Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 150 del 14.05.2008 - PREC130/08/L
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla Fontana Costruzioni s.p.a. – gare
nn. 58/2007; 60/2007: 82/2007; 84/2007. S.A. Provincia di Napoli
Considerato in fatto
In data 12 febbraio 2008 sono pervenute le istanze di parere indicate in oggetto,
con le quali l'impresa Fontana Costruzioni s.p.a., in possesso di attestazione di qualificazione nella categoria
OG11, lamenta di non esser stata ammessa a partecipare alle procedure di gara in oggetto, per le quali la S.A. – Provincia di Napoli -
aveva individuato le categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 richieste, di volta in volta, dai citati bandi di gara.
A parere dell'impresa istante, il possesso dell'attestazione nella categoria OG11, ha natura assorbente rispetto alle categorie di opere specializzate richieste, in quanto queste ultime per tipologia di attivita' cui fanno riferimento devono ritenersi comprese in quella generale OG11. Tale principio, ribadisce l'istante, e' stato avvalorato dalla determinazione n.8/2002 e dalla deliberazione n.83/2004 dell'Autorita' ed ha trovato conferma in giurisprudenza.
In sede di istruttoria procedimentale la Stazione Appaltante, ha rappresentato di aver chiarito all'impresa istante, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, che, in ragione delle peculiarita' tecniche dei lavori da effettuare, ha richiesto per la partecipazione alle gare le categorie specialistiche, non ammettendo a partecipare alle stesse, imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11. A detta della stessa stazione appaltante i lavori consistono nella realizzazioni di singoli impianti e non un coordinato di impianti, e , pertanto necessitano imprese dotate di una particolare specializzazione e professionalita' con attestazione di qualificazione alla esecuzione di opere specializzate.
Ritenuto in diritto
L'Autorita' con determinazione n.8/2002 e con
parere n.
122/2007, ha chiarito che il principio dell'assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate trova applicazione esclusivamente in riferimento alla OG11, nel senso che,
ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 e' consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria
OG11. Cio' in quanto detta categoria generale e' in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale (TAR Brescia 26 ottobre 2006 n.1349).
Come chiarito nel citato parere n.
122/2007, la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali, trova applicazione nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario, come nel caso di specie.
Per quanto sopra riportato, l'impresa Fontana Costruzioni s.p.a., in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica IV, puo' partecipare agli appalti in esame.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che laddove la disciplina di gara non rechi alcuna clausola in contrario,
la qualificazione nella categoria OG11 assorbe quella per le categorie di opere speciali OS3, OS30, OS28 previste nel bando.
I Consiglieri Relatori Il Presidente
Alessandro Botto Luigi Giampaolino
Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21.05.2008
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