L'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella
misura del 55 per cento delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di
pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a
ciascuno degli interventi previsti.
Si tratta di riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche)
e dall'Ires (Imposta sul reddito delle societa') concesse per interventi che
aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che
riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il
raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione);
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi,
coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione
variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente
tabella:
TIPO DI
INTERVENTO |
DETRAZIONE
MASSIMA |
riqualificazione energetica di edifici
esistenti |
100.000 euro (55% di
181.818,18 euro) |
involucro edifici ( pareti,pavimenti,
finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) |
60.000 euro (55% di
109.090,90 euro) |
installazione di pannelli solari |
60.000 euro (55% di
109.090,90 euro) |
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale (installazione di impianti dotati di caldaie) |
30.000 euro (55% di
54.545,45 euro) |
Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, quando essi consistono nella
prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in
precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della
detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni
precedenti.
In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione e' ammessa
entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla
dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non puo'
essere chiesta a rimborso.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione e' che gli interventi
siano eseguiti su unita' immobiliari e su edifici (o su parti di edifici)
residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali,
compresi quelli strumentali (per l'attivita' d'impresa o professionale). La
prova dell'esistenza dell'edificio puo' essere fornita o dall'iscrizione dello
stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonche' dal
pagamento dell'ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione
dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro,
risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in
base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime
della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e
della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, e' necessario che
gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
- essere gia' dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli
ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi
agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
- nelle ristrutturazioni per le quali e' previsto il frazionamento dell'unita'
immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio
e' compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico
centralizzato a servizio delle suddette unita';
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si puo'
accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando
nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi
esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.
Interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
realizzati nel 2007
Poiche' la correzione dei parametri energetici relativi agli interventi su
strutture opache orizzontali e' avvenuta alla fine dell'anno 2007, chi in detto
anno ha sostenuto spese per tali interventi (che rispettano i requisiti di
trasmittanza termica richiesti), puo' usufruire della detrazione, fermi restando
gli altri adempimenti richiesti, se invia la documentazione prevista entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in cui la spesa e' stata sostenuta.
CHI PUÒ USUFRUIRNE
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non
residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi
titolo, l'immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all'agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, societa'
di persone, societa' di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita' commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell'agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull'immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l'immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti
entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il
possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengono le
spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su
immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioe' nei
quali puo' esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su
immobili strumentali all'attivita' d'impresa, arte o professione.
Si ha diritto all'agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia
la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un
contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente
stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla societa' di
leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di
leasing addebitati all'utilizzatore.
ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarita' dell'immobile durante
il periodo di godimento dell'agevolazione le quote di detrazione residue (non
utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica
quando si trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprieta' del
fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane invece in capo
al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di
locazione o comodato. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del
beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
In tali casi l'acquirente, o gli eredi, possono rideterminare il numero di
quote in cui ripartire la detrazione residua.
CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI
La detrazione d'imposta del 55 per cento non e' cumulabile con altre
agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di
legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il
recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni
previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le
ristrutturazioni edilizie, il contribuente potra' fruire, per le medesime spese,
soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il beneficio fiscale e' pero' compatibile con altre agevolazioni di natura
non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di
risparmio energetico.
ATTENZIONE
Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la
realizzazione di interventi di risparmio energetico per i quali si e' fruito,
in periodi d'imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle
spese rimborsate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione
separata.
Aliquota Iva applicabile
Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione
energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall'imposta lorda
del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito
alla aliquota IVA applicabile.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro
realizzazione, pertanto, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in
base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio
immobiliare.
A questo proposito, si evidenzia che la Finanziaria 2008 ha prorogato per il
triennio 2008- 2010 l'applicazione dell'Iva ridotta al 10 per cento per le
prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire
dell'agevolazione non occorre piu' indicare in fattura il costo della manodopera
utilizzata, cosi' come invece era richiesto per gli interventi effettuati nel
periodo d'imposta 2007.
Tale indicazione rimane obbligatoria, invece, per usufruire della detrazione
del 36 per cento sulle spese di recupero del patrimonio edilizio (anche questa
prorogata fino al 2010) e per la detrazione del 55 per cento sulle spese per il
risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece
solo se la relativa fornitura e' posta in essere nell'ambito del contratto di
appalto. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo
(definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad
esempio infissi e caldaie) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni
soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto
del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato
sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero
corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Fonte: Agenzia
delle entrate
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