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Articoli Normative: IL PATTO DI STABILITA` 2010 PERDE SCONTI E DEROGHE. Non sono bastati tre provvedimenti in meno di un mese per modificarne l`impostazione.
27/01/2010

Ancora intatto il patto di stabilita` 2010. Non sono bastati tre provvedimenti in meno di un mese per modificare l`impostazione, e soprattutto l`importo della manovra, sancita nel 2008.


Proprio nell`anno in cui le autonomie speravano in una svolta, vista la progressione che la manovra 2009/2011 impone al miglioramento dei saldi, l`Economia ha mantenuto ferma la barra del rigore. Restano cosi` invariati anche il metodo di calcolo (competenza mista) e la base su cui applicare i coefficienti (2007).



Partendo dal dato piu` rilevante, resta confermato nelle intenzioni del Governo l`importo con cui gli enti locali devono concorrere per il risanamento della finanza pubblica: ai 1.650 milioni di euro previsti per il 2009, (di cui 1.340 milioni in carico ai Comuni) si aggiungono per il 2010, 1.250 milioni di euro (1.030 milioni per i Comuni), per il totale di 2.900 milioni di euro di miglioramento rispetto al 2007.



A legislazione vigente, il rispetto degli obiettivi e` molto piu` impegnativo rispetto all`esercizio appena passato. Vengono meno, infatti, anche alcune deroghe concesse nel corso del 2009, e solo per quell`anno. Conscio dell`impatto della manovra sui bilanci degli enti locali, il legislatore ha limitato al 2009 anche la ``clausola di salvaguardia`` indicata dall`articolo 77-bis, comma 9 del Dl 112.



Per il prossimo triennio, l`importo massimo della manovra, per gli enti con saldo 2007 negativo, puo` superare il 20% della spesa finale 2007. Ad oggi, poi, non e` riproposto l`articolo 9, comma 1 del Dl 78/2009, che ha escluso dal saldo valido ai fini della determinazione dell`obiettivo il 4% dell`ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2007. Nel 2009 la norma valeva 1.650 milioni.



Non valgono per il nuovo esercizio nemmeno le numerose modifiche apportate dal Dl 5/2009, convertito nella legge 33/2009, tra cui assume rilievo il destino del comma 8 dell`articolo 77-bis della legge 133/2008. Nella costruzione del bilancio 2010 il ``doppio binario`` che si e` creato sulla base della data di approvazione del bilancio di previsione 2009 non esiste piu`. Tutti gli enti adottano il saldo misto senza detrazioni, sia relativamente alla base di calcolo sia nella determinazione del saldo rilevante ai fini del patto 2010.



I saldi obiettivo del 2010 e 2011 sono da conteggiare sempre senza tenere conto delle esclusioni di alienazioni ed entrate straordinarie. L`abrogazione del comma ripropone tutte le criticita` emerse in sede di conversione del Dl 112/2008, ossia la notevole penalizzazione per gli enti nell`anno 2007 avevano realizzato entrate eccezionali consistenti e non ripetibili.



Questa criticita` poteva almeno essere attenuata negli effetti, spostando la base di calcolo ad un anno piu` vicino nel tempo (2008 come da rendiconto o 2009 come saldo programmatico). Restano invariati il sistema sanzionatorio, il sistema premiale, l`obbligo di evidenziare in un prospetto allegato al bilancio di previsione il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita` interno (compresi i vincoli dettati dall`articolo 9 della legge 102/2009 sull`obbligo di accertare preventivamente che i pagamenti conseguenti ai provvedimenti che comportano impegni di spesa risultino compatibili con le regole della finanza pubblica) e il sistema di monitoraggio.



Quest`ultima disposizione rende di fatto inutile il decreto, pur previsto ai commi 10 e 11 dell`articolo 77-bis, relativo al contenimento dell`indebitamento. L`obbligo di attestare la congruita` dei pagamenti con i vincoli di finanza pubblica, che a loro volta impongono saldi di bilancio positivi, impediscono di fatto l`incremento dell`indebitamento.

 

Fonte: Ance.it

 


 
 
 
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