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NUOVO REGOLAMENTO SUL CODICE DEI CONTRATTI. Continua la “telenovela” : Il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici ha espresso parere sullo schema del regolamento.
20/01/2009

Nella seduta del 19 Dicembre 2008 il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, con il parere n. 159, si e' pronunciato in merito allo schema di regolamento del nuovo codice dei contratti pubblici ( D.Lgs 163/06).

Il Provvedimento: "Regolamento Di Esecuzione E Attuazione Del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, N. 163, Recante Codice Dei Contratti Pubblici Relativi A Lavori, Servizi E Forniture." era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, successivamente era stato firmato, in tempi abbastanza rapidi, dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008) per essere poi trasmesso alla Corte dei Conti per il necessario visto di legittimita'.

Dopo di che', e' cambiato il Governo e non se ne e' saputo piu' niente, ogni tanto notizie di “corridoio lo davano prossimo alla pubblicazione, pero': Niente. 

A maggio 2008, si e' saputo che la corte dei conti non aveva dato il visto per la pubblicazione. 

Quindi e' stato riscritto e trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' pronunciato in data 19 dicembre.
Per visionare il testo esaminato cliccare qui (file pdf 1,5 mb)

Il testo sara' adesso trasmesso al Consiglio di stato, prima della approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri e della registrazione da parte della Corte dei conti.

Quali sono le considerazioni a seguito di quest'ultimo parere?

-- affidare al responsabile del procedimento il compito di elaborare il documento sulla valutazione dei rischi al fine di coordinare la normativa degli appalti con quella della sicurezza.

-- rivedere il sistema di qualificazione per le categorie impiantistiche, in quanto lo schema di regolamento prevede un sistema piu' selettivo rispetto alla qualificazione SOA.

-- eliminare la norma (all'art. 62 dello schema) che stabilisce che le imprese che intendono associarsi o consorziarsi possono usufruire del beneficio dell'incremento del 20% soltanto se possiedono un requisito minimo pari al 20% dell'importo a base d'asta perche' essa "crea una disparita' con le imprese che si presentano da sole e penalizza le unita' produttive minori".

-- ripristinare il sistema di valutazione delle offerte, cosiddetto del "confronto a coppie".

-- inserire nel regolamento del Codice le residuali disposizioni del Capitolato generale sugli appalti non ancora recepite nello schema di regolamento;

-- evitare l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione, e di fare riferimento alla sola manutenzione ordinaria o comunque di escludere almeno gli interventi di rinnovo o sostituzione delle strutture delle opere. 

-- diversificare e meglio specificare le responsabilita' tra il validatore del progetto e il progettista stesso in quanto non vengono ritenute chiare.

Ricordiamo qui di seguito quali erano le principali novita' del primo schema di regolamento.

-- PROCEDURE TELEMATICHE NEGLI AFFIDAMENTI, che consentono di partecipare alla gara davanti ad un computer. 

-- ‘DIALOGO COMPETITIVO', una procedura utilizzabile nelle opere particolarmente complesse, che consente alla stazione appaltante di acquisire il ‘know how' di imprese specializzate attraverso un confronto articolato e trasparente. 

-- RIDIMENSIONATO DEL REQUISITO DELLA CIFRA D'AFFARI IN LAVORI, per le attestatazioni soa. 

-- CESSIONE RAMI D'AZIENDA. divieto di attestazione SOA per cinque anni.

-- PIANI DI SICUREZZA: obbligo di verifica dei Piani di sicurezza, prima di ogni gara, da parte di strutture tecniche accreditate.

-- INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE. Nel caso di inadempienze contributive e retributive dell'impresa ogni stazione appaltante provvede a versare contributi e stipendi ai lavoratori, rivalendosi sulle somme spettanti all'appaltatore.

-- DURC: Obbligo di trasmissione alle stazioni appaltanti in tutte le fasi dell'appalto:

-- ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLE SOA. Le stesse non potranno ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

-- MAGGIORE FLESSIBILITÀ PER I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI PROGETTISTI, che tra l'altro potranno utilizzare anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.

-- AGEVOLAZIONI PER I CONSORZI, che usufruiranno di agevolazioni tariffarie per la qualificazione. 

-- UNA NUOVA CATEGORIA specialistica in merito alla qualificazione SOA e di due nuove classifiche. 

-- DISCIPLINA DEL ‘PERFORMANCE BOND', la garanzia globale di esecuzione, obbligatoria per le opere di maggiore importo. 

-- L'INTRODUZIONE DELLA FINANZA DI PROGETTO in adattamento della disciplina per i lavori, che consentira' agli operatori privati di proporre all'amministrazione progetti per servizi in grado di autofinanziarsi, di interesse pubblico ma a costo zero per l'amministrazione.

Per visionare il testo esaminato cliccare qui (file pdf 1,5 mb)

 


 
 
 
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