Con la circolare n. 6 del 13 gennaio scorso l`Inps ha fornito chiarimenti
circa la disciplina contributiva applicabile ai contratti di lavoro part time
stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale previsto nel ccnl 18
giugno 2008, con le relative indicazioni per il personale ispettivo.
L`Istituto previdenziale, premettendo il contenuto della Finanziaria 2007
(art. 1 - co. 1175), che ha subordinato il riconoscimento dei benefici economici
e normativi al possesso del Durc e al rispetto dei contratti collettivi
stipulati al livello nazionale, territoriale e aziendale, ha approfondito a tale
fine quanto contenuto nel contratto collettivo dell`edilizia in materia
di part time.
Come si ricordera`, infatti, nell`ultima stesura del contratto, all`art. 78, le
parti sociali hanno inserito le clausole inerenti i limiti quantitativi per il
part time, attualmente pari al 3% dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale limite sia superato e, pertanto, nel caso in cui vi sia
stata la stipula di contratti part time in violazione delle prescrizioni
contrattuali, l`Inps ha precisato che a tali rapporti dovra` essere
applicata la contribuzione figurativa, come se quel contratto non fosse
a tempo parziale.
Il datore di lavoro dovra`, pertanto, assolvere la contribuzione su un numero di
ore settimanali non inferiori all`orario di lavoro stabilito
dal Ccnl (art. 29 L. n. 341/1995).
Sempre con riferimento ai contratti di lavoro part time stipulati in violazione
del limite quantitativo, non sara` possibile godere dei benefici
normativi e contributivi.
Gli organi ispettivi, accertato l`eventuale superamento della soglia stabilita,
dovranno procedere, a partire dal periodo di paga successivo alla data di detto
superamento, al recupero dei benefici contributivi eventualmente goduti
dal datore di lavoro.
La circolare chiarisce anche che, il limite del 3%, fissato
quale limite percentuale rispetto ai lavoratori occupati a tempo indeterminato,
e` riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo
l`entrata in vigore del nuovo Ccnl.
Fonte.
Ance.it
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