È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 il DPR n. 59 del 2 aprile 2009 sul rendimento energetico in Edilizia.
Il Decreto gia' approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009 da' attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria in materia di efficienza energetica, consentendone l'applicazione immediata.
Il decreto definisce:
- I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione
invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici
sanitari.
- criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la
prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione
estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione
artificiale degli edifici.
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche
degli edifici l'art. 3 del DPR definisce che si debbano adottare le norme
tecniche nazionali, definite nel contesto delle norme EN a supporto della
direttiva 2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni,
ovvero:
- le UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1:
Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la
climatizzazione estiva ed invernale;
- le UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2:
Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Dal punto di vista tecnico, l'art. 4 del DPR definisce i criteri generali e i
requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, a titolo
d'esempio, e' previsto che per tutte le categorie di edifici, nel caso di
edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici
esistenti, si procede in sede progettuale:
- alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi) e alla verifica che lo stesso risulti
inferiore ai dlgs 192/2005;
- alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento
estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al rapporto tra il
fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio,
calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la
norma UNI/TS 11300 - 1, e la superficie utile, per gli edifici residenziali,
o il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica
che la stessa sia non superiore, per gli edifici residenziali quali
abitazioni civili e rurali al valore di 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche
A e B; e 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F; per tutti gli
altri edifici ai valori di 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B; e 10
kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
Il DPR prevede che il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche
previste in una relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici,
che, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso
le amministrazioni competenti, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere.
I calcoli e le verifiche devono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano
risultati conformi alle migliori regole tecniche, considerando tali le norme
tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario,
quali ad esempio l'UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo (motivandone l'uso
nella relazione tecnica di progetto) recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sviluppati da organismi istituzionali nazionali, quali
l'ENEA, le universita' o gli istituti del CNR, purche' i risultati conseguiti
risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi
di calcolo UNI e CEN.
Per quanto riguarda i criteri generali e requisiti per l'esercizio, la
manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale, l'art. 5 del DPR fissa le seguenti scadenze temporali:
- ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile
liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di
potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- ogni 2 anni per gli impianti di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianita'
di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di
generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno
di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici
di scambio dovute ad un'aria comburente che risente delle normali attivita'
che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW.
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Fonte: Ministero dello Sviluppo economico
Redazione internet - Ivana Madonna
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