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sentenze e pareri: PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP - L'attestazione di pagamento on-line viene rilasciata tramite e-mail e percio' non ha bisogno di autenticazione.
11/03/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.141 DEL 03/12/2009


Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall'impresa TEKNE S.r.l. – Lavori di sistemazione della rete viabile da “Promiod” al “Col Portola” del Comune di Chatillon – Importo a base d'asta euro 417.130,08 – Lavori di sistemazione della rete viabile rurale da “Nissod” a “Chene'” del Comune di Chatillon – Importo a base d'asta euro 205.001,21 – S.A.: Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Des Gagneurs


Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso


Considerato in fatto

In data 4 luglio 2008 sono pervenute all'Autorita' le istanze di parere in epigrafe, con le quali l'impresa Tekne S.r.l. ha contestato l'operato del Consorzio di Miglioramento Fondiario Ru Des Gagneurs che, nelle procedure di gara relative all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, ha indebitamente escluso, in occasione dell'esame della documentazione allegata all'offerta, l'impresa istante, in quanto ha ritenuto non valida l'attestazione di pagamento del contributo dovuto ai sensi della deliberazione 24 gennaio 2008 di questa Autorita', nonostante l'impresa medesima avesse prodotto, a comprova dell'effettuato pagamento, la stampa originale della e-mail ricevuta dalla stessa Autorita'.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata da questa Autorita' nell'istruttoria procedimentale la stazione appaltante ha controdedotto ribadendo la correttezza del proprio operato, in quanto, a suo avviso, l'istante Tekne S.r.l. aveva allegato alla relativa offerta soltanto una semplice dichiarazione riportante il logo dell'AVLP, non autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalita' di cui all'art. 35 della L.R. n. 19/2007 e dell'art. 18, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.


Ritenuto in diritto

Per la corretta definizione della questione prospettata nel caso in esame si ritiene opportuno rilevare che l'argomento posto a base dell'esclusione dalla gara dell'impresa Tekne S.r.l., richiamato nella narrativa in fatto, pur fondandosi sulla lettera del bando, punto 8.2.1.6) in tema di documentazione da allegare all'offerta, ne tradisce lo spirito e si pone altresi' in contrasto con quanto riportato nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”, approvate da questa Autorita' in merito all'applicazione della propria deliberazione del 24 gennaio 2008.

Infatti, se da un lato nel citato punto 8.2.1.6) del bando di gara e' specificato che “A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticita' e copia di un documento di identita' in corso di validita'”, dall'altro nella predette Istruzioni, approvate da questa Autorita' e' ribadito che, in caso di versamento on line – come e' in concreto avvenuto nel caso in esame – “A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalita' di ‹‹Archivio dei pagamenti››”.

Secondo un'interpretazione sistematica le disposizioni del bando di gara e le istruzioni fornite dall'Autorita' non sono in contrasto poiche', nel caso di pagamento on-line, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa in discussione viene rilasciata soltanto tramite e-mail e, quindi, lo stesso operatore non e' in grado di avere un documento in originale, dovendo nel caso ipotizzato per forza di cose stampare il messaggio di posta elettronica che in concreto ha la forma di una copia di un originale che rimane comunque in formato digitale. Ne consegue pertanto che, in tal caso, l'attestazione del pagamento on-line va in ogni caso trattata come originale e, quindi, senza che sia necessaria una dichiarazione di autenticita'.

Giova, poi precisare che il timore manifestato dalla stazione appaltante di una possibile falsificazione del documento prodotto dall'impresa, impiegando la riproduzione digitale del logo (ad esempio a mezzo scanner), puo' in ogni caso essere fugato attraverso un'indagine on-line presso gli Archivi dei pagamenti a favore di questa stessa Autorita'.

Va, infine, rilevato che altrettanto ultroneo e' l'argomento secondo il quale l'impresa istante avrebbe prodotto non la stampa originale della e-mail ricevuta, ma la stampa del file in formato PDF allegato alla e-mail ricevuta in occasione del pagamento. Infatti, laddove si utilizza il sistema delle e-mail, in tale terminologia deve essere ricompreso anche qualsiasi documento digitale allegato alla stessa e-mai, che ha la funzione strumentale di una vera e propria nota di trasmissione.

In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara della societa' Tekne S.r.l. contrasta con il contenuto sostanziale della lex specialis e con quanto riportato nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati”, approvate da questa Autorita' in merito all'applicazione della propria deliberazione del 24 gennaio 2008.


I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 dicembre 2009

 


 
 
 
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