Articoli Normative: ANNO 2010 - SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE DOVUTA DAI DATORI DI LAVORO IN GENERE. In base alla circolare INPS
26/02/2010 |
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Con la circolare n. 25/10, l`Inps ha fornito una sintesi delle principali
novita`, riferite all`anno 2010, in materia di contribuzione e sostegno
dell`occupazione.
In particolare, viene ricordato che, per l`anno 2010, non e` stata
stabilita alcuna variazione relativa al contributo IVS; pertanto, dal
1° gennaio 2011, e` previsto il consueto aumento biennale pari allo
0,50% o la misura minore per quei datori di lavoro che non hanno
raggiunto l`aliquota di finanziamento al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti,
stabilita in misura pari al 32%, a cui deve essere aggiunta l`aliquota dello
0,30% per il finanziamento dell`assicurazione generale obbligatoria o delle
forme sostitutive ed esclusive della stessa e, ove dovuta, dell`aliquota
ex Gescal dello 0,70%.
Con riferimento alle misure compensative riconosciute alle imprese che
conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al
Fondo di tesoreria dell`Inps, per ciascun lavoratore l`esonero dal versamento
dei contributi sociali dovuti alla gestione prestazioni temporanee di cui
all`art. 24 della L. n. 88/89, per l`anno 2010, e` pari allo 0,23%.
Relativamente alla sgravio di cui all`art. 1, co. 51 della L. n. 247/07, che ha
modificato l`art. 29 della L. n. 341/95, l`Istituto previdenziale ha ricordato
l`automatismo di applicazione dell`aliquota dell`anno precedente che, come noto,
opera solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dal 31 luglio di
ciascun anno e sino all`adozione del decreto ministeriale, salvo conguaglio a
seguito dell`effettiva misura accordata o della mancata adozione del
provvedimento ministeriale entro il 15 dicembre dell`anno di
riferimento.
A tal riguardo, l`Inps ha specificato che, a seguito del nuovo impianto
legislativo, l`accesso alla suddetta riduzione contributiva non
puo` avvenire in periodi diversi da quelli indicati dalla norma.
E` stata confermata, inoltre, anche per l`anno 2010, la possibilita` di
iscrizione nelle liste di mobilita` per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti, per i quali, come noto, non ricorrono le condizioni per
l`attivazione delle procedure di mobilita`.
La Legge Finanziaria 2010 ha, altresi`, previsto una serie di interventi
finalizzati al reimpiego di soggetti beneficiari dell`indennita` di
disoccupazione, per la cui operativita` la norma fa rinvio ad appositi
decreti ministeriali. In materia, l`Istituto fa comunque riserva di fornire con
un`ulteriore nota i chiarimenti necessari.
Con riferimento agli ammortizzatori sociali in deroga, la
stessa Legge Finanziaria 2010 ne ha prorogato l`operativita` anche
all`anno in corso.
Fonte:
Ance.it
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