L'Autorita' di Vigilanza ha confermato in un recente parere
(n.137/2009) come sussista l'obbligo per le stazioni appaltanti di
prevedere i criteri di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi.
Se nel passato si era consolidato il principio secondo il quale
eventuali specificazioni o integrazioni dei criteri di valutazione
indicati dal bando di gara o dalla lettera d'invito potevano essere configurati
dalle commissioni giudicatrici, seppure soltanto prima della apertura
delle buste relative alle offerte, tale discrezionalita' e' stata
eliminata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2008 (terzo
decreto correttivo).
L'Autorita' ha ricordato come l'esigenza di non lasciare spazi di
discrezionalita' valutativa ai commissari, quando l'appalto e' affidato
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, e' affrontata oggi
dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici:
tutti i criteri di valutazione dell'offerta
(criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonche' i relativi
punteggi, devono essere stabiliti fin dalla formulazione del
bando di gara, con conseguente esclusione di spazi
integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla
commissione di gara.
E' illegittimo, pertato, il bando di gara che cita gli
elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini
dell'attribuzione del punteggio (organizzazione del servizio, innovazione
tecnologica, termini di consegna dei buoni pasto ordinati, organizzazione
dell'eventuale informatizzazione delle procedure, struttura organizzativa
dell'azienda, modalita' di assistenza ed altri elementi utili a valutare la
qualita' del servizio offerto) indicandoli, pero', in maniera approssimata
e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di
punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie
predeterminate o determinabili secondo parametri oggettivi gia' fissati dal bando
o dallo stesso capitolato speciale che lo integra.
Fonte: Aniem.it
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