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Articoli Normative: APPALTI: L'AGGIUDICAZIONE VA COMUNICATA ENTRO 5 GIORNI. Disciplina piu` rigida nella riforma che attua la direttiva 2007/66.
11/12/2009

La comunicazione dell`aggiudicazione definitiva va inviata a tutti i concorrenti con modalita` di trasmissione garantite, mentre l`esecuzione urgente del contratto diventa possibile solo in casi eccezionali, per garantire nuove forme di tutela.


Lo schema di decreto legislativo che recepisce la «direttiva ricorsi» (la n. 2007/66) modifica gli appalti sia nella formalizzazione degli affidamenti sia nei tempi per la stipula dei contratti. 


L`articolo 3 rimodula l`articolo 79 del Codice appalti, rafforzando anzitutto la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, evidenziandone l`obbligatorieta` e la perentorieta` dei termini. 


La disposizione stabilisce infatti che la stazione appaltante comunica l`aggiudicazione definitiva entro 5 giorni all`aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un`offerta ammessa in gara, ai concorrenti esclusi (se hanno impugnato l`esclusione) e agli operatori che hanno impugnato il bando. La comunicazione deve aversi anche per la data di avvenuta stipula del contratto con l`aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro 5 giorni, agli stessi soggetti.


La disposizione individua quindi come momento della comunicazione l`aggiudicazione definitiva. Queste comunicazioni devono essere fatte per iscritto, con raccomandata A/R, con notificazione, o mediante Pec o fax, se l`utilizzo di quest`ultimo mezzo e` autorizzato dal concorrente (attualmente la forma non e` precisata). 


Le comunicazioni devono essere accompagnate da provvedimento e motivazione (che deve contenere quantomeno una relazione sintetica delle caratteristiche e dei vantaggi dell`offerta selezionata) o, in alternativa, dai verbali di gara, e devono indicare la durata e decorrenza del termine dilatorio per la stipula del contratto. 



Per quest`ultimo l`articolo 2 dello schema di Dlgs prevede una nuova formulazione e sancisce che il contratto non puo` comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall`invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva. La vera novita` e` determinata dalle previsioni dettagliate dei casi nei quali il termine dilatorio non si applica, che sono pero` individuati come eccezionali. 



Il contratto puo` dunque essere stipulato anticipatamente se dopo la pubblicazione del bando o l`inoltro degli inviti e` stata presentata o ammessa una sola offerta, risultata aggiudicataria, e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera-invito. 



La riforma prevede una regolamentazione piu` restrittiva anche dell`esecuzione di urgenza, che non e` consentita durante il termine dilatorio e durante il periodo di preclusione alla stipula (previsto dalle nuove disposizioni sulla privazione degli effetti del contratto), salvo che nelle procedure in cui la normativa non preveda la pubblicazione del bando di gara, oppure nei casi in cui la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all`interesse pubblico. Il ricorso all`esecuzione d`urgenza, quindi, viene limitato e comporta la motivazione dettagliata dei presupposti. 



Gli altri concorrenti possono comunque tutelarsi in sede giurisdizionale, ma l`articolo 7 introduce, per i soggetti che intendono proporre un ricorso, l`obbligo di informare le stazioni appaltanti della presunta violazione e dell`intenzione di andare al Tar. L`informazione e` fatta tramite comunicazione scritta con una sintetica indicazione dei presunti vizi di illegittimita` e dei motivi di ricorso. 



L`istanza (che puo` anche essere fatta inserire nel verbale di gara) e` diretta al responsabile del procedimento, il quale, entro i successivi 10 giorni, deve sviluppare un`istruttoria in base alla quale formula le proprie deduzioni al dirigente competente. 



Quest`ultimo, entro i successivi 10 giorni lavorativi, puo` (alternativamente e dandone sempre comunicazione agli interessati) disporre motivatamente il non luogo a provvedersi, adottare il provvedimento di ritiro dell`atto contestato, o avviare il procedimento di autotutela e concluderlo tempestivamente. 



L`omissione dell`informativa e del riscontro costituiscono comportamenti valutabili dal giudice nel successivo giudizio, ai fini dell`eventuale condanna alle spese, nonche` nell`ambito dell`eventuale giudizio risarcitorio.

 

Fonte: Ance.it

 


 
 
 
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