SICUREZZA E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE. Le nuove regole sulla vigilanza della "direttiva Sacconi"
12/11/2009 |
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La direttiva sulle ispezioni del 18.9.2008 emanata dal ministro Sacconi che
ha impartito nuove istruzioni, in particolare sull'esercizio discrezionale degli ispettori del potere di adozione del provvedimento di sospensione
dell'attivita' imprenditoriale.
Spiega che al fine di non creare «intollerabili discriminazioni» e di «non punire esasperatamente le micro-imprese» la «discrezionalita' dell'ispettore
nell'adozione del provvedimento dovra' limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in un'ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori».
Suggerisce agli ispettori di adottare la sospensione normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno successivo
all'accesso ispettivo ovvero, nell'edilizia e in agricoltura, dalla cessazione dell'attivita' in corso che non possa essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel quale caso l'ordine di sospensione va impartito con decorrenza immediata.
La direttiva, inoltre, spiega che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non sono sussistenti di regola i requisiti di tutela di cui al testo unico sulla sicurezza idonei a sfociare nel provvedimento di sospensione. Pertanto
esclude dall'applicazione del provvedimento di sospensione le micro-imprese con un lavoratore in nero.
Si attende ora dal ministero un chiarimento sull'esatta definizione di micro-impresa che, stando alle indicazioni dell'Unione europea (raccomandazione n. 361/2003), e' tale l'impresa con organico inferiore a 10 persone e con fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro.
Fonte: lombardia.cisl.it
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