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PUBBLICATO PRIMO DECRETO ATTUATIVO SU RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
11/06/2009

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005. Il decreto, composto di otto articoli, riguarda, in particolare, le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti, i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche, i criteri generali ed i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale.


Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.

Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico. Ove tecnicamente possibile, viene altresi' ritenuto necessario realizzare interventi che permettano la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita' abitativa.

La periodicita' minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento e' stata fissata:

  •   a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido nonche' per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
  •  a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle case) con anzianita' di installazione superiore agli 8 anni e per gli impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
  •   a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di anzianita'.



Fonte: Aniem

 


 
 
 
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