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sentenze e pareri: SUBAPPALTO - Nonc'e' limite percentuale al subappalto per categorie non altamente specializzate e scorporabili
20/10/2009

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PARERE N. 1 DEL 15/01/2009

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata da DM Costruzioni S.r.l. - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 51 della provincia di Caltanissetta e della S.P. n. 31 della provincia di Ragusa - Importo euro 1.100.000,00; S.A. Provincia Regionale di Caltanissetta

Il Consiglio

Vista l'istanza di parere in oggetto, pervenuta in data 8 aprile 2008, con la quale la DM Costruzioni S.r.l. ha sostenuto l'illegittimita' del bando di gara per l'appalto dei lavori in epigrafe, nella parte in cui consente il subappalto per intero della categoria a qualificazione obbligatoria OS12, non rientrante nell'elenco delle categorie altamente specializzate ed indicata come scorporabile, di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto tenuto conto che la Provincia di Caltanisetta ha ritenuto di non partecipare al contraddittorio vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso, dalla quale e' risultata la riconducibilita' della questione rappresentata alla fattispecie della subappaltabilita' delle categorie a qualificazione obbligatoria, non comprese nell'elenco delle categorie altamente specializzate e scorporabili, in relazione alla quale questa Autorita' si e' gia' espressa nelle seguenti pronunce: determinazione n. 25/2001, deliberazione n. 70/2007 e parere n. 121/2007 viste la determinazione n. 25/2001, la deliberazione n. 70/2007 e il parere n. 121/2007, con i quali questa Autorita' ha sostenuto che alle categorie a qualificazione obbligatoria, non rientranti nell'elenco delle categorie altamente specializzate ed indicate nei bandi di gara come scorporabili, anche se di importo superiore al 15 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, non si applica mai lo speciale divieto di subappalto, mentre si applica sempre la disposizione che ne permette l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in possesso della relativa qualificazione
Ritiene

nei limiti di cui in motivazione, che e' conforme alla normativa vigente di settore il bando di gara pubblicato dalla Provincia di Caltanissetta, che non pone alcun limite percentuale alla facolta' concessa all'aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria a qualificazione obbligatoria OS12, non compresa nell'elenco delle categorie altamente specializzate e prevista dal bando come scorporabile.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto; Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino


 


 
 
 
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