10 luglio 2009. Sentenza della Cassazione: nei cantieri edili l'incaricato
deve essere una persona tecnicamente preparata e la sua nomina deve risultare da
precisi documenti aziendali. Senza questi requisiti minimi, il titolare e'
sempre chiamato a rispondere in caso di incidenti di un suo operaio
MILANO - Non basta la nomina di un addetto alla sicurezza sui cantieri
per cancellare tutte le responsabilita' del datore di lavoro in caso di
infortunio. Con la sentenza decalogo n. 27819/2009 in materia di obblighi degli
imprenditori, la Cassazione ha confermato la condanna della Corte d'Appello di
Milano nei confronti del titolare di una societa' di opere stradali accusato di
omicidio colposo per la morte di un operaio. I giudici della quarta sezione
penale hanno sottolineato, infatti, che la presenza in cantiere del responsabile
della sicurezza non e' di per se' motivo sufficiente per esonerare il titolare dell'azienda
dalle colpe di un eventuale incidente.
In particolare, se e' vero che l'imprenditore puo' delegare ad altri i suoi
doveri di "osservanza e sorveglianza" delle norme anti-infortuni,
tuttavia questo incarico non puo' essere affidato a chiunque. Deve invece
trattarsi di una "persona tecnicamente capace dotata delle necessarie
cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento". In
sostanza: se l'incaricato non possiede dei "requisiti minimi",
la sua attivita' e' come se non ci fosse e le responsabilita' restano
interamente a carico del proprietario della ditta.
La delega, inoltre, deve risultare da un documento chiaro e formalmente
accettato dal destinatario. Nel caso specifico che ha motivato il giudizio, il
cantiere stradale non era segnalato in modo da "garantire l'incolumita'
dei lavoratori": un omissione che, secondo i giudici, fu la causa del
travolgimento di un operaio da parte di un camion.
La Suprema Corte ha sottolineato, ancora, una serie di disposizioni
che riguardano i compiti del datore di lavoro. Essendo questi titolare di una
posizione di garanzia, deve istruire il personale circa i rischi inerenti
all'attivita' svolta, adottando nel contempo le opportune misure precauzionali.
Le disposizioni, poi, devono essere sempre da lui controllate e osservate per
evitare trascuratezze e, tanto meno, disapplicazioni.
Il "capo" ha l'obbligo, infine, di controllare in maniera
continua ed effettiva che la strumentazione professionale venga
utilizzata correttamente e che i processi di lavoro si svolgano senza problemi.
Fonte: Inail
.it
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