AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.15 DEL 29/01/2009
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex Art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla societa' Olos Ingegneria S.r.l. – Prestazione del servizio di ingegneria e di altri servizi tecnici consistenti nella direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilita' lavori, assistenza al collaudo in relazione alla realizzazione nel Comune di Pula (CA) dei lavori di costruzione della base operativa antincendio ed annessa elisuperficie del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale. Importo: Euro 103.333,33. S.A.: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso
Considerato in fatto
In data 4 giugno 2008 e' pervenuta istanza di parere da parte della societa'
Olos Ingegneria S.r.l., in merito al provvedimento di esclusione disposto nei
suoi confronti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito della
procedura di gara per l'affidamento del servizio di ingegneria descritto in
oggetto. La societa' istante rappresenta di essere stata esclusa dalla gara per
una presunta violazione delle modalita' per la presentazione delle offerte
prescritte dalla lex specialis, avendo consegnato il plico direttamente
presso gli uffici dell'amministrazione invece di servirsi del servizio
postale. Secondo la societa' l'esclusione e' illegittima in quanto la lex
specialis non ha previsto tra le cause di esclusione il mancato utilizzo del
servizio postale per la presentazione delle offerte.
In riscontro all'istruttoria eseguita da questa Autorita' ha presentato
osservazioni la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa
dell'Ambiente, che ha evidenziato come il bando di gara preveda all'Art.
14 “di far pervenire l'offerta, redatta in lingua italiana e secondo le
modalita' indicate nel disciplinare, a pena di esclusione, all'indirizzo
dell'amministrazione aggiudicatrice”. L'Art.
7 del disciplinare rubricato “modalita' di presentazione dell'offerta”
stabilisce che “i prestatori di servizi … dovranno far pervenire,
esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente indirizzo”. L'Art.
6, lett. g) del disciplinare di gara enumera tra le cause di esclusione dalla
procedura “la presentazione di un'offerta senza l'osservanza delle modalita'
indicate nel bando e nel disciplinare”. Secondo la stazione appaltante la tesi
sostenuta dall'istante sarebbe pretestuosa, in quanto dalla lettura delle
succitate previsioni emergerebbe, senza alcuna equivocita', che la modalita' con
cui le offerte devono essere spedite e' solo il mezzo postale.
Ritenuto in diritto
Il bando di gara in questione all'Art. 14
prevede un rinvio al disciplinare di gara in ordine alle modalita' con cui, a
pena di esclusione, l'offerta deve essere presentata. L'Art.
7 del disciplinare stabilisce che “i prestatori di servizi … dovranno far
pervenire, esclusivamente a mezzo posta, un unico plico al seguente
indirizzo”. Dal citato articolo risulta chiaro che la modalita' scelta dalla
stazione appaltante per l'invio delle offerte e' esclusivamente il mezzo
postale.
La previsione della sola posta quale mezzo di presentazione delle offerte non
puo' considerarsi una limitazione al principio di partecipazione dei
concorrenti, in quanto non e' specificato il tipo di spedizione che i
partecipanti devono obbligatoriamente utilizzare. Il servizio postale non puo',
d'altra parte, considerarsi un servizio gravoso per gli operatori economici in
quanto e' di facile utilizzazione (in questo senso il parere dell'Autorita' 8
novembre 2007 n. 99). Potrebbe, al contrario,
configurarsi onerosita' allorche' l'amministrazione non stabilisca un termine
congruo per la presentazione delle offerte. Nel caso di specie, il bando GURI e'
stato pubblicato in data 27 marzo 2008 ed e' stato fissato come termine per la
presentazione delle offerte il 7 maggio 2008. Il lasso temporale previsto per
presentare l'offerta attraverso il mezzo postale risulta, pertanto, essere
congruo e non oneroso per gli operatori economici partecipanti alla gara.
In ordine alla eccepita confusione presente nel bando di gara, deve rilevarsi
come in merito alla modalita' di presentazione dell'offerta, l'unica
previsione riscontrabile e' quella contenuta nel sopra citato Art.
7 del disciplinare di gara, dove chiaramente e' disposto che i plichi devono
pervenire “esclusivamente a mezzo posta”. Detta disposizione non sembra dare
adito a dubbi interpretativi e, pertanto, deve essere semplicemente applicata
dalla commissione di gara dal momento che, ove fossero accettati plichi
pervenuti con modalita' diverse da quelle indicate dal bando di gara, verrebbe a
determinarsi una modificazione e una disapplicazione della lex specialis
di gara da parte della commissione di gara, con conseguente violazione della par
condicio degli operatori economici.
Pertanto, correttamente la commissione di gara, in attuazione di quanto
prescritto dal disciplinare, ha proceduto all'esclusione del concorrente che
ha utilizzato una modalita' di recapito diversa da quelle consentite.
In base aquanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene che l'esclusione dell'istante dalla gara e' conforme alla lex
specialis di gara.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 06/02/2009
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