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SCUDO FISCALE: I CHIARIMENTI SUI PUNTI PIÙ IMPORTANTI DEL PROVVEDIMENTO.
12/10/2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sabato il testo della circolare applicativa dello scudo fiscale. Ecco i chiarimenti sui punti piu' delicati del provvedimento.



Paesi ammessi alla regolarizzazione 

Si puo' usufruire della regolarizzazione, oltre che per le attivita' ubicate in Paesi Ue, per quelle localizzate nei seguenti Stati (rileva la localizzazione al 5 agosto 2009):
•Norvegia e Islanda (Stati SEE);
•Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia (Stati Ocse con scambio di informazioni).
E' obbligatorio il rimpatrio dei capitali regolarizzati da paesi come Svizzera, San Marino, Lussemburgo e Liechtenstein



Rimpatrio «giuridico» degli immobili 

Si rientra nel rimpatrio anche qualora venga stipulato un contratto di amministrazione di beni per conto terzi con una societa' fiduciaria italiana. Il bene deve essere consegnato alla fiduciaria, anche senza essere materialmente trasportato in Italia.
Per gli immobili (o altre attivita' patrimoniali), si puo' attuare il rimpatrio conferendoli ad una societa' con sede nel medesimo Stato in cui essi sono ubicati e rimpatriando le partecipazioni nella conferitaria. Occorre che il rimpatrio sia effettuato dal proprietario dell'immobile e che la societa' possegga solo tale bene.



Termine per l'emersione 

Il termine per avvalersi dello scudo scade il 15 dicembre 2009. In presenza di concrete difficolta' nel rimpatrio o nella regolarizzazione di attivita' finanziarie che comportano operazioni complesse, impedendo, per cause indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di ultimare l'emersione entro il 15 dicembre 2009, e' consentito svolgere tali operazioni successivamente alla scadenza, ma entro una data ravvicinata, purche' l'imposta sia comunque versata nel termine di cui sopra.



Valore da indicare nella dichiarazione riservata 

Per le attivita' finanziarie, liberta' di scelta tra: costo di acquisto, valore corrente o valori intermedi.
Per le attivita' patrimoniali: valore compreso tra il costo di acquisto documentato e quello risultante da un'apposita perizia di stima (da non allegare). La perizia e' obbligatoria solo se si sceglie di non indicare il costo risultante dall'atto di acquisto, non e' necessaria la perizia. 



Obblighi degli intermediari 

Non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attivita' finanziarie rimpatriate. 
Permane per l'intermediario l'obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nei casi in cui e' a conoscenza o sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che le attivita' oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli coperti dallo scudo.



Copertura da accertamenti 

La copertura da accertamenti riguarda anche tributi diversi dalle imposte sui redditi.
La copertura da accertamenti riguarda anche quelli di tipo sintetico ("redditometro") nell'ipotesi di contestazione di un maggior reddito anche astrattamente riferibile alle attivita' emerse (non viene piu' specificata la condizione di accertamenti derivanti da investimenti effettuati successivamente al rimpatrio).
Per opporre lo scudo, e' necessario rendere nota al Fisco la dichiarazione riservata o al momento dell'accesso o entro 30 giorni dalla notifica di un accertamento o di un atto di contestazione. 



Effetti preclusivi allo scudo 

La copertura dello scudo da accertamenti non opera, per chi e' socio di una societa' di persone o di una associazione, anche in presenza di attivita' di controllo avviata nei confronti della societa' partecipata. L'inefficacia della copertura e' in questo caso limitata esclusivamente ai redditi imputati per trasparenza dalla societa' (lo scudo opera invece per accertamenti di redditi differenti).



Inutilizzabilita' dello scudo a sfavore del contribuente 

Le operazioni di emersione non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, con esclusione dei procedimenti in corso al 4 ottobre 2009 (data della L. 141/2009). Questo divieto (in ambito fiscale) vale non solo per chi ha presentato lo scudo fiscale, ma anche per eventuali societa' (anche di capitali) di cui egli e' "dominus". Cio' non significa che lo scudo del socio vale anche per evitare gli accertamenti della societa', ma che la l'esistenza delle somme rimpatriate non puo' essere utilizzata dal Fisco per avviare attivita' di controllo sulla societa'.



Tassazione dei redditi successivi al rimpatrio 

Per la determinazione di successivi redditi diversi di natura finanziaria, occorre rifarsi al costo di acquisto effettivo dei titoli o delle partecipazioni e, solo in mancanza della documentazione di acquisto, si puo' utilizzare il valore autocertificato all'intermediario o l'importo della dichiarazione riservata. 
Per eventuali redditi derivanti dal realizzo di attivita' non finanziarie (es.: cessione di immobile infraquinquennale), non e' invece possibile adottare il valore della dichiarazione riservata, ma solo il costo di acquisto secondo le regole del Tuir



Quadro RW: immobili esteri 

FFino a Unico 2009. Vanno indicati solo nel periodo di imposta in cui hanno prodotto redditi tassabili (locazione o vendita infraquinquennale). Vanno inoltre dichiarati se nel Paese estero (es.: Spagna) sono tassati anche se tenuti a disposizione. Non vanno dichiarati gli immobili a disposizione in Paesi che non li tassano (Francia). Si puo' pero' utilizzare lo scudo per sanare omissioni eventualmente effettuate al momento dell'acquisto o in anni in cui essi erano affittati. 
Da Unico 2010. Andranno sempre indicati gli immobili esteri e le altre attivita' di natura patrimoniale (opere d'arte, yacht, ecc.) anche se non hanno prodotto redditi



Soggetti interposti: Cfc 

La norma sullo scudo delle Cfc, introdotta dalla L. 141/2009, opera solo in presenza di societa' con sede nella black-list i cui soci di controllo o di collegamento (artt. 167 e 168 Tuir) sono persone fisiche che hanno violato le norme del quadro RW. 
Gli effetti della dichiarazione riservata presentata dalla Cfc si producono sui soci. La copertura si ha per l'importo dichiarato dalla Cfc rapportato alla quota di possesso del singolo socio. 
Sanata anche la mancata dichiarazione per trasparenza del reddito della Cfc fino al 2008.



Soggetti interposti: trust 

Anche il trust irrevocabile costituisce soggetto fittiziamente interposto (con possibilita' di adesione allo scudo direttamente da parte del disponente o del beneficiario) se il trustee non ha poteri dispositivi sui beni. 
Cio' si verifica ad esempio:
•quando il disponente o il beneficiario puo' far cessare il trust in ogni momento;
•quando il trustee non puo' esercitare i poteri senza il preventivo consenso del disponente o del beneficiario;
•quando il disponente puo' porre termine anticipatamente al trust designando il beneficiario;
quando il beneficiario ha diritto di ricevere anticipazioni di capitale dal trustee.

Fonte: ilsole24ore.com

 


 
 
 
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