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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Ripubblicata la legge finanziaria 2007 corredata dalle note
23/01/2007

LEGGE 27 dicembre 2006, n.298 - Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel S.O. n. 247/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006). (GU n. 8 del 11-1-2007- Suppl. Ordinario n.8)


LEGGE 27 dicembre 2006, n.298 

Ripubblicazione  del  testo  della  legge  27 dicembre  2006, n. 298,
recante:  «Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2007  e  bilancio  pluriennale  per il triennio 2007-2009», corredato
delle  relative  note.  (Legge  pubblicata  nel  S.O.  n.  247/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006).

Avvertenza:
    Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2006,  n.  298,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
                  (Stato di previsione dell'entrata
                      e disposizioni relative)
    1.  L'ammontare  delle  entrate  previste  per l'anno finanziario
2007,  relative  a  imposte,  tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro  provento,  accertate,  riscosse  e  versate  nelle casse dello
Stato,  in  virtu'  di  leggi,  decreti,  regolamenti e di ogni altro
titolo,   risulta   dall'annesso  stato  di  previsione  dell'entrata
(Tabella n. 1).

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      

                               Art. 2.
          (Stato di previsione del Ministero dell'economia
              e delle finanze e disposizioni relative)
    1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario
    2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
2).  Per  l'anno  2007  e'  confermata la competenza gestionale degli
Uffici  a  cui  afferiscono  gli stanziamenti concernenti la gestione
transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta  gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
    2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
ripartire,  con  propri  decreti,  fra  gli stati di previsione delle
varie  amministrazioni  statali  i  fondi da ripartire iscritti nello
stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno  finanziario  2007.  Il Ministro dell'economia e delle finanze
e',  altresi',  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, ai
bilanci   delle  aziende  autonome  le  variazioni  connesse  con  le
ripartizioni di cui al presente comma.
    3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 55.000 milioni di euro.
    4.  I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.A.  - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno  finanziario  2007,  rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per  le  garanzie  di  durata  sino  a  ventiquattro mesi e in 12.000
milioni  di  euro  per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
    5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2007,  a  rilasciare  garanzie e coperture assicurative relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
    6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento ad altre unita'
previsionali   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme
iscritte,   per   competenza   e   cassa,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base  "Interessi  sui  titoli  del debito pubblico"
(oneri   del   debito   pubblico)   di   pertinenza   del  centro  di
responsabilita'  "Dipartimento  del  tesoro"  del  medesimo  stato di
previsione  in  relazione  agli  oneri  connessi  alle  operazioni di
ricorso al mercato.
    7.  Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e successive modificazioni,
inseriti  nelle  unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese  obbligatorie  e  d'ordine"  e  "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni)  e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa  in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono  stabiliti,  rispettivamente, in 640.787.000 euro, 1.600 milioni
di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e 10.000 milioni di
euro.
    8.  Per  gli  effetti  di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie  e  d'ordine  quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    9.  Con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  sono  iscritte,
nell'ambito  delle  unita'  previsionali  di  base  di pertinenza dei
centri  di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese
descritte,  rispettivamente,  negli  elenchi  nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    10.  Le  spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n.  4,  annesso  allo  stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
    11.  Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati  membri  dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Accisa  e  imposta  erariale di
consumo  su  altri  prodotti"  (entrate  derivanti dall' attivita' di
accertamento  e  controllo)  dello  stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente   la   spesa   per  contributi  da  corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione  70/244/CECA,  CEE,  Euratom  del Consiglio, del 21 aprile
1970)  nonche'  per  importi  di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito  dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2007,  sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    12.  Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2006 sono riferiti alla competenza dell'anno 2007
ai  fini  della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale   di  base  sopra  richiamata  "Risorse  proprie  Unione
europea"  (interventi)  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    13.   Le  somme  di  pertinenza  del  centro  di  responsabilita'
"Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2007,  relative  ai  seguenti  fondi  da  ripartire  non
utilizzate  al  termine  dell'esercizio sono conservate nel conto dei
residui  per  essere  utilizzate  nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri
del  personale  gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da
assumere  nelle  amministrazioni  pubbliche  ed  in enti pubblici non
economici,  iscritti  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di base
"Fondi  da  ripartire  per  oneri di personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente  per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a  statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  "Fondo  attuazione  ordinamento  regioni  a  statuto  speciale"
(interventi);  Fondo  da  ripartire per il funzionamento del comitato
tecnico    faunistico-venatorio   nazionale,   iscritto   nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi).
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
tra  le  pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate,  con  propri  decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
    14.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della legge 20
maggio  1985,  n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale  di  base  "8  per  mille  IRPEF  Stato" (interventi) di
pertinenza   del   centro   di  responsabilita'  "Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato"  dello  stato  di  previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2007
e'  stabilita  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da  emanare  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  di  parere alle
competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
    15.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale  di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2007  delle  somme affluite
all'entrata  per  essere  destinate  ad  alimentare  il  fondo di cui
all'articolo  24  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere,
con   propri   decreti,  alla  ripartizione  del  predetto  fondo  in
attuazione  del  medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del
1992.
    16.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro  di  responsabilita'  "Dipartimento del tesoro" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
    17.  Ai  fini  della  compensazione  sui  fondi  erogati  per  la
mobilita'  sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b),  del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla riassegnazione
all'unita'   previsionale   di   base   "Fondo  sanitario  nazionale"
(interventi)    di   pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno
finanziario  2007  delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    18.   Le   somme  dovute  dagli  istituti  di  credito  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  7  marzo  2001,  n.  62, sono versate
nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base "Prelevamenti da conti
di  tesoreria;  restituzioni;  rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza  del  centro  di responsabilita' "Dipartimento del tesoro"
(Ministero  dell'economia  e delle finanze) dello stato di previsione
dell'entrata  (capitolo  3689), per essere correlativamente iscritte,
in   termini   di  competenza  e  cassa,  con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base  "Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del
tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
    19.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  "Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri"  (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento  del  tesoro"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per l'anno finanziario 2007, delle
somme  affluite  all'entrata  del bilancio dello Stato per contributi
destinati  dall'Unione  europea  alle attivita' poste in essere dalla
Commissione  per le pari opportunita' fra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
    20.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,   con   propri  decreti,  al  trasferimento  delle  somme
occorrenti    per    l'effettuazione    delle   elezioni   politiche,
amministrative  e  del  Parlamento  europeo  e  per  l'attuazione dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni)  di  pertinenza  del  centro di responsabilita' "Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario 2007
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del  medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della  giustizia,  degli  affari  esteri e dell'interno per lo stesso
anno  finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di  seggio,  a  compensi  per  lavoro  straordinario, a compensi agli
estranei  all'amministrazione,  a  missioni,  a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per  facilitazioni  di viaggio agli
elettori,  a  spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura  di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale  elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    21.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  a trasferire per l'anno 2007 alle
unita'  previsionali  di  base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie)   degli   stati   di  previsione  delle  amministrazioni
interessate,  le  somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita'    previsionale    di   base   "Rimborsi   anticipati   o
ristrutturazione   di   passivita'"   di  pertinenza  del  centro  di
responsabilita'  "Dipartimento  del tesoro" dello stato di previsione
del  Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi  alle  operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione
dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
    22.  Nell'elenco  n.  7,  annesso  allo  stato  di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono indicate le spese per
le   quali   possono   effettuarsi,   per  l'anno  finanziario  2007,
prelevamenti  dal  fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4,  della  legge  1°  dicembre  1986,  n.  831,  iscritto nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento)  di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
    23.  Per  l'anno  2007 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e  a  pagare  le  spese,  ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927,  n.  2258,  convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformita'  degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
    24.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri decreti, variazioni compensative, in termini
di  competenza  e  cassa,  tra  l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo  sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo  fiscale"  di  pertinenza  del centro di responsabilita'
"Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
alle  deliberazioni  annuali  del  Comitato  interministeriale per la
programmazione  economica  (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    25.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni  compensative di
bilancio   occorrenti   per   trasferire,   alla   pertinente  unita'
previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del  predetto
Ministero,  i  fondi  per  il  funzionamento  delle  Commissioni  che
gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la ricerca (FISR),
istituito  in  attuazione  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
    26.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione,  le  somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita'  "Dipartimento  del tesoro" dello stato di previsione
del    Ministero    dell'economia    e    delle   finanze   ai   fini
dell'utilizzazione  dei  fondi  relativi  al  rimborso degli oneri di
servizio  pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati   dai   contratti   di   programma   stipulati   con  le
amministrazioni   pubbliche  nonche'  per  agevolazioni  concesse  in
applicazione di specifiche disposizioni legislative.
    27.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante  riassegnazione  di  fondi,  occorrenti  in  relazione  alla
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
    28.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate  delle  somme versate in entrata dal Centro nazionale per
l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (CNIPA)  per  essere
destinate  al  cofinanziamento  di  progetti  strategici  nel settore
informatico    e   di   innovazione   tecnologica   nelle   pubbliche
amministrazioni  e nel Paese, approvati dal Comitato dei Ministri per
la  societa'  dell'informazione  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1,
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge
16  gennaio  2003,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  e  la  cui
realizzazione  sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni
medesime.

      
                  Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 9  dell'art. 6 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
              «9.  La  SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art.
          2,  commi 1  e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          143,   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  come
          definite  dal  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, e successive
          modificazioni    e   integrazioni,   e   dalla   disciplina
          dell'Unione  Europea in materia di assicurazione e garanzia
          dei  rischi  non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al  presente  comma sono  garantiti  dallo Stato nei limiti
          indicati  dalla  legge  di  approvazione del bilancio dello
          Stato  distintamente  per le garanzie di durata inferiore e
          superiore  a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  puo',  con uno o piu' decreti di natura non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione europea e dei
          limiti  fissati  dalla  legge  di approvazione del bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura,  caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi o
          paesi   di  destinazione  non  beneficiano  della  garanzia
          statale.  La  garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in  vigore  dei  decreti  di  cui  sopra  in relazione alle
          operazioni ivi contemplate»
              - Si   riporta   il   testo   del   comma 4   dell'art.
          11-quinquies   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
          per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «4.  Le  garanzie  e  coperture  assicurative di cui al
          comma 2  beneficiano  della garanzia dello Stato nei limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello  Stato  come quota parte dei limiti ordinari indicati
          distintamente  per  le garanzie e le coperture assicurative
          di  durata  inferiore  e  superiore ai ventiquattro mesi ai
          sensi  dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n.  326.  Per  l'anno  2005  il  limite
          specifico  di  cui  al  presente comma e' fissato in misura
          pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4,
          della   legge   30 dicembre   2004,  n.  312,  che  restano
          invariati.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468   e  successive
          modificazioni  (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita'
          generale dello Stato in materia di bilancio):
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.»
              «Art.  8  (Fondo  speciale  per  la  riassegnazione  di
          residui  perenti  delle  spese  in conto capitale). - Nello
          stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
          istituito,   nella  parte  in  conto  capitale,  un  «Fondo
          speciale  per  la  riassegnazione dei residui passivi della
          spesa   in   conto   capitale,   eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa».
              [Qualora  si tratti di residui gia' perenti relativi ad
          importi  che  lo  Stato  ha assunto l'obbligo di pagare per
          contratto  o in compenso di opere prestate o di lavori o di
          forniture   eseguiti,  a  richiesta  delle  amministrazioni
          competenti,   con   decreto  del  Ministro  del  tesoro  da
          registrarsi  alla  Corte  dei  conti,  sono  trasferite dal
          predetto  fondo  -  per  le  finalita'  per le quali furono
          autorizzate  -  le  somme  di  volta in volta occorrenti da
          iscrivere   ai  pertinenti  capitoli  di  provenienza  onde
          integrarne  le  dotazioni  sia  di competenza che di cassa,
          ovvero  a  capitoli  di  nuova istituzione, nel caso in cui
          quello   di   provenienza   fosse   stato   nel   frattempo
          soppresso].»
              «Art.  9 (Fondo  di riserva per le spese impreviste). -
          Nello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro, e'
          istituito,  nella  parte corrente, un «Fondo di riserva per
          le   spese   impreviste»,  per  provvedere  alle  eventuali
          deficienze   delle   assegnazioni   di  bilancio,  che  non
          riguardino  le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
          ed  al  successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
          bilanci futuri con carattere di continuita'.
              Il  trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
          corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
          luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
          proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
          dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
          quelle di cassa dei capitoli interessati.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
          articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
          spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
          comma precedente.
              Alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto generale
          dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
          secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
          e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
          articolo.»
              «9-bis (Fondo  di  riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa).  -  1.  Nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro e' istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione
          delle  autorizzazioni  di  cassa»,  il  cui stanziamento e'
          annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
          di approvazione del bilancio.
              2.  Con  decreto  del Ministero del tesoro, su proposta
          del   Ministro   interessato,   che   ne   da'  contestuale
          comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          sono  trasferite  dal  Fondo  ed  iscritte in aumento delle
          autorizzazioni  di  cassa dei capitoli iscritti negli stati
          di   previsione  delle  amministrazioni  statali  le  somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni  dei  capitoli medesimi, ritenute compatibili con
          gli  obiettivi  di  finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
          comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
          trasmessi   alla   Corte  dei  conti  al  solo  fine  della
          parificazione   del  rendiconto  generale  dello  Stato.  I
          medesimi   decreti   di   variazione   sono   trasmessi  al
          Parlamento.»
              - Si   riporta   il   testo   del   primo   e   secondo
          comma dell'art. 12 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
              «Art.  12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro del
          tesoro,   sentito   il   Consiglio  dei  Ministri,  possono
          iscriversi  in  bilancio  somme per restituzioni di tributi
          indebitamente  riscossi,  ovvero  di  tasse  ed  imposte su
          prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
          eseguire   pagamenti   relativi   al  debito  pubblico,  in
          dipendenza  di  operazioni di conversione od altre analoghe
          autorizzate   da   leggi,  per  integrare  le  assegnazioni
          relative  a  stipendi,  pensioni  e  altri  assegni  fissi,
          tassativamente   autorizzati  e  regolati  per  legge,  per
          integrare  le  dotazioni  del  fondo  speciale  di  cui  al
          precedente  art.  8,  nonche'  per fronteggiare le esigenze
          derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
          agli  articoli 10,  paragrafo II,  e  12, paragrafo II, del
          regolamento  (CEE,  EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
          in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
              In  corrispondenza  con  gli  accertamenti dell'entrata
          possono,   mediante   decreti   del  Ministro  del  tesoro,
          iscriversi   in   bilancio   le  somme  occorrenti  per  la
          restituzione  di somme avute in deposito o per il pagamento
          di  quote  di  entrata  devolute  ad enti ed istituti, o di
          somme comunque riscosse per conto di terzi.»
              La  decisione  70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio,
          del  21 aprile  1970  relativa  alle  revisioni finanziarie
          pluriennali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 94 del
          28.4.1970, pagg. 23-23.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  48  della  legge
          20 maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli enti e beni
          ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del clero
          cattolico in servizio nelle diocesi):
              «Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
          sono  utilizzate:  dallo  Stato per interventi straordinari
          per  fame  nel  mondo,  calamita'  naturali,  assistenza ai
          rifugiati,  conservazione  di  beni culturali; dalla Chiesa
          cattolica   per   esigenze   di  culto  della  popolazione,
          sostentamento  del  clero,  interventi  caritativi a favore
          della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  della  legge
          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della
          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
              «Art.  24 (Fondo presso il Ministero del tesoro) - 1. A
          decorrere  dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
          istituito  un  fondo  la cui dotazione e' alimentata da una
          addizionale  di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
          sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 641, e
          successive modificazioni.
              2.  Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
          31 marzo  di  ciascun  anno  con  decreto  del Ministro del
          tesoro,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
                a) 4  per cento per il funzionamento e l'espletamento
          dei    compiti    istituzionali    del   Comitato   tecnico
          faunistico-venatorio nazionale;
                b) 1  per  cento  per  il  pagamento  della  quota di
          adesione  dello  Stato italiano al Consiglio internazionale
          della caccia e della conservazione della selvaggina;
                c) 95   per   cento  fra  le  associazioni  venatorie
          nazionali  riconosciute,  in  proporzione  alla rispettiva,
          documentata consistenza associativa.
              3.  L'addizionale  di  cui  al  presente  art.  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
              4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
          art. alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non
          comporta   l'assoggettamento   delle  stesse  al  controllo
          previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 .»
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              «3.  Il fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
                a) popolazione residente;
                b) mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                c) consistenza   e   stato   di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.»
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
          2001,  n.  62  (Nuove  norme  sull'editoria  e sui prodotti
          editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):
              «Art.  5.  (Fondo  per  le agevolazioni di credito alle
          imprese  del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
          la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
          l'informazione  e  l'editoria,  fino  all'attuazione  della
          riforma  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  e  al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
          fondo  per  le  agevolazioni  di  credito  alle imprese del
          settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il fondo
          e'  finalizzato  alla  concessione  di  contributi in conto
          interessi  sui  finanziamenti della durata massima di dieci
          anni   deliberati  da  soggetti  autorizzati  all'attivita'
          bancaria.
              2.   Al   fondo   affluiscono  le  risorse  finanziarie
          stanziate   a  tale  fine  nel  bilancio  dello  Stato,  il
          contributo  dell'1  per  cento trattenuto sull'ammontare di
          ciascun   beneficio   concesso,   le   somme  comunque  non
          corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
          esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
          1981,  n.  416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
          al  citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
          corresponsione  dei  contributi  in  conto interessi per le
          concessioni gia' effettuate.
              3.   I  contributi  sono  concessi,  nei  limiti  delle
          disponibilita'  finanziarie, mediante procedura automatica,
          ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
              4.   Sono   ammessi  al  finanziamento  i  progetti  di
          ristrutturazione   tecnico-produttiva;   di  realizzazione,
          ampliamento  e  modifica  degli  impianti,  con particolare
          riferimento  all'installazione  e  potenziamento della rete
          informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
          telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
          della   distribuzione;   di   formazione  professionale.  I
          progetti  sono  presentati  dalle  imprese  partecipanti al
          ciclo  di  produzione,  distribuzione e commercializzazione
          del prodotto editoriale.
              5.  In  caso  di  realizzazione  dei progetti di cui al
          comma 4,  con  il  ricorso  alla  locazione  finanziaria, i
          contributi  in  conto  canone sono concessi con le medesime
          procedure  di  cui  agli  articoli 6  e  7  e  non possono,
          comunque,   superare  l'importo  dei  contributi  in  conto
          interessi  di  cui  godrebbero  i progetti se effettuati ai
          sensi  e  nei  limiti  previsti  per  i contributi in conto
          interessi.
              6.  Una  quota  del  5 per cento del fondo e' riservata
          alle   imprese   che,  nell'anno  precedente  a  quello  di
          presentazione    della    domanda    per   l'accesso   alle
          agevolazioni,  presentano  un  fatturato  non superiore a 5
          miliardi  di  lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
          quelle  impegnate  in progetti di particolare rilevanza per
          la  diffusione  della lettura in Italia o per la diffusione
          di  prodotti  editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
          tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
          riaffluisce  al fondo per essere destinata ad interventi in
          favore delle altre imprese.
              7. Una quota del 10 per cento del fondo e' destinata ai
          progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
          per  le  imprese  costituite  in  forma  di  cooperative di
          giornalisti o di poligrafici.
              8.  Ai  fini  della concessione del beneficio di cui al
          presente  articolo,  la  spesa  per  la  realizzazione  dei
          progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
          di  quella  prevista  nel  progetto,  ivi  comprese  quelle
          indicate  nel  primo  comma dell'art.  16  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  9 novembre  1976,  n.  902,
          nonche'  le  spese previste per il fabbisogno annuale delle
          scorte  in  misura  non  superiore  al  40  per cento degli
          investimenti  fissi  ammessi  al finanziamento. La predetta
          percentuale  del  90  per cento e' elevata al 100 per cento
          per  le  cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
          1981, n. 416, e successive modificazioni.
              9.  I  contributi  in  conto  interessi  possono essere
          concessi  anche alle imprese editrici dei giornali italiani
          all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
          416,  e  successive  modificazioni, per progetti realizzati
          con  il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria   aventi   sede   in   uno  Stato
          appartenente all'Unione europea.
              10.  L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
          degli   interessi   sull'importo   ammesso   al  contributo
          medesimo,  calcolati  al  tasso  di riferimento fissato con
          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica. Il tasso di interesse e le altre
          condizioni   economiche   alle   quali   e'   riferito   il
          finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
              11.  In  aggiunta  alle  risorse  di  cui al comma 2, a
          decorrere   dall'anno   2001   e  fino  all'anno  2003,  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire  7,9 miliardi per il primo
          anno,  di  lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
          18,7 miliardi per il terzo anno.
              12.  Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
          secondo  le  procedure  di  cui  agli  articoli 6 e 7 della
          presente  legge,  si  applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8  e  9,  commi da  1 a 5, del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 123.
              13.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  sentito  il  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali,   sono   dettate  disposizioni  attuative  della
          presente   legge.   Sono  in  particolare  disciplinati  le
          modalita'  ed i termini di presentazione o di rigetto delle
          domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
          condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
          delle  spese  inerenti  ai  progetti,  gli adempimenti ed i
          termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
          funzionamento  del  comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
          il  procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
          verifica  finale  della  corrispondenza  degli investimenti
          effettuati  al  progetto,  della loro congruita' economica,
          nonche'   dell'inerenza   degli  investimenti  stessi  alle
          finalita' del progetto...








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