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sentenze e pareri: VALIDITA' DELLA CAUZIONE PROVVISORIA - I termini di validita' della cauzione provvisoria sono vincolanti e la mancata esecuzione prevede l'esclusione dalla gara.
12/01/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.11 DEL 29/01/2009


Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex Art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla EDIL G.A.R.S.r.l. – Manutenzione straordinaria di parchi e giardini della citta' - 1° stralcio – Importo euro 491.753,19; S.A.: Comune di Pescara.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 11 aprile2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in oggetto, con laquale la EDIL G.A.R. S.r.l. ha contestato il provvedimento di esclusioneadottato dalla Commissione di gara per aver prodotto, a corredo dell'offerta,la cauzione provvisoria di durata pari a 270 giorni anziche' di 360, termineprevisto dal bando e dal disciplinare di gara a pena di esclusione

Assume la societa'istante che l'esclusione e' illegittima poiche', per mero errore, e' statainserita nell'offerta una copia della polizza, rilasciata per la stazioneappaltante, difforme dalle altre in suo possesso, che riportavano una duratadella cauzione di 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, e che,in ogni caso, dalla copia presentata si evinceva, comunque, che la durata dellastessa fosse addirittura superiore ai 360 giorni previsti dal bando.

A riscontrodell'istruttoria procedimentale svolta dall'Autorita', il Comune di Pescara haconfermato la legittimita' dell'esclusione, sostenendo che il disciplinare digara prevedeva, al punto 8, che “l'offerta dei concorrenti deve esserecorredata da una garanzia costituita ai sensi e per gli effetti dell'Art. 75del D.Lgs. n. 163/2006” e, al punto 12) lett. C), che “la garanzia dovra'avere validita' per un periodo minimo di 360 giorni dalla data di presentazionedell'offerta, pena l'esclusione”.

Invece - concludela S.A. - la cauzione presentata dalla EDIL G.A.R. S.r.l. aveva una durata paria 270 giorni, poiche' ai 180 giorni previsti nello schema tipo del documentoerano da aggiungersi ulteriori 90 giorni, per i quali la compagnia assicurativasi impegnava a rinnovare la garanzia, cosi' come riportato nell'all. C –condizioni particolari.

Ha presentato,altresi', memoria la Re.Am S.r.l., aggiudicataria della gara, la quale hasostenuto che la S.A. non poteva non procedere all'esclusione dell'impresaistante, poiche' la prescrizione circa la validita' della cauzione provvisoriaper un periodo minimo di 360 giorni dalla data di presentazione dell'offertaera prevista a pena di esclusione dal disciplinare di gara.

La societa' controinteressata ha aggiunto, altresi', che in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di gara, va considerato solo quanto effettivamente dichiarato dai concorrenti ed acquisito agli atti di gara.Pertanto, una eventuale regolarizzazione d'ufficio sarebbe lesiva del principiodella par condicio dei partecipanti, non essendo possibile una integrazionepostuma dei requisiti, soprattutto se richiesti a pena di esclusione. Inoltre, invirtu' del principio di responsabilita' e diligenza era onere del partecipanteinserire nel plico la polizza con l'indicazione della durata richiesta.

Ritenuto in diritto

Il Disciplinare di gara al punto 12 pag. 11 lett. C) –Garanzia costituita ai sensi e per gli effetti dell'Art. 75 del Codice, prevedeespressamente che “la garanzia dovra'avere validita' per un periodo minimo di 360 giorni dalla data di presentazionedell'offerta, pena l'esclusione”.

L'Autorita' ha gia' evidenziato, al riguardo, che il comma 5dell'Art. 75 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, nel prevedereche la garanzia deve avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data dipresentazione dell'offerta da' la possibilita' alla stazione appaltante di “richiedere una garanzia con termine divalidita' maggiore o minore…”, ed ha ribadito il principio secondo il quale laportata vincolante delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara esigeche alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, con laconseguenza che, qualora sia comminata espressamente l'esclusione inconseguenza della violazione di talune univoche prescrizioni, l'Amministrazionee' tenuta a darne precisa ed incondizionata esecuzione e puo' esimersi dalgarantire la loro applicazione solo in presenza di prescrizioni ambigue,suscettibili di svariate possibili ed ugualmente plausibili interpretazioni, onon rispondenti al comune canone di ragionevolezza (parere n. 85 del 20 marzo2008).

Da tale principio, discende la conformita' al bando di garadell'esclusione disposta nei confronti della EDIL G.A.R. S.r.l..

Infatti, dall'esame della cauzione provvisoria presentatain sede di gara dalla EDIL G.A.R. S.r.l. risulta che la stessa ha una validita'pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, cosi' come indicatonell'Art. 2 lett. b) dello Schema Tipo a cui rimanda la allegata schedatecnica, con l'eventuale aggiunta di un ulteriore periodo di 90 giorni per ilquale la compagnia assicuratrice si impegnava a rinnovare la garanzia, nel casoin cui alla scadenza di validita' della stessa non fosse ancora intervenutal'aggiudicazione della gara (all. 3 – Condizioni particolari della polizza).

Ne' sussistono, nel caso di specie, i presupposti per unaregolarizzazione documentale, ai sensi dell'Art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, laquale, ove applicata, si risolverebbe in una palese violazione della parcondicio nei confronti di quei concorrenti, che abbiano, invece, puntualmenterispettato la disciplina prevista dalla lex specialis di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione,che l'esclusione disposta dalla Commissione di gara nei confronti dellaEDIL G.A.R. S.r.l. e' conforme alla lex specialis di gara.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

IL Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 06/02/2009

 


 
 
 
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