Articoli Normative: Conferenza servizi: tempi certi per l'ok paesaggistico. Piu` difficile lo stop alle opere di edilizia
17/05/2010 |
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``Effetto Brunetta`` sul funzionamento della conferenza dei servizi oggetto
di una serie di emendamenti al ddl semplificazione approvati dalla commissione
affari costituzionali della Camera, che ieri ha votato la fiducia al relatore
per portare il testo in aula gia` da lunedi`.
I funzionari che faranno mancare la partecipazione rischiano una
valutazione negativa, provvedimenti disciplinari e il taglio dei premi
di risultato. Il soprintendente sara` pero` obbligato a essere
presente alla conferenza e a esprimersi in via definiva su tutti gli aspetti di
sua competenza (modifica del comma 3-bis all`articolo 14-ter della legge
241/1990).
Ovvero, si dispone che in caso di opere soggette al parere della soprintendenza
paesaggistica, egli esprime parere definitivo in sede di conferenza in merito a
tutti gli aspetti di sua competenza, anche a quelli legati all`autorizzazione
paesaggistica.
E non potra` riservarsi ulteriori verifiche o approfondimenti
(modificato il comma 7 dell`articolo 14-ter della stessa legge).
In questo modo la tutela paesaggistica, se non vincolata nel risultato,
sara` di sicuro costretta a rispettare i tempi della conferenza,
calibrati su un passo di trenta giorni. In tale incastro di tempi, doveri e
responsabilita`, la tutela paesaggistica dovra` inoltre esprimersi con
parere congruamente motivato che, al piu`, potra` contenere indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie per l`assenso.
Per l`articolo 14-quater della legge 241/1990, il
soprintendente potra`, infatti, solo indicare modifiche progettuali, cioe`
alternative certe, adeguandosi alle quali il richiedente potra` contare
sull`approvazione. In caso di motivato dissenso dell`amministrazione competente
in materia paesaggistica, aumenteranno, le competenze del consiglio dei
ministri, il quale avochera` a se`, con la collaborazione (definita
``intesa``) di una conferenza, le scelte finali.
Sotto lo scudo della semplificazione, passeranno anche interventi di
calibro minore, quali quelli turistico ricettivi marittimi. Ad esempio
potranno realizzarsi centinaia di nuovi posti barca estivi nel golfo di Napoli,
attraverso ancoraggi a distanza di cento metri dalla terra ferma, con tutti gli
accessori necessari, senza che siano necessari titoli edilizi o demaniali.
Scompare addirittura il parere della soprintendenza per i nuovi
interventi, qualora vi siano prescrizioni d`uso gia` approvate e gli
strumenti urbanistici (piani regolatori) siano adeguati a tali prescrizioni. In
precedenza, il parere della soprintendenza era obbligatorio ma non vincolante,
alla quale andavano comunque indirizzate le comunicazioni di
ogni intervento per eventuali verifiche. Con la modifica in corso, si prevede il
venir meno del parere e quindi di fatto si affida al comune (delegato dalla
regione) ogni controllo sull`edilizia in zone vincolate sotto l`aspetto
paesaggistico.
Infine, secondo il nuovo dettato della norma, per velocizzare le
procedure e alleggerire i vari passaggi burocratici, gli esiti
positivi delle valutazioni ambientali strategiche (Vas) devono essere
utilizzati ai fini delle valutazioni di impatto ambientale (Via).
Fonte:
Ance.it
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