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sentenze e pareri: LAVORI IN AUTOSTRADA. Per motivi di sicurezza l'Ente appaltante puo' chiedere requisiti maggiori rispetto a quelli previsti dalla legge alle imprese partecipanti.
04/06/2009

Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Parere n. 58 del 07.05.2009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla Preve Costruzioni S.p.A. – servizio di manutenzione corpo autostradale. Base d'asta: Lotto 1: Euro 337.500,00; Lotto 2: Euro 407.500,00; Lotto 3: 422.500,00. S.A.:Autostrada Torino Savona S.p.A.

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Con il presente parere, l'authority ribadisce che:
la stazione appaltante puo' fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purche' essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonche' lesivi della concorrenza

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Parere:

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 aprile 2008 e' pervenuta istanza di parere presentata dalla Preve Costruzioni S.p.A., la quale censura il requisito di capacita' tecnica previsto nella documentazione della gara in oggetto, laddove richiede alle ditte concorrenti di aver eseguito negli ultimi tre anni “un servizio analogo (servizio di punta) di importo non inferiore al 100% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si intende partecipare: ovvero, in alternativa, di due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta del lotto a cui si intende partecipare; ovvero in alternativa di tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta del lotto cui si intende partecipare. Si precisa che per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in ambito autostradale. Cio' per ragioni di sicurezza della circolazione e degli operatori in presenza di traffico autostradale.” Secondo quanto rappresentato dalla Preve Costruzioni S.p.A. l'Autostrada Torino Savona non indice gara d'appalto per i servizi di manutenzione per le tratte di pertinenza P.M. di Carmagnola, Mondovi' ed Altare, ma affida direttamente tali lavori. Pertanto, le uniche imprese che possono soddisfare i requisiti richiesti nel bando di gara sarebbero quelle alle quali sono stati affidati tali lavori negli ultimi tre anni, con la conseguente esclusione di altre imprese dalla possibilita' di partecipare alla gara.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, l'Autostrada Torino Savona S.p.A. (ATS) ha rilevato che ragioni di carattere tecnico, che attengono principalmente ad essenziali motivi di sicurezza della circolazione stradale, hanno imposto la richiesta di una specifica esperienza alle imprese chiamate a gestire il servizio in oggetto. Il requisito, inoltre secondo la stazione appaltante e' ragionevole e proporzionato, essendo stato previsto un importo minimo di servizi, nel triennio, pari al 100% dell'importo contrattuale posto a base d'asta, che e' riferito ad un solo anno di durata del contratto, con la possibilita' di sommare, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta, oppure tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta. Inoltre viene osservato come la limitazione alla concorrenza non sembri eccessiva, anche in considerazione del valore economico ridotto di tre lotti posti a base d'asta. Per quanto concerne il profilo tecnico ATS ha osservato come il servizio di manutenzione di una infrastruttura autostradale presenti peculiarita' proprie. Infatti si tratta di un servizio frammentario, che richiede tempi di intervento ridottissimi, e che deve essere svolto talora in condizioni assai difficili. Infine la stazione appaltante ha evidenziato come l'attivita' di manutenzione dell'infrastruttura autostradale interessi in Italia una ventina di societa' concessionarie, per oltre 6.000 chilometri di rete. Pertanto esisterebbero, solo in Italia, decine di imprese che posseggono il requisito richiesto dal bando e dal disciplinare di gara. 

Ritenuto in diritto 

E' stato piu' volte da questa Autorita' evidenziato, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, che la stazione appaltante puo' fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione, anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, purche' essi non siano manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonche' lesivi della concorrenza (cfr. per tutti Parere dell'Autorita' 19 giugno 2008 n. 188). 

Nel caso di specie l'Autostrada Torino Savona S.p.A. ha ritenuto di richiedere, a causa di una serie di specificita' e complessita' che caratterizzano il servizio in oggetto, requisiti piu' restrittivi e rigorosi di quelli previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Tali ulteriori requisiti, tuttavia, che, come descritto in narrativa, sono rappresentati dai cd. “servizi di punta”, non sembrano porsi in violazione con i principi di proporzionalita' e ragionevolezza.

In particolare non e' richiesto dalla documentazione di gara che detti servizi di punta debbono necessariamente essere identici a quelli da affidare. La precisazione operata nella documentazione di gara in accordo alla quale “per servizi analoghi si intendono servizi di manutenzione ordinaria eseguiti in ambito autostradale” permette, infatti, chiaramente di desumere che i servizi richiesti possono essere stati svolti dalle societa' concorrenti lungo tutto il territorio nazionale, presso tutte le autostrade.

Il disciplinare, in sostanza, consegue l'obiettivo di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l'esperienza e la competenza di gestire le complessita' tecniche evidenziate dalla stazione appaltante relativamente a servizi analoghi a quelli complessivamente considerati (si veda in questo senso Cons. di Stato, sez. V, 3 maggio 2006 n. 2464).

L'entita' minima dei servizi, nel triennio, pari al 100% dell'importo contrattuale posto a base d'asta, non sembra essere sproporzionato, dal momento che esso e' riferito ad un solo anno di durata del contratto, con la possibilita' di sommare, in alternativa, due servizi analoghi di importo non inferiore al 120% dell'importo a base d'asta, oppure tre servizi analoghi pari al 150% dell'importo a base d'asta.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la documentazione di gara e' conforme alla normativa vigente di settore.


I Consiglieri Relatori Il Presidente

Andrea Camanzi Luigi Giampaolino

Guido Moutier

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19.05.2

 


 
 
 
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