E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009
il primo dei tre decreti attuativi del dlgs 192/2005. Il decreto, composto di
otto articoli, riguarda, in particolare, le metodologie di calcolo della
prestazione energetica degli edifici e degli impianti, i criteri generali e
requisiti delle prestazioni energetiche, i criteri generali ed i requisiti per
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale.
Viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unita'
abitative superiore a 4 e, comunque, nel caso in cui sia presente un
impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, e'
preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.
Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione
della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di
riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica
attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del
consumo energetico. Ove tecnicamente possibile, viene altresi' ritenuto
necessario realizzare interventi che permettano la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore per singola unita' abitativa.
La periodicita' minima dei controlli sugli impianti di
riscaldamento e' stata fissata:
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a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido nonche' per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
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a 2 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le caldaiette nelle
case) con anzianita' di installazione superiore agli 8 anni e per gli
impianti a camera aperta installati nei locali abitati;
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a 4 anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di 8 anni di
anzianita'.
Fonte: Aniem
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