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normative: CONFEDILIZIA: IN GAZZETTA NUOVE DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI. Nuove norme in materia di risparmio energetico
15/06/2009

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di uno dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi del decreto legislativo 192/2005, entrano in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico.

Lo comunica la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento e precisando che lo stesso si applica in assenza di diverse disposizioni regionali.

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia “preferibile” il man-tenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostitu-zione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una re-lazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.


La versione del provvedimento pubblicata in Gazzetta supera quindi – rileva con soddisfazione la Confedilizia, che si era interessata al problema – la disposizione in prima battuta approvata dal Consiglio dei ministri, che prevedeva, per gli immobili sopra indicati, il divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi.

Il dpr pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, “ove tecnicamente possibile”, la contabilizzazione e la termoregolazione del calo-re per singola unita' abitativa. 

Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interven-ti, ovvero l'adozione di altre “soluzioni impiantistiche equivalenti”, che dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica sopra citata.


Il provvedimento conferma infine – segnala ancora la Confedilizia – le disposizioni transitorie in materia di periodicita' minima dei controlli sugli impianti di riscal-damento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonche' per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianita' di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianita'.

Fonte: Confedilizia.it


 


 
 
 
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