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sentenze e pareri: QUANDO IL PROPRIETARIO E' RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CASA? Quando viene utilizzato per la ristrutturazione un operaio e non un impresa specializzata....
25/09/2009

Chi utilizza per ristrutturare il proprio appartamento un operaio e non una impresa specializzata e' tenuto al rispetto delle norme antinfortunistiche ed alla vigilanza sulla sicurezza del lavoratore, ed in caso di morte di quest'ultimo rischia una condanna per omicidio colposo. 

Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullando con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva assolto, “perche' il fatto non sussiste”, il proprietario di un immobile che aveva commissionato i lavori di ristrutturazione del suo appartamento ad un operaio che era morto a causa di un infortunio sul lavoro.



Il proprietario dell'immobile non si era rivolto infatti al titolare di una ditta specializzata ma aveva incaricato dei lavori un operaio dipendente in mobilita' di un'altra impresa. I giudici di merito avevano ritenuto che, non essendovi un rapporto di subordinazione tra il committente e l'operaio, il proprietario dell'immobile non poteva essere considerato responsabile della violazione delle norme antinfortunistiche,e per questo lo avevano assolto dall'accusa di omicidio colposo. Contro al sentenza di appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il committente fosse comunque responsabile di “culpa in eligendo” e quindi tenuto alla vigilanza della sicurezza del lavoratore.



La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ed annullando la sentenza con rinvio, ha rilevato che i giudici di appello non avevano tenuto conto che i committenti responsabili di “culpa in eligendo” sono titolari di una posizione di garanzia, ignorando che, “nell'ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni, il committente di lavori e' responsabile, qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacita' tecnica e professionale per assumersi la responsabilita' dell'attuazione generale delle misure antinfortunistiche”;


i giudici di merito, in particolare, non hanno preso in considerazione il fatto che il proprietario aveva commissionato i lavori di parziale ristrutturazione dello stabile di sua proprieta', in particolare di rifacimento del tetto, ad un operaio benche' questi non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilita' di altra impresa, ne' disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le attrezzature erano di un nipote dello stesso, e questo imponeva una verifica della circostanza che il proprietario “avendo commissionato un lavoro pericoloso, dovesse o meno vigilare affinche' le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel rispetto della normativa antinfortunistica” (nel caso in questione, i lavori commissionati erano pericolosi in quanto venivano eseguiti a circa 15 metri di altezza dal suolo, senza adottare alcuna precauzione per evitare cadute dall'alto, come la predisposizione di una impalcatura).



La sentenza ha affermato un importante principio in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, imponendo a chiunque si avvalga del lavoro di operai l'obbligo di vigilare sulla loro sicurezza: infatti, in mancanza di una impresa specializzata e, conseguentemente, di un direttore dei lavori e di un responsabile della sicurezza, a maggior ragione l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche grava sul committente, unico responsabile della sicurezza degli operai che seguono lavori nell'immobile di sua proprieta'.(24 settembre 2009)

Fonte: aziendalex

 


 
 
 
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