DETASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A PRESCINDERE DAL RISULTATO. L'agevolazione puo' concorrere a determinare una perdita
30/10/2009 |
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E' possibile usufruire della detassazione degli investimenti in base a quanto previsto dalla cosiddetta Tremonti-ter
indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto dall'impresa, potendo quindi l'agevolazione concorrere a determinare una perdita che rilevera' nella determinazione del reddito secondo le regole del Tuir.
Lo precisa la Circolare 44/E dell'Agenzia delle entrate che contiene una serie di chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove norme. In particolare per quel che riguarda i beni, sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, a prescindere dalla denominazione attribuita dalla stessa tabella, e macchinari e apparecchiature
non devono necessariamente essere strumentali.
Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni merce, vale a dire quelli destinati alla vendita, direttamente o dopo trasformazione. Per quel che riguarda invece i beneficiari, l'agevolazione e' riservata ai titolari di reddito d'impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1 luglio 2009.
In ogni caso il diritto all'incentivo fiscale viene meno quando il bene, prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e' ceduto a terzi; e' destinato a finalita' estranee all'attivita' d'impresa; e' acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non e' riscattato; e' acquistato mediante contratto con riserva della proprieta', ed e' risolto per inadempimento del compratore, oppure in caso di trasferimento del bene agevolato in strutture ubicate al di fuori dello Spazio economico europeo,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' stato effettuato l'investimento.
La revoca non scatta, invece, se il bene e' ceduto in occasione di operazioni straordinarie
(fusioni, scissioni e trasformazioni), oppure quando, nell'ipotesi di cessione o conferimento d'azienda, il cessionario/conferitario subentri al cedente/conferente nell'obbligo di conservare i beni oggetto dell'agevolazione per tutto il prescritto periodo di sorveglianza (prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto). Ulteriori chiarimenti riguardano, infine, i criteri di determinazione del valore degli investimenti, e la cumulabilita', in linea di principio, con altre agevolazioni.(29 ottobre 2009)
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Aedilweb.
Fonte: aziendalex.it
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