Le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 di risparmio energetico, agevolabili
con la detrazione Irpef/Ires del 55%, non sono cumulabili con gli eventuali
contributi comuni tari, regionali o locali. Lo ha precisato l`agenzia delle
Entrate con la risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3/E.
I contributi Ue, regionali o locali non cumulabili con lo sconto
fiscale del 55% possono essere erogati avvalendosi di vari strumenti
tra i quali i finanziamenti agevolati erogati tramite il fondo rotativo
(generalmente a tasso zero), i contributi in conto interessi (finalizzati a
ridurre gli interessi passivi sui finanziamenti stipulati per gli investimenti
verdi con gli istituti bancari) e le prestazioni di garanzie a favore degli
istituti di credito che erogano i finanziamenti.
A seguito del recepimento della direttiva 2006/32/Ce, relativa
all`efficienza degli usi finali dell`energia e i servizi energetici, attuata con
il decreto legislativo 115/08, deve ritenersi abrogato, dal 1° gennaio 2009,
l`articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale
prevedeva che la detrazione Irpef/Ires del 55% fosse compatibile «con specifici
incentivi disposti da regioni, province e comuni».
Dal 1° gennaio 2009, infatti, «gli strumenti di incentivazione di ogni
natura attivati dallo Stato per la promozione dell`efficienza
energetica», tra i quali rientra il 55%, non sono piu` cumulabili con eventuali
e «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali»
(articolo 6, comma 3, del Dlgs 115/08). A seguito di una richiesta di
chiarimenti sul tema, avanzata dalle Entrate al ministero dello Sviluppo
economico, istituzionalmente competente in materia, e` stato chiarito che «la
detrazione d`imposta del 55% e` riconducibile fra gli strumenti
di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato e, di conseguenza, non e`
cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi,
dalle Regioni o dagli enti locali».
Gli «ulteriori contributi comunitari, regionali o locali» sono riferiti «alle
erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o
a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della
comunita` europea, delle regioni o degli enti locali».
L`unica eccezione riguarda la possibilita` di cumulo
dell`agevolazione fiscale del 55% con quella relativa al rilascio dei
certificati bianchi (decreti del ministero delle Attivita` produttive 20 luglio
2004) e con eventuali altri incentivi di diversa natura, nel limite massimo
individuato da appositi decreti del ministro dello Sviluppo economico, di
concerto con il ministro dell`Economia e d`intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Quindi, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 (termine
dell`incentivo) chi sostiene spese per interventi di risparmio energetico deve
scegliere se beneficiare del 55% o fruire di eventuali contributi comunitari,
regionali o locali. Anche se la risoluzione non lo specifica, e` chiaro che
la parte della spesa, non coperta da questi contributi, puo`
beneficiare della detrazione del 55 per cento. Si ricorda infine che,
relativamente alla stessa spesa sostenuta, la detrazione del 55% non e`
cumulabile con quella del 36% (risoluzione dell`agenzia delle Entrate 5
luglio 2007, n. 152), con quella del cosiddetto ``conto energia`` per
l`installazione di pannelli solari fotovoltaici o con gli incrementi delle
tariffe incentivanti (fino al 30%) concessi a chi installa il fotovoltaico
migliorando contemporaneamente l`efficienza energetica dell`edificio di almeno
il 10% (decreto 6 agosto 2009).
Il 55% non e` cumulabile neanche con le detrazioni programmate per le
fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica
(certificati verdi e tariffe omnicomprensive), mentre lo e` con l`applicazione
delle aliquote Iva ridotte (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E).
Fonte:
Ance.it
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