Con l'approvazione definitiva del “decreto incentivi”, cambiano le
regole per la realizzazione degli interventi edilizi. Lo rileva la Confedilizia,
che fa il punto sulle novita' introdotte dal provvedimento.
Per effetto delle nuove regole (che entreranno immediatamente in vigore il
giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), potranno essere eseguiti
senza alcun titolo abilitativo e senza comunicazione di inizio lavori, fra
l'altro, gli interventi:
- di manutenzione ordinaria;
- volti all'eliminazione di barriere architettoniche e che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio.
Potranno invece essere eseguiti, sempre senza alcun titolo abilitativo, ma
previa comunicazione di inizio lavori al Comune, gli interventi:
- di manutenzione straordinaria, ivi compresa l'apertura di porte interne o
lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici (per tutti questi interventi e'
previsto l'invio anche di una relazione tecnica e la comunicazione dei dati
relativi all'impresa alla quale si intendono affidare i lavori);
- di esecuzione di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- di esecuzione di opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di
intercapedini interamente interrate e non accessibili, di vasche di raccolta
delle acque, di locali tombati;
- relativi a pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici e da realizzare al di fuori dei
centri storici;
- relativi ad aree ludiche senza fini di lucro e a elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
In virtu' delle modifiche introdotte dal Parlamento, le nuove norme – che
rendono piu' agevole la realizzazione degli interventi sopra evidenziati, molti
dei quali finora soggetti alle regole piu' stringenti della dichiarazione di
inizio di attivita' (Dia) – saranno applicabili direttamente in tutte le
Regioni, che non potranno prevedere disposizioni piu' restrittive. Gli
interventi indicati – per i quali la legge fa salve le sole prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e il rispetto delle normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia – dovranno comunque
rispettare le normative antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie nonche' le disposizioni in materia di efficienza energetica e
di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
La Confedilizia – che aveva tempestivamente prospettato la necessita' di
eliminare la previsione, contenuta nella versione iniziale del provvedimento,
che lasciava alle Regioni la possibilita' di prevedere norme piu' restrittive di
quelle nazionali – riscontra con favore che Governo e Parlamento hanno seguito
questa strada, dando in sostanza alle nuove regole la connotazione di “principii
fondamentali” in materia di titoli abilitativi in edilizia, come tali cogenti
per le Regioni e capaci di dare fiducia e certezze ai proprietari di casa.
UFFICIO STAMPA Roma, 20 maggio 2010
http://www.confedilizia.it
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