AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.11 DEL 28/01/2010
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall'impresa Vullo
Calogero e dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento – Agrigento paleocristiana, campagna di scavo lungo la “Via dei
Sepolcri” – Importo a base d'asta € 37.738,19 – S.A.: Regione Siciliana - Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 2 marzo 2009 perveniva all'Autorita' l'istanza di parere presentata
dall'impresa Vullo Calogero, con la quale si chiedeva se fosse legittimo da
parte del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
annullare l'aggiudicazione dell'appalto, disposta tra l'altro proprio in favore
dell'impresa istante, con la motivazione di consentire la partecipazione alla
gara delle ditte in possesso di certificato SOA per qualsiasi categoria e per
qualsiasi importo, prescindendo dall'attinenza della categoria con la tipologia
dei lavori da eseguire.
Successivamente, in data 11 marzo 2009, sulla medesima questione perveniva anche
istanza di parere della stazione appaltante, con la quale, premessa l'indizione
della gara in oggetto per l'affidamento con il criterio del prezzo piu' basso dei
lavori di scavo lungo la “Via dei Sepolcri” nel Parco Archeologico della Valle
dei Templi, la stessa esponeva di aver aggiudicato provvisoriamente i lavori
alla ditta Vullo Calogero, che aveva offerto un ribasso d'asta pari a 7,3154 %,
ma che in sede di trasmissione dei verbali al R.U.P. si evidenziava che il
rappresentante legale della ditta Kimissa, esclusa in quanto non in possesso
dell'attestato SOA OS25 e non presentante l'elenco dei lavori eseguiti, aveva
lamentato che il punto 11 del bando (sui requisiti di partecipazione)
specificava che i concorrenti dovessero alternativamente possedere o
attestazione SOA relativa a qualunque categoria e a qualsiasi importo, o se non
in possesso di attestazione SOA altri requisiti previsti nel bando e nel
disciplinare, tra cui l'elenco di lavori eseguiti.
Il R.U.P, condividendo le perplessita' predette, proponeva di annullare
l'aggiudicazione provvisoria e di riammettere tutte le ditte escluse nonostante
in possesso di attestato SOA. Nell'attesa del parere veniva disposto altresi' di
non completare le operazioni di gara.
A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale la stazione appaltante si rifaceva alla
documentazione e alle considerazioni poste a fondamento dell'istanza e l'impresa
Vullo ribadiva la correttezza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in
proprio favore nonche' l'errata interpretazione fatta propria dal R.U.P. in
ordine alla riammissione di tutte le imprese in possesso di attestazioni SOA di
qualsiasi importo e categoria.
Ritenuto in diritto
Oggetto della richiesta di parere e' la corretta interpretazione della disciplina
di gara da parte della Commissione in ordine ai prescritti requisiti di
partecipazione alla stessa per l'affidamento dei lavori in oggetto, di importo
inferiore a 150.000 euro, per i quali non e' obbligatorio il possesso
dell'attestazione SOA ed e' rimesso ai singoli partecipanti l'onere di comprovare
direttamente il possesso dei requisiti di qualificazione.
Secondo la prospettazione dell'impresa istante, aggiudicataria provvisoria,
fatta propria dalla Commissione di gara, il bando richiedeva, oltre a requisiti
distinti a seconda che il concorrente fosse in possesso di attestazione SOA
“relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo” ovvero non fosse in
possesso di alcuna attestazione SOA, anche l'ulteriore requisito di aver svolto
precedenti lavori di scavo archeologico presso pubbliche amministrazioni negli
ultimi tre anni, riassunti in un elenco sottoscritto dal legale rappresentante e
corredato da documentazione attestante la buona esecuzione dei lavori stessi.
Diversamente secondo la prospettazione evidenziata da una ditta esclusa dalla
gara in oggetto (ditta Kimissa) e fatta propria dal RUP, il previsto requisito
dell'elenco di precedenti lavori di scavo archeologico, di cui sopra, sarebbe
riferito unicamente al caso di concorrenti sprovvisti di certificato SOA, con la
conseguenza che per l'ammissione alla gara era sufficiente il possesso di un
attestato SOA per qualsiasi importo e categoria.
Invero, sia sotto un profilo letterale e sistematico sia in termini funzionali,
l'opzione interpretativa preferibile dell'ambigua clausola in esame appare
quella tendente a valorizzare il possesso in capo al concorrente di una
professionalita' qualificata, che si traduce in un rapporto di analogia tra i
lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto “intesa come
coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri” (cfr. deliberazione
dell'Autorita' n. 165 dell'11 giugno 2003).
Nello specifico, il tenore letterale del bando evidenzia di per se' come la
previsione della dichiarazione sulla esecuzione di precedenti lavori di scavo
archeologico e la relativa attestazione fosse contenuta in un capoverso a parte,
avente carattere generale rispetto alle distinte ipotesi precedenti, rubricate
rispettivamente come caso di concorrente con o senza attestato SOA; cio' emerge
altresi' dal fatto che il nuovo inciso inizia autonomamente a capo e con la
maiuscola, mentre le precedenti previsioni sono contenute in elenchi puntati.
Inoltre, il disciplinare di gara, allegato al bando, rende piu' chiara la
contestata clausola del bando stesso, prevedendo espressamente, al punto 1.2.,
per i concorrenti in possesso dell'attestato SOA, la produzione di attestazione
“relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da
appaltare…”, con cio' evidenziando che la partecipazione alla gara poteva essere
consentita solo se la categoria riportata nel certificato fosse pertinente alla
natura dei lavori oggetto di affidamento.
Sotto il profilo funzionale, poi, appare ragionevole la previsione a mente della
quale lo svolgimento di lavori di scavo archeologico debba essere affidato a chi
ha esperienza specifica in proposito. La delicatezza del compito da svolgere, a
fronte in specie della rilevanza degli interessi posti a base della
conservazione e della tutela dei beni archeologici, renderebbe illogica una
previsione del bando tesa a consentire la partecipazione a soggetti titolari di
qualsiasi attestato SOA, di qualsiasi categoria ed importo, privo del pur minimo
riferimento alla specificita' e peculiarita' dei lavori da svolgere.
Lo scopo della normativa sulla qualificazione delle imprese dettata dalla
normativa vigente non e' tanto quello che alle gare partecipino soggetti in
possesso di abilitazioni puramente formali, ma piuttosto che i soggetti che
intendano partecipare possano dimostrare l'esistenza dei prescritti requisiti
sostanziali, che li rendano realmente affidabili nei confronti della stazione
appaltante in ordine alle peculiarita' dell'attivita' da svolgere, specie laddove,
come nel caso in esame, si tratta di attivita' di scavo su beni sottoposti a
peculiare e rigorosa normativa di tutela.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della Commissione di
gara e' conforme alla lex specialis e alla normativa di settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010
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