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Articoli Normative: ATI TRA COSTRUTTORE E FINANZIATORE DIVERSA DA ATI GENERALE. Il TAR ha marcato in modo netto le differenze esistenti tra le Ati.
15/05/2010 |
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Il TAR Lombardia (Brescia sez. II 5/5/2010 n. 1675) ha marcato in modo netto
le differenze esistenti tra un'Ati costituita ai sensi dell'art. 160 bis
(locazione finanziaria di opere pubbliche) del Codice dei Contratti tra
costruttore e soggetto finanziatore ed il raggruppamento di imprese
tradizionale.
A giudizio del Tar emergono, infatti, i seguenti profili differenziali:
a) nel raggruppamento ordinario la responsabilita' tra i
soggetti che vi prendono parte e' di tipo solidale (art. 37 comma 5), mentre
nella compagine delineata per il leasing "in costruendo" non
sussistono vincoli di solidarieta' e ciascuno risponde per l'obbligazione
specificamente assunta; siamo in presenza di un raggruppamento eterogeneo,
creato da soggetti che svolgono attivita' radicalmente diverse e che non
sarebbero in grado di assolvere le reciproche obbligazioni;
b) nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario
e mandante e' decisamente sfumata, poiche' i due soggetti agiscono sullo stesso
piano ed assumono responsabilita' autonome e separate, senza che la posizione di
capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili;
c) dopo il collaudo dell'opera il raggruppamento ordinario si
scioglie e cessa ogni rapporto con la stazione appaltante, mentre nel
raggruppamento eterogeneo il vincolo giuridico viene meno per il solo
costruttore: permane infatti rapporto contrattuale tra la stazione appaltante
che eroga i canoni ed il finanziatore che li percepisce;
d) nel caso di fallimento di uno dei mandanti l'art. 37 comma
19 accolla al mandatario l'obbligo – salva indicazione di altro
operatore subentrante in possesso dei requisiti di idoneita' – di
eseguire comunque i lavori assunti in appalto, direttamente o a mezzo
degli altri mandanti; viceversa se fallisce uno dei due soggetti
riuniti nel raggruppamento eterogeneo, l'altro puo' sostituirlo
– previo assenso del committente – con altro soggetto avente identici requisiti
e caratteristiche ma non puo' direttamente farsi carico della prestazione
divenuta inesigibile nei confronti del primo.In definitiva l'art. 160-bis
introduce una deroga incisiva alla disciplina ordinaria dell'associazione
temporanea di impresa di cui all'art. 37, che rinviene la propria ratio
nell'eterogeneita' degli operatori coinvolti, appartenenti a settori (finanziario
ed edilizio) assolutamente distanti tra loro .
Fonte:
Aniem.it
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