LEGGE 27 dicembre 2006, n.298
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 298,
recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009», corredato
delle relative note. (Legge pubblicata nel S.O. n. 247/L alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006).
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2006, n. 298, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario
2007, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni
altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello
Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro
titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata
(Tabella n. 1).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2007, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
2). Per l'anno 2007 e' confermata la competenza gestionale degli
Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione
transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio
dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 55.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2007, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2007, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento del tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di
ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabiliti, rispettivamente, in 640.787.000 euro, 1.600 milioni
di euro, 500 milioni di euro, 500 milioni di euro e 10.000 milioni di
euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte,
nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei
centri di responsabilita' delle amministrazioni interessate le spese
descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti" (entrate derivanti dall' attivita' di
accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile
1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2007, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2006 sono riferiti alla competenza dell'anno 2007
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2007, relative ai seguenti fondi da ripartire non
utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da
ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri
del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da
assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non
economici, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni
a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi).
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei
residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007
e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2007 delle somme affluite
all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui
all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del
1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2007 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato.
17. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la
mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2007 delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
18. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del tesoro"
(Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione
dell'entrata (capitolo 3689), per essere correlativamente iscritte,
in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento del
tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2007, delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla
Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2007 alle
unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione
dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
22. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2007,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
23. Per l'anno 2007 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di
bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione del predetto
Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che
gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento del tesoro" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini
dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di
servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente
disciplinati dai contratti di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in
applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere
destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore
informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei Ministri per
la societa' dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, e la cui
realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni
medesime.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art.
2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, come
definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia
dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE
S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art.
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al
comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite
specifico di cui al presente comma e' fissato in misura
pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4,
della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano
invariati.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso];
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.»
«Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di
residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
istituito, nella parte in conto capitale, un «Fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi della
spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa».
[Qualora si tratti di residui gia' perenti relativi ad
importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per
contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di
forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni
competenti, con decreto del Ministro del tesoro da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo - per le finalita' per le quali furono
autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da
iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde
integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa,
ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui
quello di provenienza fosse stato nel frattempo
soppresso].»
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e'
istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per
le spese impreviste», per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non
riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2),
ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i
bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno
luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle
spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.»
«9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro e' istituito un «Fondo di riserva per l'integrazione
delle autorizzazioni di cassa», il cui stanziamento e'
annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge
di approvazione del bilancio.
2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta
del Ministro interessato, che ne da' contestuale
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti,
sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati
di previsione delle amministrazioni statali le somme
necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3,
comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono
trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della
parificazione del rendiconto generale dello Stato. I
medesimi decreti di variazione sono trasmessi al
Parlamento.»
- Si riporta il testo del primo e secondo
comma dell'art. 12 della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del
tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi
indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su
prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per
eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in
dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe
autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni
relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente autorizzati e regolati per legge, per
integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al
precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze
derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui
agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del
regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio
in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni.
In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata
possono, mediante decreti del Ministro del tesoro,
iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la
restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento
di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di
somme comunque riscosse per conto di terzi.»
La decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio,
del 21 aprile 1970 relativa alle revisioni finanziarie
pluriennali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 94 del
28.4.1970, pagg. 23-23.
- Si riporta il testo dell'art. 48 della legge
20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo comma,
sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari
per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai
rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa
cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a favore
della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro) - 1. A
decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e'
istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una
addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26,
sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di
adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale
della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie
nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva,
documentata consistenza associativa.
3. L'addizionale di cui al presente art. non e'
computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2.
4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
art. alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non
comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo
previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 .»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«3. Il fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni,
da compensare, in sede di riparto, sulla base di
contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle
unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere
attraverso le regioni e le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle
strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle
dotazioni strumentali.»
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7 marzo
2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416):
«Art. 5. (Fondo per le agevolazioni di credito alle
imprese del settore editoriale). - 1. E' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, fino all'attuazione della
riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il
fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del
settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il fondo
e' finalizzato alla concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci
anni deliberati da soggetti autorizzati all'attivita'
bancaria.
2. Al fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il
contributo dell'1 per cento trattenuto sull'ammontare di
ciascun beneficio concesso, le somme comunque non
corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili
alla data di entrata in vigore della presente legge
esistenti sul fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni. Il fondo di cui
al citato art. 29 e' mantenuto fino al completamento della
corresponsione dei contributi in conto interessi per le
concessioni gia' effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, mediante procedura automatica,
ai sensi dell'art. 6, o valutativa, ai sensi dell'art. 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di
ristrutturazione tecnico-produttiva; di realizzazione,
ampliamento e modifica degli impianti, con particolare
riferimento all'installazione e potenziamento della rete
informatica, anche in connessione all'utilizzo dei circuiti
telematici internazionali e dei satelliti; di miglioramento
della distribuzione; di formazione professionale. I
progetti sono presentati dalle imprese partecipanti al
ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al
comma 4, con il ricorso alla locazione finanziaria, i
contributi in conto canone sono concessi con le medesime
procedure di cui agli articoli 6 e 7 e non possono,
comunque, superare l'importo dei contributi in conto
interessi di cui godrebbero i progetti se effettuati ai
sensi e nei limiti previsti per i contributi in conto
interessi.
6. Una quota del 5 per cento del fondo e' riservata
alle imprese che, nell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda per l'accesso alle
agevolazioni, presentano un fatturato non superiore a 5
miliardi di lire ed una ulteriore quota del 5 per cento a
quelle impegnate in progetti di particolare rilevanza per
la diffusione della lettura in Italia o per la diffusione
di prodotti editoriali in lingua italiana all'estero. Ove
tale quota non sia interamente utilizzata, la parte residua
riaffluisce al fondo per essere destinata ad interventi in
favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del fondo e' destinata ai
progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di
giornalisti o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al
presente articolo, la spesa per la realizzazione dei
progetti e' ammessa in misura non eccedente il 90 per cento
di quella prevista nel progetto, ivi comprese quelle
indicate nel primo comma dell'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,
nonche' le spese previste per il fabbisogno annuale delle
scorte in misura non superiore al 40 per cento degli
investimenti fissi ammessi al finanziamento. La predetta
percentuale del 90 per cento e' elevata al 100 per cento
per le cooperative di cui all'art. 6 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere
concessi anche alle imprese editrici dei giornali italiani
all'estero di cui all'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, per progetti realizzati
con il finanziamento di soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria aventi sede in uno Stato
appartenente all'Unione europea.
10. L'ammontare del contributo e' pari al 50 per cento
degli interessi sull'importo ammesso al contributo
medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il tasso di interesse e le altre
condizioni economiche alle quali e' riferito il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a
decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2003, e'
autorizzata la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo
anno, di lire 24,3 miliardi per il secondo anno e di lire
18,7 miliardi per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati
secondo le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della
presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 9, commi da 1 a 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono dettate disposizioni attuative della
presente legge. Sono in particolare disciplinati le
modalita' ed i termini di presentazione o di rigetto delle
domande, le modalita' di attestazione dei requisiti e delle
condizioni di concessione dei contributi, la documentazione
delle spese inerenti ai progetti, gli adempimenti ed i
termini delle attivita' istruttorie, l'organizzazione ed il
funzionamento del comitato di cui al comma 4 dell'art. 7,
il procedimento di decadenza dai benefici, le modalita' di
verifica finale della corrispondenza degli investimenti
effettuati al progetto, della loro congruita' economica,
nonche' dell'inerenza degli investimenti stessi alle
finalita' del progetto...
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