Diffusa dal Ministero del Lavoro una nuova circolare (30/2008) esplicativa,
sulle modalita' operative per la sospensione dell'attivita', prevista dall'art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e gia' oggetto della
direttiva del 18 settembre u.s.
La direttiva del 18 settembre in merito alle microimprese recita quanto
segue:
Quanto alla sospensione della attivita' d'impresa, peraltro, sembra opportuno un richiamo
sulla opportunita' di adottare tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di
inottemperanza con la pena dell'arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare
intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le microimprese.
In questa prospettiva la discrezionalita' dell'ispettore nella adozione del
provvedimento dovra' limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di
legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione
della salute e sicurezza dei lavoratori.
Nella circolare in oggetto viene precisato quanto segue:
La sospensione dovra' essere adottata qualora gli ispettori riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
o in caso di violazione in materia dei diritti dei lavoratori e in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
L'efficacia del provvedimento sospensivo decorrera' dalle ore 12 del giorno successivo a quello della visita, salvo che per motivi urgenti tipo un pericolo imminente, ma in ogni caso la circolare chiarisce che, in edilizia, non potra' essere consentito agli operai in nero di continuare a lavorare.
Per la revoca della sospensione, sara' necessario oltre a regolarizzare i lavoratori in nero anche pagare la relativa ammenda.
Aedilweb
|