AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 79 DEL 30/07/2009
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle
controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06,
presentate dalla AT&T S.r.l. e dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara –
affidamento della progettazione esecutiva e lavori di restauro e risanamento
conservativo della casa del fanalista per la realizzazione dell'osservatorio del
mare - Importo a base d'asta euro 1.249.928,68. S.A.: Ente Parco Nazionale
dell'Asinara. Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
Nelle date del 6 e 10 febbraio 2009 sono pervenute le istanza di parere
rispettivamente da parte dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e della societa'
AT&T S.r.l., in ordine all'interpretazione da dare al sistema di
attribuzione del punteggio nella procedura di gara per l'affidamento della
progettazione e dei lavori descritti in oggetto.
La societa' contesta il sistema di attribuzione del punteggio, relativamente
al canone di utilizzazione e manutenzione e della formula corretta da applicare
prevista dal capitolato prestazionale senza base d'asta di riferimento. In
particolare la societa' contesta che la commissione di gara avrebbe attribuito il
massimo punteggio all'offerta piu' bassa e il punteggio zero all'offerta
risultata piu' alta. I punteggi sarebbero, pertanto, stati attribuiti in modo
inversamente proporzionale e cio' sarebbe stato fatto in un momento precedente
l'apertura delle offerte economiche, dopo aver riscontrato la necessita' di
identificare esattamente la formula per l'applicazione del punteggio
dell'elemento “costo di utilizzazione e manutenzione”.
L'Ente Parco Nazionale dell'Asinara osserva che la Commissione di gara ha
agito in piena legittimita' decidendo, prima di procedere all'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica, di attribuire il punteggio zero al valore
minimo indicato nel Capitolato tecnico ed attribuendo i relativi punteggi in
modo inversamente proporzionale. La voce “costo di utilizzazione e manutenzione”
pesa solo il 15% dell'intero punteggio totale. La quota parte del punteggio
relativa ai costi di manutenzione, in questo caso determinante per l'esito
finale, non sarebbe stato decisivo nel caso della presenza di un piu' cospicuo
campione di concorrenti, potendo la Commissione attribuire anche punteggi
intermedi tra 0 e 15.
In riscontro all'istruttoria eseguita da questa Autorita' ha presentato
osservazioni la Mario Ticca S.r.l., la quale osserva come la commissione di gara
abbia agito correttamente in quanto non avrebbe, prima dell'apertura delle
buste, evidenziato alcun sub criterio ovvero modificato il peso dell'elemento in
questione. La Commissione, infatti, secondo quanto evidenziato dall'impresa, si
sarebbe limitata a chiarire che, in presenza di due offerte, l'unica possibilita'
consentita dalla lex specialis fosse quella di attribuire un punteggio
massimo pari a 15 e uno minimo pari a zero. Non si tratterebbe, pertanto, di una
etero integrazione dei criteri di aggiudicazione, non piu' consentita dalla nuova
formulazione dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, bensi' della rappresentazione
di cio' che era gia' previsto. Inoltre l'impresa sottolinea come la lettera di
invito stabilisse che il massimo punteggio sia pari a 15 punti previsti nel
bando, mentre il punteggio minimo pari a zero punti. Ritenuto in diritto
L'appalto in esame ha ad oggetto la progettazione esecutiva ed i lavori di
restauro e risanamento conservativo della casa del fanalista per la
realizzazione dell'osservatorio del mare.
L'art. 2 del Bando di gara “oggetto dell'appalto” prevede che la
“realizzazione dell'intervento comprende, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei
lavori ai sensi del comma 2, lett. c) dell'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006”.
E' noto come gli appalti e le concessioni di lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, possano essere affidati
esclusivamente con le modalita' previste dal medesimo articolo 53. Deve essere,
tuttavia, tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 253, comma 1 - quinques
del D.Lgs. n. 163/2006, l'articolo 53 si applica ai bandi pubblicati dopo
l'entrata in vigore del regolamento ex art.5. Di conseguenza, ai sensi del
suddetto articolo, come recentemente evidenziato dall'Autorita' con
determinazione n. 7/2009, fino all'entrata in vigore del regolamento, dovranno
continuarsi ad applicare le disposizioni di cui all'art. 19 (appalto integrato:
gara sul progetto definitivo) e 20 della legge 109/94 (appalto concorso, gara
sul progetto preliminare).
Pertanto, posto che la normativa richiamata nella documentazione di gara e'
momentanemente sospesa, la lex specialis di gara risulta non avere il
fondamento normativo cui la commissione di gara deve fare riferimento al fine di
operare legittimamente. Conseguentemente la Stazione Appaltante, si trova nella
posizione di poter valutare un possibile annullamento della procedura di gara
secondo gli ordinari canoni dell'autotutela, laddove sussistano ragioni di
opportunita' e di interesse pubblico attuale e concreto.
A tal proposito, nella determinazione n. 17 del 10 luglio 2002 l'Autorita' ha
precisato che, come rilevato dalla giurisprudenza, l'illegittimita' della
procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in
cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la
procedura di gara.
Qualora l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara dovesse decidere di annullare la
procedura in autotutela, dovrebbe in caso avere cura di contemperare, da una
parte, tutti gli interessi pubblici coinvolti, e, dall'altra, il puntuale
rispetto della concorrenza tra le imprese nonche' la garanzia della par condicio
degli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara.
Il sopra descritto rilievo e' idoneo ad assorbire le sollevate censure
presentate dall'istante AT&T S.r.l.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara in esame non
e' conforme alla normativa in materia di contratti pubblici e che, pertanto, la
stazione appaltante e' chiamata a valutare il possibile annullamento in
autotutela dell'intera procedura di gara.
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra; Alfredo Meocci
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11 Settembre 2009
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