cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Nuova definizione comunitaria di media e piccola impresa
20/01/2007

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DECRETO 6 dicembre 2005 - Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa. (GU n. 4 del 5-1-2007)



    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di
seguito MIUR);
    Visto  il  decreto  legislativo  del  27  luglio  1999,  n.  297:
«Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto 2000, n. 593, recante:
«Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e in particolare
l'art.  21  recante la «definizione di PMI» ai sensi della disciplina
comunitaria  degli  aiuti  di  Stato  alle piccole e medie imprese n.
96/C213/04 pubblicata nella G.U.C.E. del 23 luglio 1996;
    Vista  la nota della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. D
430165,  con  la  quale e' stata comunicata la decisione, adottata in
data  26 luglio  2000,  di  non  sollevare  obiezioni  in merito alla
compatibilita'  del regime di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,
di  cui  al  richiamato  decreto  ministeriale  8 agosto 2000, con il
trattato CE;
    Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea 2003/361/CE
del  6 maggio  2003  relativa  alla  definizione  delle microimprese,
piccole  e  medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione
europea  n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal
1°   gennaio   2005  la  raccomandazione  della  Commissione  europea
96/280/CE del 3 aprile 1996;
    Visto  il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 18
aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre
2005,  recante:  «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri
di individuazione delle piccole e medie imprese»;
    Ritenuta  la  necessita'  di recepire, ai fini delle agevolazioni
disciplinate  ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 593/2000,
la  nuova  definizione  di  piccola  e  media  impresa  di  cui  alla
raccomandazione  della  Commissione  europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003  in  coerenza  con  il  decreto del 18 aprile 2005 del Ministero
delle attivita' produttive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  A  decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
il   calcolo   della   dimensione  delle  imprese  stabilito  con  la
raccomandazione  della  Commissione  europea 2003/361/CE del 6 maggio
2003 si adegua alle modalita' di applicazione specificate dal decreto
del Ministero delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.
    2.  Ai fini di cui al precedente comma 1, l'art. 21 («Definizione
di  PMI»)  del  richiamato  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto
2000, e' sostituito come di seguito riportato.

     

                               Art. 2.
    1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle
medie  imprese  (complessivamente  definita  PMI)  e'  costituita  da
imprese che:
      a) hanno meno di 250 occupati, e
      b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure  un  totale  di  bilancio  annuo non superiore a 43 milioni di
euro.
    2.  Nell'ambito  della  categoria delle PMI, si definisce piccola
impresa l'impresa che:
      a) ha meno di 50 occupati, e
      b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro.
    3.   Nell'ambito   della   categoria   delle  PMI,  si  definisce
microimpresa l'impresa che:
      a) ha meno di 10 occupati, e
      b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
    4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3
sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
    5. Ai fini del presente decreto:
      a) per  fatturato,  corrispondente  alla  voce  A.1  del  conto
economico  redatto  secondo  le  vigenti  norme  del  codice  civile,
s'intende  l'importo  netto  del  volume  d'affari  che comprende gli
importi  provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi   rientranti   nelle   attivita'  ordinarie  della  societa',
diminuiti  degli  sconti  concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul  valore  aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con
il volume d'affari;
      b) per  totale  di  bilancio  si  intende il totale dell'attivo
patrimoniale;
      c) per  occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato   o   indeterminato,   iscritti   nel   libro   matricola
dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono
il  vincolo  di  dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa
integrazione straordinaria.
    6.  Fatto  salvo  quanto  previsto per le nuove imprese di cui al
comma 7:
      a) il  fatturato  annuo  ed  il  totale di bilancio sono quelli
dell'ultimo  esercizio  contabile chiuso ed approvato precedentemente
la  data  di  sottoscrizione  della  domanda  di agevolazione; per le
imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla
redazione  del  bilancio  le  predette informazioni sono desunte, per
quanto  riguarda  il  fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi
presentata  e,  per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base
del  prospetto  delle  attivita'  e  delle  passivita'  redatto con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974,  n.  689  ed  in  conformita' agli articoli 2423 e seguenti del
codice civile;
      b) il   numero   degli   occupati   corrisponde  al  numero  di
unita-lavorative-anno   (ULA),  cioe'  al  numero  medio  mensile  di
dipendenti  occupati  a  tempo pieno durante un anno, mentre quelli a
tempo  parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il
periodo  da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i
dati di cui alla precedente lettera a).
    7.  Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della
domanda  di  agevolazione  non  e'  stato approvato il primo bilancio
ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilita'
ordinaria  e/o  dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata
la  prima  dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente
il  numero  degli  occupati  ed  il  totale  dell'attivo patrimoniale
risultanti alla stessa data.
    8.  Le  imprese  sono considerate autonome, associate o collegate
secondo  quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 9, 10 e
11.
    9.  Sono  considerate  autonome le imprese che non sono associate
ne' collegate ai sensi dei successivi commi 10 e 12.
    10.  Sono  considerate  associate  le imprese, non identificabili
come imprese collegate ai sensi del successivo comma 12, tra le quali
esiste  la  seguente  relazione:  un'impresa  detiene, da sola oppure
insieme ad una o piu' imprese collegate, il 25% o piu' del capitale o
dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% puo' essere
raggiunta  o  superata  senza  determinare  la qualifica di associate
qualora  siano  presenti  le  categorie  di  investitori  di  seguito
elencate,   a   condizione  che  gli  stessi  investitori  non  siano
individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
      a) societa'  pubbliche  di partecipazione, societa' di capitale
di  rischio,  persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti
regolare  attivita'  di  investimento  in  capitale  di  rischio  che
investono  fondi  propri  in  imprese non quotate a condizione che il
totale  investito  da  tali persone o gruppi di persone in una stessa
impresa non superi 1.250.000 euro;
      b) universita'  o  centri  di  ricerca pubblici e privati senza
scopo di lucro;
      c)  investitori  istituzionali,  compresi  i  fondi di sviluppo
regionale;
      d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a
10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.
    11.  Nel  caso  in  cui  l'impresa richiedente l'agevolazione sia
associata,  ai  sensi  del  comma 10,  ad una o piu' imprese, ai dati
degli   occupati   e   del   fatturato   o  dell'attivo  patrimoniale
dell'impresa  richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale
di  partecipazione  al capitale o alla percentuale di diritti di voto
detenuti  (in caso di difformita' si prende in considerazione la piu'
elevata  tra  le  due),  i  dati dell'impresa o delle imprese situate
immediatamente  a  monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.
Nel  caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale piu'
elevata.   Ai  fini  della  determinazione  dei  dati  delle  imprese
associate  all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente
aggiunti  i  dati  relativi  alle  imprese  che sono collegate a tali
imprese  associate,  a  meno  che  i  loro  dati non siano stati gia'
ripresi  tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione
sono  quelli  desunti  dal  bilancio di esercizio ovvero, nel caso di
redazione   di   bilancio   consolidato,  quelli  desunti  dai  conti
consolidati  dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa
e' ripresa tramite consolidamento.
    12. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una
delle seguenti relazioni:
      a) l'impresa  in cui un'altra impresa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
      b) l'impresa   in   cui   un'altra   impresa  dispone  di  voti
sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante  nell'assemblea
ordinaria;
      c) l'impresa  su  cui un'altra impresa ha il diritto, in virtu'
di   un  contratto  o  di  una  clausola  statutaria,  di  esercitare
un'influenza  dominante,  quando  la  legge applicabile consenta tali
contratti o clausole;
      d) le  imprese  in  cui  un'altra, in base ad accordi con altri
soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
    13.  Nel  caso  in  cui  l'impresa richiedente l'agevolazione sia
collegata,  ai  sensi  del comma 12, ad una o piu' imprese, i dati da
prendere   in   considerazione   sono  quelli  desunti  dal  bilancio
consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente
collegate   all'impresa  richiedente  non  siano  riprese  nei  conti
consolidati,   ovvero   non   esistano  conti  consolidati,  ai  dati
dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati
e  del  fatturato  o  del  totale di bilancio desunti dal bilancio di
esercizio  di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura
proporzionale,  i dati delle eventuali imprese associate alle imprese
collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime
-  a  meno che tali dati non siano stati gia' ripresi tramite i conti
consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui
al comma 11.
    14. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate
all'impresa  richiedente  e'  effettuata con riferimento alla data di
sottoscrizione  della  domanda di agevolazione sulla base dei dati in
possesso della societa' (ad esempio libro soci), a tale data, e delle
risultanze del registro delle imprese.
    15.  Ad  eccezione  dei  casi  riportati nel precedente comma 10,
un'impresa  e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25%
o  piu'  del  suo  capitale  o dei suoi diritti di voto sono detenuti
direttamente   o   indirettamente   da   un   ente   pubblico  oppure
congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto
sono  detenuti  indirettamente  da  un  ente  pubblico  qualora siano
detenuti per il tramite di una o piu' imprese.
    16. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui
il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti
impossibile  determinare  da  chi  e'  posseduto e l'impresa medesima
dichiari  di  poter  presumere in buona fede l'inesistenza di imprese
associate e/o collegate.

     

                               Art. 3.
    1.  Le  note esplicative sulle modalita' di calcolo dei parametri
dimensionali,  riportate in appendice, costituiscono parte integrante
del  presente  decreto.  In  allegato  sono altresi' riportati alcuni
schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.
      2.  Conseguentemente,  gli  allegati  di cui al precedentemente
comma sostituiscono,  a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto,  le «Dichiarazioni dei requisiti di PMI» e le relative «Note
per  la  redazione della documentazione» allegate al predetto decreto
ministeriale n. 593/2000.
    Il  presente  decreto  sara' notificato alla Commissione europea,
trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 6 dicembre 2005
                                                 Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 184



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.