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I PROVVEDIMENTI IMMOBILIARI DEL DECRETO ANTI-CRISI. Per Ambiente, Appalti, Bollette, Calamita' naturali, Detrazioni, risparmio energetico, Energia, Fisco immobiliare, Grandi Opere, Locazioni, Mutui ecc.
27/01/2009

A cura di Ufficio Studi Confappi-Federamministratori sulla base di analisi de Il Sole 24 ore

Ambiente, 
Appalti, 
Bollette, 
Calamita' naturali, 
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Energia, 
Fisco immobiliare, 
Grandi Opere, 
Locazioni, 
Mutui 
Urbanistica


Ambiente

Scavi esclusi dai rifiuti (articolo 20).

Modifiche agli articoli 185 e 186 del cosiddetto codice ambientale (Dlgs 52/2006) per escludere dal novero dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato.



Appalti

Destinazione 2% importo base gara (articolo 18, comma 4-sexies) 

A decorrere dal 1° gennaio 2009, che la percentuale prevista dal codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro (articolo 92, comma 5, del Dlgs 163/2006, e' destinata nella sola quota dello 0,5% (e non piu' interamente) al responsabile del procedimento e agli soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, mentre la restante parte dell'1,5% e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata a un fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, compresa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Fattura elettronica per enti appaltanti (articolo 16-bis).

Modifiche alla legge finanziaria 2008, finalizzate a introdurre l'obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con l'amministrazione statale e con gli enti pubblici, stabilendo che il decreto attuativo sia adottato in conformita' agli standard del Sistema pubblico di connettivita' e definisca anche le regole tecniche atte a garantire l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica per ogni fine di legge. Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche mediante strumenti informatici, il Durc (documento unico di regolarita' contributiva) rilasciato dagli istituti o enti abilitati.

Pubbliche amministrazioni e attivita' svolte tramite strutture societarie (articolo 18, commi 4-septies e 4-octies). 

Limiti all'attivita' che le amministrazioni pubbliche possono svolgere tramite di strutture societarie. La modifica esclude dai limiti le societa' che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro, nonche' delle "amministrazioni aggiudicatrici" individuate dall'articolo 3, comma 25, del codice degli appalti pubblici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti).

Danni in contenzioso appalti (articolo 20).

Modifiche in tema di disciplina speciale dell'accesso agli atti ed al contenzioso amministrativo, prevedendo: che il termine di 30 giorni per la impugnativa dei provvedimenti adottati in base alla disciplina recata dall'articolo medesimo possa decorrere, oltre che dalla comunicazione del provvedimento, come gia' previsto, anche dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita, dello stesso; che l'ammontare del danno da risarcire non possa eccedere il "decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite" dal concorrente, se aggiudicatario, in luogo della "misura di utile effettivo" che il ricorrente avrebbe conseguito se fosse risultato aggiudicatario – come previsto dalla formulazione originaria del comma. Viene escluso per i contratti stipulati secondo le procedure introdotte dall'articolo, il decorso del periodo minimo di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai controinteressati. 

Piano decennale delle infrastrutture strategiche (articolo 20)

Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti predisporra' forme di collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (Bei) per il finanziamento, da parte della stessa banca, delle opere infrastrutturali identificate: nel piano decennale delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera Cipe n. 121/2001; nella direttiva 2004/54/CE (relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), recepita a livello nazionale dal Dlgs 264/2006; nella parte II, titolo III, capo IV, del Dlgs 163/2006. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunichera' annualmente alla Bei una lista di progetti finanziabili dalla banca stessa, selezionati tra quelli individuati dal programma infrastrutturale allegato al documento di programmazione economico-finanziaria.

Regioni ed enti locali, esigibilita' del credito (articolo 9). 

Per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facolta' di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilita' interno, l'esigibilita' del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a societa' finanziarie del credito medesimo, previo decreto del ministro dell'Economia da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La cessione e' valida anche qualora il contratto di fornitura o di servizio con la pubblica amministrazione abbia escluso la cedibilita' del credito.



Bollette

Blocco tariffe ma non per acqua, luce e gas (articolo 3)

La sospensione dell'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato a effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, non si applica, oltre che al servizio idrico gia' previsto dalla norma, ai settori dell'energia elettrica e del gas. Modiche al blocco di alcune tipologie di diritti e tariffe, facendo salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.

Bonus elettrico esteso a disabili

Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono riconosciute anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessita' di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali. Destinatarie delle agevolazioni tariffarie delle utenze di energia elettrica e del gas sono le famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro. Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell'anno 2009, alle finalita' originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).



Burocrazia quotidiana

Cittadini e casella elettronica certificata per P.A. (articolo 16-bis). 

Introdotto l'articolo 16-bis con "Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese". Lo scopo dell'articolo e' quello di promuovere ulteriormente l'utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche. Con decreto del ministro della Pubblica amministrazione e dell'innovazione e del ministro dell'Interno, vengano dettate nuove modalita' per l'effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile delle persone (nascite, morti, matrimoni). Un Dpcm, d'intesa con la Conferenza unificata, definira' le modalita' per assegnare, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata, da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta ordinaria. Per la copertura degli oneri si utilizzano le risorse assegnate al "progetto Fondo di garanzia per le Pmi" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi.



Calamita' naturali

Calamita' naturali a Campobasso e Foggia (articolo 6, commi 4-bis e 4-ter). 

Vengono estese alcune disposizioni del Dl 162/2008 per i territori di Umbria e Marche colpiti da calamita' naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, con lo scopo di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti. In particolare, si estende la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonche' la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l'ambito soggettivo di applicazione di tali benefici. Con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno determinano le modalita' di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009. Previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze. Autorizzata per lo scopo la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, 32 milioni per l'anno 2010 e 7 milioni per l'anno 2011 e di 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, che viene iscritta in un apposito fondo presso il ministero dell'Economia e delle Finanze. La copertura finanziaria dell'onere e' posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui dotazione viene ridotta di 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l'anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019.



Detrazioni risparmio energetico

Detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 29, comma 6). 

Novita' per le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006). Viene soppressa la limitazione all'utilizzo del credito di imposta nel 2008, prevedendo che, per i periodi imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, secondo i termini e le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. Il provvedimento puo' stabilire che la trasmissione avvenga esclusivamente per via informatica, anche mediante i soggetti abilitati, e stabilisce i termini e le modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati trasmessi dai contribuenti in possesso dell'Enea. Emanazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un decreto di natura non regolamentare di modifica del decreto 19 febbraio 2007 al fine di snellire le procedure e di ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione d'imposta lorda deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo.



Energia

Adeguamento formazione dei prezzi (articolo 3).

Disposizioni relative alla disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non piu' di tre macro-zone: per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applichera' solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento e' caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonche' dall'integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento. La suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non piu' di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, sentito il concessionario dei servizi.



Fisco immobiliare

Onlus: volture catastali a tariffa fissa (articolo 30).

Previsto in favore delle Onlus l'assoggettamento delle volture catastali inerenti gli immobili a imposta catastale in misura fissa (pari a 168 euro). L'onere di attuazione dell'agevolazione, che si applica sino al 31 dicembre 2009, e' quantificato in 3 milioni di euro ed e' coperto mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alle legge finanziaria per il 2009.

Immobili ammortizzabili(articolo 15)

Modifica i commi 20 e 21, per ridurre la misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 10 al 7% per gli immobili ammortizzabili e dal 7 al 4% per gli immobili non ammortizzabili e per prorogare dal terzo al quinto esercizio successivo il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori affrancati e ampliare l'arco temporale (dal quarto anno successivo al sesto anno successivo) entro il quale non puo' essere effettuata la cessione o assegnazione del bene rivalutato ai fini del riconoscimento fiscale dell'affrancamento del maggior valore.



Grandi Opere

Expo' 2015 (articolo 11). 

Autorizzato il rilascio di garanzie, nel limite di 13 milioni di euro per il 2009, per gli impegni assunti dalle federazioni nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo' 2015. Ridotta da 50 a 37 milioni di euro la somma stanziata in favore della societa' Equitalia Spa.

Ferrovie e trasporto locale (articolo 25). 

Una quota delle risorse autorizzate per garantire l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, pari a complessivi 480 milioni di euro, dovra' essere riservata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile. La quota verra' definita con il decreto gia' prevosto per individuare la destinazione delle risorse in relazione ai contratti di servizio.

Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti (articolo 4, commi da 3-bis a 3-quater). 

Le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti, istituito dall'articolo 1, comma 1328, della legge finanziaria 2007, sono destinate a finalita' di valorizzazione e miglioramento della qualita' del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco: attuazione dei "patti per il soccorso pubblico", stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo, nella misura del 40% delle risorse; istituzione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno, nella misura del 60% delle risorse. Le modalita' di utilizzo delle risorse saranno definite nell'ambito dei procedimenti negoziali relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono oggetto di nuova destinazione le risorse complessive del Fondo per il servizio antincendi negli aeroporti e non solo quelle del biennio 2006-2007.

Infrastrutture per le fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (articolo 18, comma 4-ter). 

Autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova. All'onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture.

Due milioni di euro per struttura tecnica delle infrastrutture (articolo 20). 

Al fine della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture strategiche (comma 10), stanziato un milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163 comma 3, lettera a), del Dlgs 163/2006.

Energia e telecomunicazioni privilegiate (articolo 20). 

Il decreto del Presidente del Consiglio per l'individuazione degli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per l'occupazione con particolare riferimento agli interventi programmati nel Quadro Strategico Nazionale, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni, sara' emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico. Per gli interventi di competenza regionale si puo' provvedere oltre che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche con decreto dei presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il commissario straordinario delegato, nei propri poteri di proposizione al ministro competente o al Presidente della regione di revoca dell'assegnazione delle risorse, in caso di impossibilita' di realizzare in tutto o in parte l'investimento previsto, potra' rivolgersi anche ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, che ai sensi del Dl 112/2008, si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Veneto e su proposta del ministro dell'Ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.



Lavoratori domestici

Comunicazioni Inps datori lavoro (art. 16-bis)

Modalita' semplificate per i datori di lavoro domestico per gli obblighi di comunicazione all'Inps relativi all'assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. L'Inps trasmette in via informatica ai Servizi competenti, al ministero del Lavoro, all'Inail e alla Prefettura le comunicazioni semplificate, utilizzando il Sistema pubblico di connettivita'.



Locazioni

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 2, comma 5-ter). 

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l'anno 2009. Viene conseguentemente ridotta da 50 a 30 milioni di euro la somma stanziata per Equitalia Spa.



Mutui

Inosservanza delle disposizioni sulla portabilita' dei mutui (articolo 2, commi 5-quater e 5-sexies).

È stata estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico Bancario (Dlgs 385/1993) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilita' dei mutui. L'ammontare delle sanzioni e' destinato a incrementare il Fondo di solidarieta' per la sospensione delle rate delle famiglie in difficolta', istituito dalla legge finanziaria 2008 e il cui regolamento attuativo deve essere emanato, con decreto Economia e Finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi. 

Italia Lavoro, riduzione stanziamenti (articolo 19). 

Ridotto da 14 a 13 milione di euro la somma stanziata in favore della societa' Italia Lavoro Spa, quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Il milione finanzia la concessione di un contributo di un milione di euro per il 2009, in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, a carico del Fondo per l'occupazione. 

Mutui prima casa (articolo 2). 

Tra le modifiche non si applicano gli onorari notarili, bensi' il solo rimborso delle spese, agli atti di consenso alle surrogazioni relative a determinate tipologie di mutui (per acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione principale) contratti dai soggetti per cui e' prevista la rinegoziazione obbligatoria. Per le operazioni di portabilita' disciplinate dall'articolo 8 del Dl 7/2007 non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti. Le modalita' di calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonche' dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento. Resta ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalita' di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato. Agli operatori spetta un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato: viene demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalita' tecniche per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali. Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilita' di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonche' dell'obbligo di osservare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicita' e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonche' su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono pari a 350 milioni di euro per il 2009, come previsto dalla relazione tecnica.



Urbanistica

Detassazione di microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (articolo 23). 

Le proposte avanzate da parte di gruppi di cittadini organizzati per la realizzazione di opere di interesse locale devono essere formulate nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. Rispetto al meccanismi di approvazione della proposta per la realizzazione di opere di interesse locale da parte di gruppi di cittadini organizzati, si prevede che l'istanza si intenda respinta decorsi due mesi dalla sua presentazione, anziche' approvata come previsto nel testo in vigore. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con delibera motivata, disporre l'approvazione delle proposte formulate dai cittadini, regolandone le fasi del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

Limiti acustici infrastrutture strategiche(articolo 20)

Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche, approvati precedentemente all'entrata in vigore del Dpr 142/2004 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): si applicano i limiti acustici previsti dall'allegato 1 del citato decreto; non si applica l'art. 11, comma 2, del medesimo decreto, che fa salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora piu' restrittive dei limiti previsti dall'allegato 1, antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso. 

Opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici (articolo 20)

Viene riformulato il comma 4 dell'articolo 3 del Dpr 383/1994 relativo alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ridisciplinando le modalita' di conclusione della conferenza di servizi volta all'approvazione dei progetti delle opere. Non viene piu' richiesta l'unanimita' della decisione, ma e' sufficiente che vi sia l'intesa tra l'amministrazione procedente e la regione interessata e non vi sia il dissenso espresso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita'. 

Risarcimento danni sentenze Tar e Consiglio di Stato (art. 20)

Modifiche alla disciplina speciale per il contenzioso amministrativo: qualora in esito al giudizio risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave, si applichi l'articolo 96 del codice di procedura civile, vale a dire la condanna della parte non solo alle spese, ma anche al risarcimento del danno.


Fonte: Confappi

 


 
 
 
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