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BONUS DEL 55%. LE REGOLE PER LE IMPRESE. L`accesso alla detrazione per il risparmio energetico. Vincoli piu` restrittivi per il 55% alle imprese.
04/06/2009

La detrazione del 55% a fronte delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico spetta anche ai titolari di reddito d`impresa, ma rispetto alle persone fisiche non imprenditrici sono diverse le modalita` per conseguire l`agevolazione. 

Le differenze 

Le imprese non devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, come invece devono fare i privati; il pagamento non assume peraltro, per le imprese, rilevanza ai fini della detrazione, in quanto diviene rilevante per i beni mobili acquistati al momento della consegna, mentre per i servizi commissionati vale il momento di ultimazione della prestazione. In sostanza, le imprese determinano la detrazione del 55% in base al principio di competenza e non a quello di cassa (cosi` come precisato dall`agenzia delle Entrate, nella circolare 36/E del 31 maggio 2007). 

Per le societa` di capitali la detrazione del 55% viene portata in diminuzione delle imposte dell`esercizio. Questa agevolazione, infatti, non rappresenta un credito d`imposta ma una detrazione; ne consegue che essa non genera un provento, ma semplicemente un minore onere fiscale, che la societa` portera` direttamente in diminuzione nella voce E22 del conto economico. Tenuto conto che la detrazione per le spese sostenute nel 2008 puo` essere ripartita in numero di quote annuali comprese tra tre e dieci, si ritiene che le medesime vadano indicate sempre in diminuzione della voce imposte in questo esercizio, con accredito delle due quote di pertinenza 2009 e 2010 alla voce imposte anticipate (C.II.4-ter dell`attivo dello stato patrimoniale). 

Le risoluzioni dubbie 

Con riferimento alle imprese, occorre segnalare le risoluzioni 303/E e 340/E del 2008. Con la prima, l`Agenzia ha negato l`agevolazione alle societa` che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica sui «beni merce»; con il secondo, risposta negativa e` stata fornita nel caso dei lavori eseguiti su immobili destinati alla locazione abitativa. Secondo l`Agenzia, pertanto, l`agevolazione sarebbe applicabile solo sugli interventi che riguardano gli immobili strumentali. 

Tuttavia nella norma non si ravvisa alcuna limitazione, se non che l`edificio deve essere esistente; peraltro, essendo tardiva rispetto ai lavori svolti nel 2007, la ``stretta`` ha sicuramente colto in contropiede numerose imprese, con l`effetto di divenire potenziale materia di contenzioso. Va osservato che l`agevolazione spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione (abitativa o meno) dell`immobile, essendo possibile anche per gli immobili rurali (circolare 36/E del 2007). 

Interventi agevolabili 

Ricordiamo che risultano agevolabili i seguenti interventi: riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono una riduzione del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (detrazione massima a 100mila curo); su strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di legge (con limite a 60mila curo); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (con limite a 60mila curo); sostituzione ``qualificata`` di impianti di climatizzazione invernale (con limite a 30mila euro). 

I limiti 

E` importante rammentare che solo il primo limite si riferisce all`edificio nel suo complesso, mentre gli altri fanno riferimento alla singola unita` immobiliare, per cui, all`interno del medesimo stabile, vi possono essere piu` interventi agevolabili. Cosi`, ad esempio, se una societa` possiede le sei unita` immobiliari di un intero edificio, puo` assicurarsi la detrazione fino a 100mila euro se l`intervento rientra nella prima categoria, nonche` la detrazione fino a 360mila (ossia 60mila per ogni unita`) se procede al rifacimento integrale degli infissi. 

Per quest`ultimo intervento, peraltro, non e` richiesto l`attestato di qualificazione/certificazione energetica dell`edificio (articolo 1, comma 24, della Finanziaria per il 2008).



Giorgio Gavelli - Gian Paolo Tosoni 



Fonte: Il Sole 24 Ore

 


 
 
 
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