E` stata pubblicata sulla G.U. n. 161 del 14/07/09, S.O. n. 110, la legge 7 luglio 2009, n. 88
``Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunita` europee - Legge Comunitaria
2008`` recante, all`articolo 39, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, un`importante modifica al comma 11 dell`art. 90 del d. lgs. 81/08.
Pertanto, in attesa del decreto correttivo che andra` a modificare entro il 16 agosto il Testo unico sulla sicurezza, dal 29 luglio p.v., il comma 11 dell`art. 90 e`
cosi` modificato:
D.
Lgs. 81/08
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Legge
Comunitaria 2008
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11.
In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si
applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni
caso quanto disposto dall`articolo 92, comma 2.
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11.
La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque
di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori
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Il legislatore ha inserito l`importo dei lavori privati come ulteriore parametro che fa scattare determinati obblighi: al di sopra del 100.000 euro il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato) in presenza di piu` imprese deve necessariamente designare il coordinatore per la progettazione CSP.
Laddove non sussiste l`obbligo di nomina del CSP, sara` il coordinatore per l`esecuzione a svolgerne le funzioni.
Tale stesura consente di tutelare quindi i ``piccoli`` lavori privati, per i quali rimangono in vigore tutte le semplificazioni riportate al comma 9 del medesimo articolo, ad esempio in fase di verifica di idoneita` tecnico-professionale.
La Legge Comunitaria 2008 ha apportato un`ulteriore modifica anche all`art. 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), comma 1, aggiungendo il comma
b-bis.
Il CSP deve pertanto coordinare quanto riportato all`art. 90 comma 1, ossia, che il committente si attenga ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Titolo I del TU e che preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si svolgono
simultaneamente o successivamente tra loro.
Fonte: ANCE
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