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DVR - DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, SCADONO IL 16 MAGGIO 2009 I TERMINI PER : L'obbligo di comunicazione all'INAIl degli infortuni, il divieto delle visite mediche preassuntive, obbligo di inserire la data certa del DVR e l'obbligo di prese
07/05/2009

DVR - DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, Non essendo stato ancora pubblicato nessun Decreto Correttivo al Testo Unico, restano attualmente in vigore le scadenze prefissate dal decreto "mille proroghe", che sarebbero: 

-- obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni,

-- obbligo di comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza,

-- divieto delle visite mediche preassuntive,

-- valutazione dello stress e

-- data certa nel DVR.



Pubblicato il 31 dicembre 2008 (GU n. 304) il Decreto "MILLEPROROGHE"
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Tra queste, all'art. 32 troviamo le proroghe per quanto riguarda il D.Lgs 81/08

L'articolo recita quanto segue:

Art. 32 D.L. 207/08
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e
41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16
maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,
del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello
stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio
2009.

ANALIZZIAMO IL TUTTO

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r) articolo 18, comma 1, lettera r):

Il datore di lavoro deve:
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

e 41, comma 3, lettera a), art. 41, comma 3, lettera a),:

3. Le visite mediche ... non possono essere effettuate: a) in fase preassuntiva;

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, articolo 306, comma 2

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, articolo 28, commi 1 e 2,

Art.28
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: ...omississ

e' prorogato al 16 maggio
2009.

 


 
 
 
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