AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2006
Definizione delle modalita' tecniche e operative di interscambio dati
e cooperazione operativa per l'aggiornamento del catasto nell'ambito
delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell'articolo
2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Capo I
Adempimenti a regime
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
«Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in
particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
Visto lo Statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal
Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a
decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli
articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286,
che ha previsto l'emanazione di un provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, da adottare, sentita l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura AGEA, per definire le modalita' tecniche ed
operative di interscambio dati e cooperazione operativa per
l'aggiornamento del Catasto nell'ambito delle dichiarazioni per i
contributi agricoli;
Sentita l'AGEA che ha espresso il proprio parere favorevole in data
29 dicembre 2006, prot. n. 23589/UM;
Determina:
Art. 1.
Informazioni sulla qualita' delle colture
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le dichiarazioni relative
all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai
soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi
presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini
dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento
(CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 -
devono contenere anche le seguenti informazioni:
a) identificativi catastali delle particelle oggetto di
aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale,
sezione, foglio e particella);
b) coltura dichiarata, ai fini della corresponsione dei
contributi agricoli e coltura catastale dichiarata corrispondente,
per ogni particella o sua porzione; indicazione dell'eventuale
avvicendamento nell'ambito di un ciclo colturale di seminativi ovvero
di colture ortive;
c) indicazione se trattasi di utilizzazione completa della
particella;
d) informazione sulla potenzialita' di irrigazione della
particella;
e) superficie della coltura, per ogni singolo utilizzo
dichiarato, espressa in ettari e are;
f) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e'
un titolare di diritto reale ovvero conduttore del fondo e
corrispondente atto registrato;
g) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale;
qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante
deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti
reali sulla particella.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese dai
soggetti interessati, qualora intervengano variazioni di carattere
colturale, aventi valenza catastale.
3. L'AGEA, sulla base dei contenuti delle dichiarazioni di cui al
comma 1, datate e protocollate, predispone per ogni particella una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai
sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
secondo le specifiche tecniche e i tracciati record condivisi con
l'Agenzia del territorio, con procedure gestionali realizzate
dall'AGEA e certificate dall'Agenzia del territorio. Nel caso di piu'
dichiarazioni per la stessa particella la proposta di aggiornamento
non contiene i dati di protocollazione.
4. L'AGEA, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge
24 novembre 2006, n. 286, provvede a far sottoscrivere al dichiarante
la proposta di aggiornamento, che, in caso di rilascio a uno dei
titolari di diritti reali, ha valore anche di notifica.
5. Le proposte di aggiornamento, di cui al precedente comma 3,
vengono trasmesse attraverso il sistema di interscambio, da AGEA
all'Agenzia del territorio, che provvede all'aggiornamento della
banca dati catastale. Contestualmente l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio, per ciascuna particella per la quale viene proposta la
variazione in banca dati, l'informazione di avvenuta notifica di cui
al comma 4.
Art. 2.
Informazioni relative ai fabbricati
1. A decorrere dall'anno 2007, le dichiarazioni di cui all'art. 1
relative all'uso del suolo, contengono anche una sezione dedicata ai
fabbricati strumentali all'esercizio dell'attivita' agricola,
riportanti le seguenti informazioni:
a) identificativi catastali dei fabbricati ricompresi nelle
particelle oggetto di dichiarazione (provincia, comune
amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella e
subalterno);
b) destinazione d'uso degli immobili di cui al punto a);
c) generalita' del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo) con l'informazione se e'
un titolare di diritto reale, ovvero conduttore del fondo e la sua
qualifica, e se iscritto nel registro delle imprese agricole;
d) generalita' dei soggetti utilizzatori (codice fiscale);
e) dichiarazione di conformita' dell'intestazione catastale;
qualora la ditta catastale non sia corrispondente, il dichiarante
deve fornire le generalita' dei titolari (codice fiscale) di diritti
reali sull'immobile.
2. Il dichiarante, nel caso sia anche uno dei titolari dei diritti
reali sulle particelle oggetto di dichiarazione, e' tenuto a fornire
le informazioni di cui al comma 1 per tutti i fabbricati ivi
presenti. Il dichiarante, nel caso sia solo conduttore, rende le
informazioni limitatamente ai fabbricati in proprio uso.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a
disposizione dell'Agenzia del territorio secondo le modalita'
concordate tra l'AGEA e l'Agenzia stessa.
4. In caso di assenza di fabbricati sulle particelle oggetto di
dichiarazione deve essere rilasciata a cura del dichiarante apposita
attestazione.
5. Le informazioni di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio
2008, devono essere rese dai soggetti interessati, qualora
intervengano variazioni sui fabbricati, aventi valenza catastale.
6. L'AGEA, nell'ambito delle verifiche amministrative da
telerilevamento e da sopralluoghi sul terreno, supporta l'Agenzia del
territorio nell'individuazione dei fabbricati iscritti al catasto
terreni, per i quali siano venuti meno i requisiti oggettivi per il
riconoscimento della ruralita', nonche' quelli che non risultano
dichiarati al catasto, anche attraverso stipula di apposito rapporto
convenzionale.
Capo II
Attivita' transitorie
Art. 3.
Modalita' di interscambio dei dati delle dichiarazioni relative
all'anno 2006
1. L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio, per ogni particella
secondo i tracciati record descritti nell'allegato tecnico, le
seguenti informazioni contenute nelle dichiarazioni rese nell'anno
2006, da parte dei soggetti interessati ai contributi agricoli,
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi
pagatori:
a) il codice fiscale del dichiarante, nel caso di unico
dichiarante;
b) gli identificativi catastali della particella oggetto di
dichiarazione (provincia, comune amministrativo, comune catastale,
sezione, foglio e particella);
c) la coltura dichiarata dai soggetti interessati;
d) la superficie espressa in ettari ed are.
2. L'Agenzia del territorio provvede ad aggiornare la banca dati,
sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 1, secondo
la normativa vigente.
Capo III
Flussi informativi e disposizioni finali
Art. 4.
Flussi informativi e conservazione della documentazione
1. Gli esiti degli aggiornamenti, eseguiti dall'Agenzia del
territorio ai sensi degli articoli 1, comma 5, e 3, comma 2,
attraverso il sistema di interscambio, vengono messi a disposizione
dell'AGEA, compatibilmente con i tempi di adeguamento dei servizi da
parte delle due Agenzie.
2. L'AGEA e il dichiarante sono tenuti a conservare la
documentazione relativa alle proposte di aggiornamento, per un
periodo non inferiore a 5 anni successivi a quello di presentazione.
Art. 5.
Impegni e livelli di servizio
1. Al fine di garantire l'aggiornamento delle banche dati catastali
entro il 31 dicembre dell'anno nel quale le dichiarazioni di cui
all'art. 1 vengono presentate, le due Agenzie stabiliscono un piano
di attuazione indicativo dei reciproci impegni nell'ambito
dell'allegato capitolato tecnico.
2. L'Agenzia del territorio mantiene ogni competenza in tema di
attribuzione dei redditi e in relazione alla gestione di eventuali
istanze di autotutela o di contenzioso tributario.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 dicembre 2006
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
Allegato tecnico
MODALITA' TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DI
VARIAZIONE COLTURALE E DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI FABBRICATI
FORNITE DA AGEA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO
www.agenziaterritorio.gov.it
----> vedere allegato da pag. 35 a pag. 37 della G.U. in formato
zip/pdf
2. Dichiarazioni di variazione colturale presentate dal 1° gennaio
2007.
I dati relativi alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni con legge 24 novembre 2006, n. 286, dai soggetti
interessati, vengono messi a disposizione, a partire dall'anno 2007,
dall' AGEA all'Agenzia del territorio attraverso una fornitura di
documenti informatici DOCTE.
2.1 Identificazione catastale.
L'identificazione delle particelle deve essere pienamente
coerente con le informazioni riportate nella visura catastale. In
ogni caso si riportano di seguito le regole di identificazione in
catasto.
Le particelle di catasto terreni devono essere identificate con i
seguenti elementi:
- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
dei terreni agricoli sono cosi' rappresentati:
- tipo di catasto = T;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4
caratteri per il denominatore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzato a 0;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
2.2 Proposte di aggiornamento.
L'AGEA predispone le proposte di variazione colturale della banca
dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese
dai soggetti interessati, utilizzando una procedura dalla stessa
realizzata e certificata dalla Agenzia del territorio, sulla base
delle specifiche tecniche e i tracciati record condivisi, forniti
entro il 29 dicembre 2006.
L'Agenzia del territorio, entro la suddetta data, mette a
disposizione la tabella di correlazione tra le specie vegetali che
possono essere indicate nella dichiarazione con la relativa qualita'
catastale ed i criteri per l'attribuzione del Reddito Dominicale ed
Agrario.
L'AGEA riceve, dai soggetti interessati, le dichiarazioni ed
effettua per ogni singola particella le necessarie attivita' di
controllo e di congruenza ai fini dell'erogazione del contributo,
nonche' di allineamento alla situazione catastale risultante in atti.
Ciascuna proposta di variazione colturale deve essere relativa ad
una singola particella e ne contiene la completa rappresentazione di
tutte le porzioni dichiarate come utilizzate, anche se appartenenti a
dichiarazioni diverse.
La qualita' di coltura e' quella catastale indicata
dall'interessato nella dichiarazione. Al riguardo l'Agenzia del
territorio rende disponibile una tabella di corrispondenza tra gli
utilizzi dichiarati e le qualita' catastali, integrata nelle
procedure informatiche di AGEA, di ausilio al dichiarante nella
indicazione della qualita' di coltura catastale.
L'AGEA predispone le proposte di variazione solo se le colture
dichiarate comportino, per singola particella o porzione di essa, una
variazione della qualita' colturale iscritta in catasto.
Inoltre, qualora il soggetto interessato dichiari una superficie
inferiore o superiore a quella catastale, la procedura, in
automatico, tiene conto delle seguenti regole:
- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di
quella catastale, se il rapporto tra la prima e la seconda supera il
95%;
- la superficie dichiarata viene considerata pari all'intero di
quella catastale qualora questa ecceda al massimo di un'ara la
superficie catastale;
- se su un'unica particella vengono dichiarate diverse qualita'
colturali per una superficie totale il cui rapporto con l'intero
della particella supera il 95%, le singole porzioni vengono
incrementate percentualmente in modo da coprire tutta l'estensione
della superficie catastale;
- se i rapporti riportati ai punti precedenti risultano
inferiori al 95%, nella proposta di aggiornamento viene indicata la
superficie dichiarata dal soggetto interessato per la qualita'
colturale variata e quella esistente per la porzione residua.
Nel caso di piu' dichiarazioni sulla stessa particella, ove in
fase di consolidamento sia riscontrato da parte dell'AGEA il fenomeno
del «supero rispetto alla superficie catastale», la relativa proposta
di variazione colturale deve essere comunque fornita all'Agenzia del
territorio, qualora tutte le dichiarazioni facciano sempre
riferimento alla stessa qualita' colturale catastale.
Pertanto i controlli effettuati dall'AGEA, in merito
all'ammissibilita' delle superfici dichiarate, non impediscono la
predisposizione della proposta di variazione colturale, salvo per la
fattispecie sopra riportata.
Ciascuna proposta non dovra' contenere suddivisione in porzioni,
qualora le stesse prevedano una qualita' catastale identica. A tale
fine le porzioni a medesima destinazione colturale sono raggruppate
in un'unica porzione.
E' fornita l'informazione sull'avvenuta notifica solo nel caso in
cui uno dei dichiaranti sia titolare di diritti reali.
Nel caso di dichiarazioni riferite a piu' titolari di diritti
reali della stessa particella, il documento informatico predisposto
per ciascuna variazione colturale verra' predisposto, a completamento
delle attivita' di verifica a cura dell'AGEA, a nome dell'ultimo
dichiarante ed a quest'ultimo notificato.
2.3 Fornitura delle proposte di aggiornamento da parte dell'AGEA.
Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio, in un'unica soluzione, le proposte di variazione
colturale, intervenute nell'anno di riferimento, redatte con la
procedura informatica e le modalita' tecniche, secondo quanto
riportato al punto 2.2 e con l'indicazione dell'avvenuta notifica
quando il dichiarante e' anche titolare dei diritti reali.
L'Agenzia del territorio, con cadenza annuale e comunque entro il
31 gennaio di ogni anno, fornisce ad AGEA, al fine di consentire a
quest'ultima di eseguire le attivita' di controllo, congruenza e
allineamento delle dichiarazioni con la situazione catastale, i
seguenti dati:
- archivi di servizio per la determinazione della
qualificazione della particella;
- banca dati censuaria riferita al 31 dicembre dell'anno
precedente;
- codici comunali e sezioni censuarie catastali (terreni e
fabbricati) con il relativo collegamento al codice ISTAT.
Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nella
competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Per l'anno 2007, la fornitura della banca dati censuaria del
catasto terreni e' stata fornita al netto degli intestatari il
20 dicembre 2006.
2.4 Composizione del documento informatico predisposto per ciascuna
variazione colturale.
Ogni proposta di variazione colturale e' costituita da un file di
tipo ASCII identificato da:
- nome documento: quattro caratteri alfanumerici, di cui il
primo alfabetico e i restanti tre numerici, indicante il codice
comune nazionale; un carattere alfanumerico indicante la sezione
catastale, se presente; il carattere underscore « » di separazione;
un progressivo numerico di sei caratteri per ogni comune e sezione
catastale oggetto di fornitura (in alternativa al progressivo
numerico puo' essere utilizzato l'identificativo della particella);
- estensione: di valore fisso «DAT».
Il tracciato record del documento informatico predisposto per
ciascuna variazione colturale e' fornito dall'Agenzia del territorio.
2.5 Composizione della fornitura annuale del documento informatico
predisposto per ciascuna variazione colturale.
La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le
variazioni colturali dichiarate nell'anno di riferimento.
Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti
ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea. Il file
e' compresso ed ha estensione .ZIP.
In ogni archivio provinciale e' presente un file con
denominazione SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea.LIS che riporta le
informazioni riepilogative della fornitura.
La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra
AGEA e Agenzia del territorio.
2.6 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla
dichiarazione presentata ad AGEA.
L'AGEA protocolla, al momento della presentazione, la
dichiarazione in cui risultano le seguenti informazioni:
- che tale adempimento esonera il soggetto obbligato alla
presentazione in catasto della denuncia di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
- che l'AGEA, qualora ne ricorrano le condizioni, predisporra'
apposito atto di aggiornamento catastale sulla base dei dati
contenuti nella dichiarazione, con specifico riferimento alla
qualita' catastale dichiarata;
- che la conclusione del procedimento catastale, avviene al
momento del ritiro della ricevuta che contiene i dati reddituali
conseguenti alla variazione catastale; nel caso in cui il dichiarante
sia anche titolare dei diritti reali sui terreni, tale ricevuta ha
valore di notifica. Il dichiarante si impegna al ritiro della
ricevuta dal 1° al 15 ottobre di ogni anno;
- eventuali variazioni a valenza catastale che intervengano a
valle della dichiarazione e della ricevuta rilasciata al dichiarante
devono essere rese direttamente all'Agenzia del territorio.
Dopo la predisposizione della proposta di variazione, anche se
non contestuale con l'accettazione della dichiarazione, l'AGEA
rilascia al dichiarante la ricevuta (con valenza di notifica qualora
lo stesso sia anche titolare di diritti reali) per la quale l'Agenzia
del territorio fornisce uno specifico schema.
In calce alla ricevuta sara' precisato che le superfici
dichiarate per le singole porzioni (ai fini delle dichiarazioni, al
netto delle tare per fossi, scarpate, strade poderali, ecc e
arrotondate all'ara) sono ricalcolate secondo le specifiche
catastali, con l'arrotondamento al metro quadrato e al lordo delle
tare.
3. Dichiarazioni rese nell'anno 2006.
L'AGEA fornisce all'Agenzia del territorio le informazioni
necessarie all'aggiornamento delle qualita' colturali catastali,
previste all'art. 3, comma 1 del provvedimento direttoriale.
3.1 Identificazione delle particelle.
Le particelle sono identificate con i seguenti elementi:
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici.
Nel caso di catasto tavolare le particelle vengono cosi'
identificate:
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il
quinto carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici ;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il
carattere «.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore
e 4 caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del
numeratore);
- tipo particella - 1 carattere numerico inizializzata a 0;
La correlazione tra il comune amministrativo e quello catastale
viene stabilita sulla base di una tabella di corrispondenza,
predisposta dall'AGEA e validata dall'Agenzia del territorio.
3.2 Regole di fornitura.
L'AGEA fornisce secondo i tracciati record di cui al punto
successivo le proposte di aggiornamento relative agli immobili
oggetto di variazione entro il 31 gennaio 2007, secondo le regole
fissate nel paragrafo 2.2 del presente documento.
In particolare se il rapporto tra la superficie dichiarata e
quella catastale risulta inferiore al 95%, nella proposta di
aggiornamento viene indicata la sola porzione di superficie
dichiarata.
Non fanno parte della fornitura le particelle ricadenti nei
comuni non compresi nella tabella validata di cui al punto
precedente.
La fornitura riguardera' solo quelle posizioni per le quali
l'AGEA ha gia' effettuato i controlli per il loro consolidamento.
3.3 Composizione della fornitura.
L'AGEA fornisce le variazioni colturali per singola particella
catastale secondo l'attuale tracciato DOCTE, fornito dall'Agenzia del
territorio, con le annesse specifiche tecniche condivise.
Di seguito si elencano le valorizzazioni di alcuni campi
dell'attuale tracciato DOCTE che consentono l'elaborazione delle
informazioni fornite dall'AGEA per l'anno 2006:
Tipo record 1 Testata:
- nei campi «denunciante» e «codice fiscale denunciante»
vengono inseriti dei dati fittizi;
- per la fornitura delle variazioni di coltura del 2006, nel
campo «codice fiscale tecnico compilatore» viene inserito il codice
fiscale di dichiarante fittizio.
Gli ultimi due byte di ogni record assumono il valore «10».
4. Aggiornamento della banca dati catastale.
Per ogni documento della fornitura l'Agenzia del territorio ne
verifica la correttezza formale e la registrabilita' in atti, quindi
provvede all'aggiornamento massivo delle proposte evadibili entro
trenta giorni dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA di cui ai
precedenti punti 2 e 3.
Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, per le
proposte di aggiornamento di cui al punto 2, la cui registrazione non
risulta andata a buon fine, eseguono, ciascuno per il proprio ambito
di competenza territoriale, verifiche puntuali sulle singole
particelle per accertare le cause della mancata registrazione e,
qualora possibile, eseguono l'aggiornamento della banca dati
catastale, anche attraverso verifiche in sopralluogo.
L'Agenzia del territorio provvede ad eseguire le operazioni di
notifica a tutti i titolari di diritti reali intestati in catasto per
gli immobili oggetto di variazione per l'anno 2006 e, per gli anni
successivi, ai soli titolari di diritti reali per quelle particelle
per le quali l'AGEA non abbia potuto provvedere alla notifica.
E' prevista la notifica anche quando il dichiarante e' titolare
di diritti reali, solo nel caso in cui l'Agenzia del territorio abbia
registrato in banca dati redditi diversi da quelli riportati nelle
proposte di aggiornamento predisposte e trasmesse dall'AGEA.
5. Fornitura degli esiti.
Al termine della fase di aggiornamento periodico derivante dalle
proposte trasmesse dall'AGEA, l'Agenzia del territorio fornisce gli
esiti delle elaborazioni automatiche all'AGEA, entro trenta giorni
dalla avvenuta fornitura da parte di AGEA.
La fornitura degli esiti e' composta dall'elenco totale delle
particelle interessate dalle proposte inviate, corredato dal relativo
esito dell'elaborazione della proposta di variazione (Formalmente
errato, Non registrabile, Registrato).
La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti gli
esiti delle elaborazioni eseguite.
Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti
ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA DOCTE Agea RIT. Il
file e' compresso ed ha estensione .ZIP.
La modalita' di interscambio di tale fornitura viene concordata
tra l'AGEA e l'Agenzia del territorio.
6. Informazioni sui fabbricati compresi nelle dichiarazioni
presentate dall'anno 2007.
L'Agenzia del territorio, entro il 15 gennaio 2007, fornisce lo
schema di modulistica per la dichiarazione dei fabbricati, le note
tecniche di compilazione ed i relativi tracciati record, da
utilizzare ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni
nell'ambito delle dichiarazioni ricevute da AGEA.
L'AGEA fornisce le informazioni relative ai fabbricati, contenute
nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo o comunque desunte dal
fascicolo aziendale, previste all'art. 2, comma 1 del provvedimento
direttoriale.
La fornitura della banca dati censuaria del catasto fabbricati,
attualizzata alla data del 31 dicembre 2006, verra' fornita entro il
31 maggio 2007.
6.1. Identificazione catastale.
L'identificazione dei fabbricati dichiarati deve essere
pienamente coerente con le informazioni riportate nella visura
catastale. Qualora i fabbricati non siano rappresentati in catasto va
riportato l'identificativo della particella su cui insistono. In ogni
caso si riportano di seguito le regole di identificazione in catasto.
I fabbricati censiti al catasto dei terreni (ai sensi dell'art.
2, comma 1, lettere a) e comma 2) del Provvedimento direttoriale in
questione) devono essere identificate con i seguenti elementi:
- Tipo di catasto = T (se fabbricato censito al catasto dei
terreni) o P (nel caso si riporta l'identificativo della particella
terreni su cui insiste il fabbricato) ;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- foglio - 5 caratteri numerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, sono cosi'
rappresentati:
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- foglio, se presente - 5 caratteri numerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.» (5 caratteri per il numeratore, carattere «/» separatore e 4
caratteri per il denominatore);
- tipo particella (le particelle edificiali vengono
riconosciute dal «.»; il «.» e' il primo carattere del numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri numerici.
Le eventuali unita' immobiliari urbane dichiarate censite al
catasto edilizio urbano (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e
comma 2 del provvedimento direttoriale in questione) devono essere
identificate con i seguenti elementi:
- Tipo di catasto = F;
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 5 caratteri alfanumerici;
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici.
Nei comuni in cui vige il sistema tavolare, gli identificativi
delle eventuali unita' immobiliari urbane dichiarate, sono cosi'
rappresentati:
- comune amministrativo - dizione in chiaro;
- comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune
amministrativo;
- codice comune catastale - 5 caratteri alfanumerici (il quinto
carattere identifica la sezione);
- sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici;
- foglio, se presente - 4 caratteri alfanumerici;
- particella - 10 caratteri alfanumerici, compreso il carattere
«.» (5 caratteri per il numeratore, carattere / separatore e 4
caratteri per il denominatore; il punto e' il primo carattere del
numeratore);
- subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici .
6.2 Regole di fornitura.
Entro il 31 ottobre di ogni anno l'AGEA fornisce all'Agenzia del
territorio, in piu' soluzioni incrementali le informazioni relative
ai fabbricati, intervenute nell'anno di riferimento, secondo i
tracciati record condivisi, di cui al punto 6.4.
Non fanno parte della fornitura i fabbricati ricadenti nella
competenza territoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
6.3 Dichiarazioni ed impegni dei produttori connessi alla
dichiarazione presentata ad AGEA sui fabbricati
Le informazioni rilasciate relativamente ai fabbricati sono rese
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui agli
articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
6.4 Composizione della fornitura.
L'AGEA predispone la fornitura delle informazioni relative ai
fabbricati sulla base di specifiche tecniche e tracciati record
condivisi.
La fornitura e' suddivisa in archivi provinciali contenenti le
informazioni relative ai fabbricati contenuti nelle dichiarazioni
relative all'anno di riferimento.
Il nome di ogni archivio identifica la provincia di competenza e
l'anno di riferimento a cui si riferiscono i dati in esso contenuti,
ed e' dato dalla stringa SiglaProvincia AAAA FABBR Agea. Il file
e' compresso ed ha estensione .ZIP.
In ogni archivio provinciale e' presente un file con
denominazione SiglaProvincia AAAA FABBR Agea.LIS che riporta le
informazioni riepilogative della fornitura.
La modalita' di interscambio della fornitura sara' concordata tra
l'AGEA e l'Agenzia del territorio.
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