. 5676/2003).

Pertanto, tra piu' possibili interpretazioni della lex specialis, e' da preferire quella che consente la massima partecipazione alla gara.

Tale principio, nello specifico, si concretizza nell'accettare, secondo quanto previsto dall'art. 38 co 2 del d. Lgs. 163/2006, il possesso dei requisiti e delle eventuali condanne penali, mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' con il D.P.R. 445/2000.

Fondandosi su tale assunto normativo, infatti, l'Autorita', con precedenti espressioni di parere rese per la soluzione di analoghe fattispecie, ha censurato le condotte amministrative dirette ad eludere la necessita' di assicurare la massima partecipazione alla gara.

Volendo, inoltre, confermare una richiesta specifica della stazione appaltante, peraltro poco chiara e comunque non comminata con espressa e specifica sanzione di esclusione “e' illegittima l'esclusione (..) se, in sede di verificazione della documentazione, rinvenendosi difformita', in forza di una riconoscibile omissione di documentazione, la stazione appaltante non abbia preventivamente richiesto chiarimenti all'impresa interessata” (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 7758/2004).

Pertanto, prima di giungere a comminare un provvedimento di esclusione, l'Amministrazione ha l'onere di sollecitare i partecipanti a fornire chiarimenti, precisazioni e/o integrazione a quanto prodotto nelle rispettive offerte.

Visiona il parere integrale, Clicca qui

 


 
 
 
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