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sentenze e pareri: GARE REVOCABILI SOLO PER ESIGENZE PUBBLICHE. L'ADOZIONE DI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE non giustifica l'annullamento degli appalti.
28/09/2009

La pubblica amministrazione non puo' revocare una gara a procedura aperta in assenza di un interesse pubblico che giustifichi l'esercizio del potere di revoca. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cosi' accolto il ricorso di una compagnia di assicurazione contro la Concessionaria Servizi Informatici Pubblici che aveva deciso di annullare la gara a procedura aperta indetta per la fornitura di servizi assicurativi dei veicoli e natanti della pubblica amministrazione e di sostituirla con una gara a procedura negoziata.


La concessionaria aveva stabilito che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ed aveva inserito nel bando di gara anche la formula matematica che sarebbe stata utilizzata per valutare la convenienza. 


Dopo aver ultimato l'esame delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle imprese, la stazione appaltante aveva disposto l'annullamento della procedura, ritenendo che l'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio economico comportasse l'alterazione del criterio dell'offerta economicamente piu' conveniente. All'annullamento aveva fatto seguito l'indizione di una gara a procedura negoziata, non preceduta dalla pubblicazione del bando, alla quale era stata invitata a partecipare anche l'impresa ricorrente, risultata tra l'altro nella gara a procedura aperta prima classificata. 



Secondo i giudici amministrativi il ricorso e' fondato in quanto il provvedimento di annullamento, essendo in realta' un provvedimento di revoca, avrebbe dovuto basarsi su una nuova valutazione dell'interesse pubblico. 


Infatti i giudici amministrativi hanno chiarito che la stazione appaltante, poiche' ha indetto la gara a procedura negoziata sulla base di nuovi e differenti criteri di valutazione delle offerte, ha esercitato ex novo il suo potere discrezionale, revocando cosi' la gara precedente. Pertanto, trattandosi di una revoca, occorreva una nuova valutazione delle esigenze dell'interesse pubblico. 


Il Tar ha inoltre osservato che non si puo' ricorrere ad una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in assenza di ragioni di estrema urgenza e che nel caso in esame non costituiva una ragione urgente il fatto che le assicurazioni dei veicoli fossero in procinto di scadere, essendo questo un evento prevedibile che avrebbe potuto essere affrontato nei giusti tempi se la stazione appaltante non avesse revocato la prima gara.

 

Fonte: Aziendalex

 


 
 
 
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